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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3054/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500003030 TARI
- AVVISO n. 356 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4869/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: l'Avv. Difensore_2 insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/7/2025 alla CTP di Caserta e notificato alla società I.G.E. S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché al Comune di San Marcellino, in persona del sindaco p.
t., la parte ricorrente, TE SS, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 202500003030 relativa alla TASI per lì'anno di imposta 2016 per un importo di € 740,20, notificata il 23.04.2025.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato di intimazione per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico, per omessa motivazione dell'atto, per omessa sottoscrizione dell'atto e nonché per intervenuta prescrizione delle pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato avendo presentato
Si è costituita la società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
ADER mentre non si è costituito il Comune di San Marcellino che ha contestato l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
Il Giudice Monocratico all'udienza del 12.11.2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando al merito, va rilevato che non risulta fondata la contestazione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento preventivo in quanto la società concessionaria resistente costituendosi ha allegato e prodotto copia delle relate di notifica degli avvisi prodromici.
Dalla documentazione prodotta invero risulta che in data 15/6/2021 risulta notificato al domicilio del ricorrente sollecito di pagamento, in relazione al medesimo tributo, e la relata di notifica è ricevuta e sottoscritta da persona che si è qualificata “sorella”.
Risulta inoltre un ulteriore notifica dell'avviso di accertamento effettuata in data 28/22024 al domicilio del ricorrente, in relazione al medesimo tributo, e la relata di notifica è ricevuta e sottoscritta da persona che si è qualificata “figlia ”.
Tanto premesso, e accertata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevato che sia gli atti di accertamento preventivo che l'atto di ingiunzione sono atti autonomamente impugnabili solo per vizi propri tra i quali rientra la eventuale mancata notifica preventiva degli atti presupposti. Solo nell'ipotesi in cui l'atto di preavviso impugnato sia stato preceduto da un atto prodromico non autonomamente impugnabile o quando quest'ultimo - pur essendo impugnabile - non risulti essere stato notificato al contribuente, può essere impugnato anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché in tal caso esso non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.
La notifica rituale dell'avviso di accertamento ha inoltre interrotto il termine quinquennale di prescrizione in relazione all'anno di imposta ( 2016) del tributo in questione (TASI)
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore della società IGE che ne ha formulato tempestiva richiesta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.150,00 oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione diretta al procuratore dell'IGE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO IDA, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3054/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - Piazza Municipio 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500003030 TARI
- AVVISO n. 356 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4869/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: l'Avv. Difensore_2 insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/7/2025 alla CTP di Caserta e notificato alla società I.G.E. S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, nonché al Comune di San Marcellino, in persona del sindaco p.
t., la parte ricorrente, TE SS, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 202500003030 relativa alla TASI per lì'anno di imposta 2016 per un importo di € 740,20, notificata il 23.04.2025.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato di intimazione per omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico, per omessa motivazione dell'atto, per omessa sottoscrizione dell'atto e nonché per intervenuta prescrizione delle pretesa tributaria ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato avendo presentato
Si è costituita la società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore
ADER mentre non si è costituito il Comune di San Marcellino che ha contestato l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.
Il Giudice Monocratico all'udienza del 12.11.2025 all'esito della discussione ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Passando al merito, va rilevato che non risulta fondata la contestazione relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento preventivo in quanto la società concessionaria resistente costituendosi ha allegato e prodotto copia delle relate di notifica degli avvisi prodromici.
Dalla documentazione prodotta invero risulta che in data 15/6/2021 risulta notificato al domicilio del ricorrente sollecito di pagamento, in relazione al medesimo tributo, e la relata di notifica è ricevuta e sottoscritta da persona che si è qualificata “sorella”.
Risulta inoltre un ulteriore notifica dell'avviso di accertamento effettuata in data 28/22024 al domicilio del ricorrente, in relazione al medesimo tributo, e la relata di notifica è ricevuta e sottoscritta da persona che si è qualificata “figlia ”.
Tanto premesso, e accertata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevato che sia gli atti di accertamento preventivo che l'atto di ingiunzione sono atti autonomamente impugnabili solo per vizi propri tra i quali rientra la eventuale mancata notifica preventiva degli atti presupposti. Solo nell'ipotesi in cui l'atto di preavviso impugnato sia stato preceduto da un atto prodromico non autonomamente impugnabile o quando quest'ultimo - pur essendo impugnabile - non risulti essere stato notificato al contribuente, può essere impugnato anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché in tal caso esso non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.
La notifica rituale dell'avviso di accertamento ha inoltre interrotto il termine quinquennale di prescrizione in relazione all'anno di imposta ( 2016) del tributo in questione (TASI)
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore della società IGE che ne ha formulato tempestiva richiesta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.150,00 oltre iva e cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione diretta al procuratore dell'IGE