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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1277/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 619 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7251/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso notificato il 15 dicembre 2023 e depositato il 12.3.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato a Municipia S.p.a. quale concessionaria del Comune di Giugliano, la Ricorrente_1 S. r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 619 del 19-07-2023, notificato in data 19.10.2023, emesso per omessa denuncia della TARI, dovuta per tre unità immobiliari site nel Comune di Giugliano adibite a stabilimento industriale e relative pertinenze, in relazione agli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020, per un importo totale di Euro 35.448,00.
Nel ricorso introduttivo la società contribuente ha eccepito:
- la nullità della notifica in quanto l'avviso è stato notificato in formato *.pdf anziché *.p7m e, comunque, per il difetto delle informazioni richieste dal DM 44/11;
- l'insistenza della notifica poiché effettuata a mezzo PEC attraverso un indirizzo di posta elettronica non censito nei pubblici registri;
- la mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale,
- la mancanza di potestà esattiva in capo a Municipia spa;
- il difetto di motivazione;
- l'infondatezza della pretesa, in quanto i tre immobili tassati non sono di proprietà della ricorrente né da questa condotti in locazione;
- l'erronea indicazione della categoria catastale;
- la decadenza dalla pretesa tributaria;
- la prescrizione del credito;
- l'illegittimità delle sanzioni.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita Municipia s.r.l., concessionaria per il comune di Giugliano, evidenziando che l'avviso è stato emesso a seguito di un'omessa dichiarazione TARI ed ha rilevato che:
- sussiste la propria legittimazione attiva sulla base di un contratto intercorso con il Comune di Giugliano;
- è rituale la notifica effettuata a mezzo PEC;
- l'indirizzo PEC utilizzato per effettuare la notifica è iscritto nell'elenco dell'AGID;
- la ricorrente conduce in comodato gli immobili tassati e, quindi, è soggetto passivo dell'imposta. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10166 del 2024, ha respinto il ricorso e, per l'effetto, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.489,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e spese forfetarie nella misura del 15%.
La Corte di primo grado ha ritenuto in via preliminare infondata la censura relativa all'invalidità della notifica avvenuta a mezzo PEC, osservando che emerge dagli atti come l'indirizzo PEC utilizzato per effettuare la notifica sia iscritto nell'elenco dell'AGID e che, in ogni caso, l'eventuale mancata iscrizione dell'indirizzo PEC nei pubblici registri non inciderebbe sulla ritualità della notifica medesima, la quale avrebbe in ogni caso raggiunto lo scopo informativo consentendo la proposizione del ricorso.
Ha anche ritenuto idoneo l'impiego del formato *.pdf per la notificazione dell'avviso e ininfluente la mancanza di attestazione di conformità, attesa la circostanza che l'atto in sé è da ritenersi nativo digitale.
Ha ancora ritenuto infondata l'eccezione relativa alla carenza di potestà impositiva da parte della società
Municipia, osservando che la concessionaria ha documentato l'esistenza di un'apposita convenzione con il comune di Giugliano per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Quanto al preteso di difetto di legittimazione passiva della ricorrente, il giudice di primo grado ha osservato che, dall'ispezione alla Anagrafe Tributaria versata in atti, si evince che la Ricorrente_1 SRL ha sede legale e operativa in Giugliano alla Indirizzo_1 (quindi nell'indirizzo per il quale è stato emesso l'atto di accertamento) e che in data 09/11/2017 essa (legalmente rappresentata da Nominativo_1) ha stipulato un contratto di comodato n. 4967 con Nominativo_2 e Nominativo_3, a loro volta proprietari degli immobili siti alla Indirizzo_1.
Ha anche osservato che l'atto è compiutamente motivato e che non si ravvisa alcuna decadenza dal potere impositivo. Infondata sarebbe altresì la presunta illegittimità della categoria catastale assegnata e delle sanzioni, essendo in particolare queste ultime conformi al criterio legale indicato nell'avviso.
§ 4. – Ha proposto appello la società Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta sufficiente la documentazione depositata da Municipia S.p.a. in relazione al contratto di appalto intercorso con il Comune di Giugliano per la riscossione nei tributi. Ha, ancora, osservato che la documentazione depositata dalla
Muncipia S.P.A. in relazione alla legittimazione passiva della società contribuente sarebbe inidonea a dimostrare l'assunto: in particolare la società non occuperebbe gli immobili in relazione ai quali si chiede la corresponsione della tassa. Ha ancora osservato che sarebbe maturata decadenza dalla pretesa tributaria in relazione alla mancanza della notificazione regolare di un avviso di accertamento. Sarebbe infine erronea la regolazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, in quanto non aderente al principio di causazione della lite.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la società concessionaria.
La Municipia S.p.a. ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado richiamandosi, quanto alla propria legittimazione attiva al contratto intercorso con il Comune di Giugliano ed alle successive proroghe, documntate mediante il deposito delle relative delibere. In relazione alla legittimazione passiva della Ric_1 s.r.l. ha ribadito la omissione di qualunque denuncia della società, che non ha mai indicato all'ente impositore in quali luoghi svolga la sua attività d'impresa. Ha inoltre sottolineato la rilevanza della documentazione proveniente dalla consultazione dell'anagrafe tributaria e del contratto di comodato. Ha ancora ribadito la infondatezza della eccezione di decadenza, attesa la mancata presentazione di una qualunque denuncia e dunque la decorrenza del termine per l'accertamento dal momento in cui la conrribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia.
§ 5.1. – Ha presentato memorie illustrative la Ricorrente_1 s.r.l., con le quali ribadisce le proprie deduzioni già contenute nei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
In via preliminare va rilevata la regolarità della produzione documentale presentata in sede di appello dalla
Municipia S.p.a. in relazione al rapporto contrattuale intercorso con il Comune di Giugliano, fonte della potestà impositiva legittimante l'emissione dell'avviso impugnato.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che in relazione alla data di notifica del ricorso di primo grado ed in applicazione del principio processuale del tempus regit actum, la produzione documentale deve essere ritenuta legittima, dovendo essere valutata ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546 del 1992, ante riforma. Deve dunque confermarsi il noto principio interpretativo del testo dell'art. 58 cit. vigente ratione temporis, secondo il quale appare legittima la produzione di nuova documentazione in appello.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta risulta non solo l'originario contratto di appalto, ma la regolarità delle successive proroghe intercorse tra le parti.
Le delibere dell'ente locale, peraltro pubbliche e consultabili dal contribuente mediante semplice accesso al sito ufficiale, non risultano impugnate tempestivamente ed appaiono pertanto produttive di effetti sino al loro annullamento.
A fronte della produzione di tali atti da parte dell'appellata, non sono state effettuate, del resto, contestazioni specifiche da parte della società contribuente, che si è limitata a riportare alcuni orientamenti generali, in parte condivisibili ma non attinenti alla fattispecie, omettendo tuttavia di confrontarsi con la successione delle proroghe ed il contenuto specifico dell'originario contratto di appalto, atti dai quali – prima facie – deve desumersi la legittimità dell'esercizio delle funzioni impositive e riscossive in capo alla società resistente.
Va peraltro rilevato che l'avviso oggetto di ricorso è costituito da un accertamento cumulativo unico per l'omesso pagamento della TARI per gli anni 2018-2020 e che l'atto è stato notificato in vigenza della seconda proroga.
Il secondo profilo che deve essere esaminato riguarda l'individuazione della fondatezza della pretesa erariale.
Risulta incontestato che la società convenuta sia attiva e svolga attività imprenditoriale di commercializzazione di prodotti in legno e pellet, per la quale, evidentemente, necessita di sedi di vario tipo
(uffici, magazzino).
Consultando fonti aperte della medesima società appellante, appare evidente che la Ricorrente_1 s.r.l. utilizzi immobili di ampia quadratura, sia in relazione agli uffici che ai magazzini ove viene – ad esempio – conservato il pellet, che – a dire della medesima società – costituisce uno dei prodotti di punta dell'impresa. Le immagini fotografiche pubblicate dalla medesima società, che documentano altresì la natura dei luoghi, in effetti, non fanno altro che confermare l'evidente necessità che un'impresa che si dedica alla commercializzazione di pellet, pannelli per falegnameria, parquet e scale, pannelli strutturali e per imbarcazioni, necessiti di locali idonei.
La medesima società, inoltre, indica la propria sede in Giugliano in Campania Via Indirizzo_1, 80014, con ciò attestando quanto emerge del resto dalla documentazione proveniente dall'anagrafe tributaria.
Nonostante l'indubbia disponibilità dei locali, non risulta, tuttavia, che la medesima società abbia mai presentato denuncia in relazione all'obbligatorio pagamento della TARI, né presso il comune di Giugliano, ove per sua medesima ammissione essa è presente, né presso altro ente territoriale.
Oltre a tale indicazione, come osservato desunta anche sulla base della documentazione dall'anagrafe tributaria, la società, il cui legale rappresentante è il sign. Nominativo_1 risulta aver stipulato in data 09/11/2017 un contratto di comodato (n. 4967) con i sigg. Nominativo_2 e Nominativo_3, proprietari degli immobili nei quali viene svolta l'attività (capannone, uffici e terreno limitrofo) proprio in Indirizzo_1.
Non appare, pertanto, destituita di fondamento la pretesa di pagamento della TARI in relazione a tali consistenze immobiliari ed anzi essa corrisponde alla situazione di fatto quale essa appare ricostruibile sulla base di più indici probatori, oltre che sulla base della documentazione disponbile.
Le censure mosse dell'appellante in relazione alla carenza delle indicazioni contenute nell'avviso, che comporterebbero una presunta carenza di legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.r.l. in relazione alla disponibilità degli immobili, scontano in effetti la mancata indicazione della eventuale sede effettiva ove sarebbe alternativamente svolta l'attività di impresa in luogo dei locali indicati dall'ente impositore. Attività che, viceversa, pure si desume agevolmente dal sito internet della società appellante (https://proforest.it/).
Inoltre appare carente l'indicazione - da parte della contribuente - mediante specifica denuncia di una eventuale diversa consistenza di locali impiegati per l'esercizio delle proprie attività. Una difformità che potrà essere fatta valere mediante presentazione di denuncia documentata all'ente impositore, anche allo scopo di provocare una specifica verifica.
In definitiva, appare evidente che l'attività della Ric_1 s.r.l. viene esercitata e pubblicizzata e che – sulla base della documentazione disponibile – essa viene condotta proprio nei locali oggetto di comodato in Indirizzo_1. D'altronde, non si comprenderebbe la ragione medesima dell' acquisto (e della cessione) dei locali a titolo di comodato, se non per il loro impiego in funzione dell'esercizio dell'impresa, né – per altro verso – per quale ragione, quale che fosse l'eventuale diverso utilizzo dei locali, per quale ragione il comodatario non ne abbia denunciato il possesso e perché, per essi, debba andare esente dal pagamento della TARI.
Non appaiono neppure fondati gli ulteriori motivi di impugnazione.
Da un lato, non appare in discussione la regolarità formale della notificazione dell'avviso.
Per orientamento consolidato appare priva di fondamento la censura relativa alla provenienza della notifica a mezzo PEC da parte del notificatore. A fronte della esaustiva motivazione del giudice di primo grado,
l'appellante non ha fornito motivi di critica alla decisione assunta, peraltro conforme ai principi adottati dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento alla validità di notifiche in astratto provenienti da indirizzi non registrati, sia in relazione alla validità del formato .*pdf quale forma della documentazione dell'avvenuta notifica.
Ma la regolarità della notificazione impedisce di ritenere fondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo. Come osservato in precedenza l'atto di accertamento è stato emesso per omessa dichiarazione da parte della contribuente. Normativamente la società oggi appellante avrebbe dovuto normativamente presentare, per l'anno di imposta 2018, la denuncia TARI entro il 30 giugno 2019.
Ai fini del calcolo del termine di decadenza, il termine inziale in relazione all'anno di imposta 2018, pertanto, inizia a decorrere dal 2019. L'ente locale o la società concessionaria, a sua volta, ai sensi del comma 161 dell'art.1 della legge 296/2006, hanno l'onere di emettere l'atto di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ossia entro il 31-12-2024.
L'atto di accertamento è stato notificato il 19.10.2023, ed è – dunque - sicuramente tempestivo.
Quanto al regime delle spese adottato dal giudice di primo grado, va osservato che, diversamente da quanto osservato dall'appellante, esso segue il principio della soccombenza. Atteso il rigetto dell'istanza di annullamento e la carenza di una effettiva ragione che determini la legittimità del mancato pagamento della
TARI da parte della società contribuente, correttamente - a seguito di omissione di denuncia - la società concessionaria era tenuta a notificare l'avviso di accertamento.
§ 7. – Anche per il presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuente a rifondere a Municipia le spese del grado che liquida in euro 1.500,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1277/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10166/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 619 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7251/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso notificato il 15 dicembre 2023 e depositato il 12.3.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato a Municipia S.p.a. quale concessionaria del Comune di Giugliano, la Ricorrente_1 S. r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 619 del 19-07-2023, notificato in data 19.10.2023, emesso per omessa denuncia della TARI, dovuta per tre unità immobiliari site nel Comune di Giugliano adibite a stabilimento industriale e relative pertinenze, in relazione agli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020, per un importo totale di Euro 35.448,00.
Nel ricorso introduttivo la società contribuente ha eccepito:
- la nullità della notifica in quanto l'avviso è stato notificato in formato *.pdf anziché *.p7m e, comunque, per il difetto delle informazioni richieste dal DM 44/11;
- l'insistenza della notifica poiché effettuata a mezzo PEC attraverso un indirizzo di posta elettronica non censito nei pubblici registri;
- la mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto notificato all'originale,
- la mancanza di potestà esattiva in capo a Municipia spa;
- il difetto di motivazione;
- l'infondatezza della pretesa, in quanto i tre immobili tassati non sono di proprietà della ricorrente né da questa condotti in locazione;
- l'erronea indicazione della categoria catastale;
- la decadenza dalla pretesa tributaria;
- la prescrizione del credito;
- l'illegittimità delle sanzioni.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita Municipia s.r.l., concessionaria per il comune di Giugliano, evidenziando che l'avviso è stato emesso a seguito di un'omessa dichiarazione TARI ed ha rilevato che:
- sussiste la propria legittimazione attiva sulla base di un contratto intercorso con il Comune di Giugliano;
- è rituale la notifica effettuata a mezzo PEC;
- l'indirizzo PEC utilizzato per effettuare la notifica è iscritto nell'elenco dell'AGID;
- la ricorrente conduce in comodato gli immobili tassati e, quindi, è soggetto passivo dell'imposta. § 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 10166 del 2024, ha respinto il ricorso e, per l'effetto, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.489,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e spese forfetarie nella misura del 15%.
La Corte di primo grado ha ritenuto in via preliminare infondata la censura relativa all'invalidità della notifica avvenuta a mezzo PEC, osservando che emerge dagli atti come l'indirizzo PEC utilizzato per effettuare la notifica sia iscritto nell'elenco dell'AGID e che, in ogni caso, l'eventuale mancata iscrizione dell'indirizzo PEC nei pubblici registri non inciderebbe sulla ritualità della notifica medesima, la quale avrebbe in ogni caso raggiunto lo scopo informativo consentendo la proposizione del ricorso.
Ha anche ritenuto idoneo l'impiego del formato *.pdf per la notificazione dell'avviso e ininfluente la mancanza di attestazione di conformità, attesa la circostanza che l'atto in sé è da ritenersi nativo digitale.
Ha ancora ritenuto infondata l'eccezione relativa alla carenza di potestà impositiva da parte della società
Municipia, osservando che la concessionaria ha documentato l'esistenza di un'apposita convenzione con il comune di Giugliano per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.
Quanto al preteso di difetto di legittimazione passiva della ricorrente, il giudice di primo grado ha osservato che, dall'ispezione alla Anagrafe Tributaria versata in atti, si evince che la Ricorrente_1 SRL ha sede legale e operativa in Giugliano alla Indirizzo_1 (quindi nell'indirizzo per il quale è stato emesso l'atto di accertamento) e che in data 09/11/2017 essa (legalmente rappresentata da Nominativo_1) ha stipulato un contratto di comodato n. 4967 con Nominativo_2 e Nominativo_3, a loro volta proprietari degli immobili siti alla Indirizzo_1.
Ha anche osservato che l'atto è compiutamente motivato e che non si ravvisa alcuna decadenza dal potere impositivo. Infondata sarebbe altresì la presunta illegittimità della categoria catastale assegnata e delle sanzioni, essendo in particolare queste ultime conformi al criterio legale indicato nell'avviso.
§ 4. – Ha proposto appello la società Ricorrente_1.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta sufficiente la documentazione depositata da Municipia S.p.a. in relazione al contratto di appalto intercorso con il Comune di Giugliano per la riscossione nei tributi. Ha, ancora, osservato che la documentazione depositata dalla
Muncipia S.P.A. in relazione alla legittimazione passiva della società contribuente sarebbe inidonea a dimostrare l'assunto: in particolare la società non occuperebbe gli immobili in relazione ai quali si chiede la corresponsione della tassa. Ha ancora osservato che sarebbe maturata decadenza dalla pretesa tributaria in relazione alla mancanza della notificazione regolare di un avviso di accertamento. Sarebbe infine erronea la regolazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, in quanto non aderente al principio di causazione della lite.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello la società concessionaria.
