Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 3007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3007 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03007/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03636/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2023, proposto da
MI Rainone, C.A.M. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Sabatino Rainone e Pasquale Laperuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Maria Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Comune di Moiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 48 del 23.06.2023, trasmesso con nota prot. n° 323013 del 26.06.2023;
b) della nota prot. n° 778 del 06.06.2023 della Regione Campania;
c) ove e per quanto lesiva degli interessi dei ricorrenti, della nota prot. n° 2023 del 07.06.2023 della Regione Campania;
d) ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, del verbale di vigilanza n° 1467 del Registro di Vigilanza del 23.05.2023, redatto dalla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Airola;
e) ove e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, del verbale di vigilanza del 21.06.2023 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Airola;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Vista la memoria del 3 giugno 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa NA Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Rilevato che:
- la società ricorrente è titolare del permesso di costruire n. 16/2020, rilasciato dal Comune di Moiano, non costituito in giudizio, avente ad oggetto la “ realizzazione di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti nel Comune di Moiano – opere di completamento ” e, sulla base di tale titolo, ha avviato l’esecuzione di lavori sui terreni, corrispondenti alle particelle catastali indicate in ricorso, per una superficie complessiva del lotto di intervento, pari a mq. 9.800;
-oggetto del presente giudizio è l’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. del provvedimento della Regione Campania, adottato con D.D. n. 48 del 23 giugno 2023, con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori in corso, fino al pagamento degli oneri tributari e/o indennitari, nonché della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 28-bis della L.R. n. 54/1985, ed alla condanna al rilascio della prescritta autorizzazione, da parte del Genio Civile;
- con memoria depositata in data 6 dicembre 2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, contenuta nel ricorso introduttivo;
- con successiva memoria, depositata in data 3 giugno 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- parte ricorrente ha supportato tale dichiarazione, rappresentando che, successivamente all’instaurazione del giudizio, aveva ottenuto dal Genio Civile (D.D. n. 4 del 25 gennaio 2024), l’autorizzazione all’estrazione e commercializzazione di 12.066,00 m³ di calcare in esubero, derivante dai lavori di realizzazione della stazione di servizio, previo pagamento degli oneri indicati nel provvedimento impugnato (pagamento che è stato effettuato);
Ritenuto che, anche a prescindere da tale rappresentazione, l’espressa dichiarazione contenuta nella memoria del 3 giugno 2025 imponga, in ossequio al principio dispositivo che regge il processo civile, la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo;
Considerato che l’evoluzione della vicenda procedimentale giustifichi tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO