Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti prodromici in quanto sono state prodotte le relate di notifica degli avvisi di accertamento e di un sollecito di pagamento, ricevuti da familiari del contribuente.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che gli atti di accertamento preventivo e l'atto di ingiunzione sono autonomamente impugnabili solo per vizi propri. La notifica rituale dell'avviso di accertamento ha interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che gli atti di accertamento preventivo e l'atto di ingiunzione sono autonomamente impugnabili solo per vizi propri. La notifica rituale dell'avviso di accertamento ha interrotto il termine di prescrizione.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    La notifica rituale dell'avviso di accertamento ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione in relazione all'anno di imposta 2016 del tributo in questione (TASI).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 16
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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