Art. 18.
Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.
Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.