La Municipia S.p.a. ha ribadito la correttezza della sentenza di primo grado richiamandosi, quanto alla propria legittimazione attiva al contratto intercorso con il Comune di Giugliano ed alle successive proroghe, documntate mediante il deposito delle relative delibere. In relazione alla legittimazione passiva della Ric_1 s.r.l. ha ribadito la omissione di qualunque denuncia della società, che non ha mai indicato all'ente impositore in quali luoghi svolga la sua attività d'impresa. Ha inoltre sottolineato la rilevanza della documentazione proveniente dalla consultazione dell'anagrafe tributaria e del contratto di comodato. Ha ancora ribadito la infondatezza della eccezione di decadenza, attesa la mancata presentazione di una qualunque denuncia e dunque la decorrenza del termine per l'accertamento dal momento in cui la conrribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia.
§ 5.1. – Ha presentato memorie illustrative la Ricorrente_1 s.r.l., con le quali ribadisce le proprie deduzioni già contenute nei motivi di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
In via preliminare va rilevata la regolarità della produzione documentale presentata in sede di appello dalla
Municipia S.p.a. in relazione al rapporto contrattuale intercorso con il Comune di Giugliano, fonte della potestà impositiva legittimante l'emissione dell'avviso impugnato.
È appena il caso di osservare, al riguardo, che in relazione alla data di notifica del ricorso di primo grado ed in applicazione del principio processuale del tempus regit actum, la produzione documentale deve essere ritenuta legittima, dovendo essere valutata ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546 del 1992, ante riforma. Deve dunque confermarsi il noto principio interpretativo del testo dell'art. 58 cit. vigente ratione temporis, secondo il quale appare legittima la produzione di nuova documentazione in appello.
Ciò premesso, dalla documentazione prodotta risulta non solo l'originario contratto di appalto, ma la regolarità delle successive proroghe intercorse tra le parti.
Le delibere dell'ente locale, peraltro pubbliche e consultabili dal contribuente mediante semplice accesso al sito ufficiale, non risultano impugnate tempestivamente ed appaiono pertanto produttive di effetti sino al loro annullamento.
A fronte della produzione di tali atti da parte dell'appellata, non sono state effettuate, del resto, contestazioni specifiche da parte della società contribuente, che si è limitata a riportare alcuni orientamenti generali, in parte condivisibili ma non attinenti alla fattispecie, omettendo tuttavia di confrontarsi con la successione delle proroghe ed il contenuto specifico dell'originario contratto di appalto, atti dai quali – prima facie – deve desumersi la legittimità dell'esercizio delle funzioni impositive e riscossive in capo alla società resistente.
Va peraltro rilevato che l'avviso oggetto di ricorso è costituito da un accertamento cumulativo unico per l'omesso pagamento della TARI per gli anni 2018-2020 e che l'atto è stato notificato in vigenza della seconda proroga.
Il secondo profilo che deve essere esaminato riguarda l'individuazione della fondatezza della pretesa erariale.
Risulta incontestato che la società convenuta sia attiva e svolga attività imprenditoriale di commercializzazione di prodotti in legno e pellet, per la quale, evidentemente, necessita di sedi di vario tipo
(uffici, magazzino).
Consultando fonti aperte della medesima società appellante, appare evidente che la Ricorrente_1 s.r.l. utilizzi immobili di ampia quadratura, sia in relazione agli uffici che ai magazzini ove viene – ad esempio – conservato il pellet, che – a dire della medesima società – costituisce uno dei prodotti di punta dell'impresa. Le immagini fotografiche pubblicate dalla medesima società, che documentano altresì la natura dei luoghi, in effetti, non fanno altro che confermare l'evidente necessità che un'impresa che si dedica alla commercializzazione di pellet, pannelli per falegnameria, parquet e scale, pannelli strutturali e per imbarcazioni, necessiti di locali idonei.
La medesima società, inoltre, indica la propria sede in Giugliano in Campania Via Indirizzo_1, 80014, con ciò attestando quanto emerge del resto dalla documentazione proveniente dall'anagrafe tributaria.
Nonostante l'indubbia disponibilità dei locali, non risulta, tuttavia, che la medesima società abbia mai presentato denuncia in relazione all'obbligatorio pagamento della TARI, né presso il comune di Giugliano, ove per sua medesima ammissione essa è presente, né presso altro ente territoriale.
Oltre a tale indicazione, come osservato desunta anche sulla base della documentazione dall'anagrafe tributaria, la società, il cui legale rappresentante è il sign. Nominativo_1 risulta aver stipulato in data 09/11/2017 un contratto di comodato (n. 4967) con i sigg. Nominativo_2 e Nominativo_3, proprietari degli immobili nei quali viene svolta l'attività (capannone, uffici e terreno limitrofo) proprio in Indirizzo_1.
Non appare, pertanto, destituita di fondamento la pretesa di pagamento della TARI in relazione a tali consistenze immobiliari ed anzi essa corrisponde alla situazione di fatto quale essa appare ricostruibile sulla base di più indici probatori, oltre che sulla base della documentazione disponbile.
Le censure mosse dell'appellante in relazione alla carenza delle indicazioni contenute nell'avviso, che comporterebbero una presunta carenza di legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.r.l. in relazione alla disponibilità degli immobili, scontano in effetti la mancata indicazione della eventuale sede effettiva ove sarebbe alternativamente svolta l'attività di impresa in luogo dei locali indicati dall'ente impositore. Attività che, viceversa, pure si desume agevolmente dal sito internet della società appellante (https://proforest.it/).
Inoltre appare carente l'indicazione - da parte della contribuente - mediante specifica denuncia di una eventuale diversa consistenza di locali impiegati per l'esercizio delle proprie attività. Una difformità che potrà essere fatta valere mediante presentazione di denuncia documentata all'ente impositore, anche allo scopo di provocare una specifica verifica.
In definitiva, appare evidente che l'attività della Ric_1 s.r.l. viene esercitata e pubblicizzata e che – sulla base della documentazione disponibile – essa viene condotta proprio nei locali oggetto di comodato in Indirizzo_1. D'altronde, non si comprenderebbe la ragione medesima dell' acquisto (e della cessione) dei locali a titolo di comodato, se non per il loro impiego in funzione dell'esercizio dell'impresa, né – per altro verso – per quale ragione, quale che fosse l'eventuale diverso utilizzo dei locali, per quale ragione il comodatario non ne abbia denunciato il possesso e perché, per essi, debba andare esente dal pagamento della TARI.
Non appaiono neppure fondati gli ulteriori motivi di impugnazione.
Da un lato, non appare in discussione la regolarità formale della notificazione dell'avviso.
Per orientamento consolidato appare priva di fondamento la censura relativa alla provenienza della notifica a mezzo PEC da parte del notificatore. A fronte della esaustiva motivazione del giudice di primo grado,
l'appellante non ha fornito motivi di critica alla decisione assunta, peraltro conforme ai principi adottati dalla giurisprudenza di legittimità, sia con riferimento alla validità di notifiche in astratto provenienti da indirizzi non registrati, sia in relazione alla validità del formato .*pdf quale forma della documentazione dell'avvenuta notifica.
Ma la regolarità della notificazione impedisce di ritenere fondata l'eccezione di decadenza dal potere impositivo. Come osservato in precedenza l'atto di accertamento è stato emesso per omessa dichiarazione da parte della contribuente. Normativamente la società oggi appellante avrebbe dovuto normativamente presentare, per l'anno di imposta 2018, la denuncia TARI entro il 30 giugno 2019.
Ai fini del calcolo del termine di decadenza, il termine inziale in relazione all'anno di imposta 2018, pertanto, inizia a decorrere dal 2019. L'ente locale o la società concessionaria, a sua volta, ai sensi del comma 161 dell'art.1 della legge 296/2006, hanno l'onere di emettere l'atto di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ossia entro il 31-12-2024.
L'atto di accertamento è stato notificato il 19.10.2023, ed è – dunque - sicuramente tempestivo.
Quanto al regime delle spese adottato dal giudice di primo grado, va osservato che, diversamente da quanto osservato dall'appellante, esso segue il principio della soccombenza. Atteso il rigetto dell'istanza di annullamento e la carenza di una effettiva ragione che determini la legittimità del mancato pagamento della
TARI da parte della società contribuente, correttamente - a seguito di omissione di denuncia - la società concessionaria era tenuta a notificare l'avviso di accertamento.
§ 7. – Anche per il presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna la parte contribuente a rifondere a Municipia le spese del grado che liquida in euro 1.500,00.