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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1831/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1831/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
- nata il [...] C.F. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
GENZANO DI ROMA Via 1°Stradone Muti n.88/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia
NN ( ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Mauro Sferrazza (c.f.
) e (c.f. giusta procura C.F._3 Controparte_2 C.F._4 generale conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 - Persona_1 racc. 7313, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 27/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo a parte appellante del diritto al riconoscimento di indennità di accompagnamento ex art. 1 legge
18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero da quella anche diversa che sarà accertata, oltre interessi come per legge;
2) condannare l'Ente legittimato alla liquidazione della predetta indennità con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero da altra decorrenza riconosciuta, oltre interessi di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 22/8/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “dichiararsi infondato il ricorso e le domande tutte nello stesso contenute e, comunque, respingersi il ricorso e le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 5/11/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 5/11/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. del Persona_2
7/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione del 4/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 4/8/2025.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_3
n. 365/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
2. In fatto e in diritto.
2 5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 365/2023 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente le seguenti conclusioni: “ la ricorrente è da ritenere bisognevole Parte_1 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere da Marzo 2024;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai richiesti benefici dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e 508/88)”, (v. pag. 7 relazione peritale dott. . Per_2
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da marzo 2024 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa del
6/3/2022 e successiva alla visita da parte della Commissione medica dell' per CP_1
l'accertamento dell'invalidità civile del 3/10/2022.
3 10. Trattandosi di procedimento per accertamento tecnico preventivo è inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione, poiché entrambe le fasi del CP_1 procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755).
3. Le spese di lite.
11.Attesa la soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente (v. doc. 2 allegato al ricorso), per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., e si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da marzo 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1831/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
- nata il [...] C.F. residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
GENZANO DI ROMA Via 1°Stradone Muti n.88/a, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia
NN ( ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n.° 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocato Mauro Sferrazza (c.f.
) e (c.f. giusta procura C.F._3 Controparte_2 C.F._4 generale conferita con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875 - Persona_1 racc. 7313, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 27/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “-1) accertare e dichiarare la sussistenza in capo a parte appellante del diritto al riconoscimento di indennità di accompagnamento ex art. 1 legge
18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero da quella anche diversa che sarà accertata, oltre interessi come per legge;
2) condannare l'Ente legittimato alla liquidazione della predetta indennità con decorrenza dalla domanda amministrativa, ovvero da altra decorrenza riconosciuta, oltre interessi di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 22/8/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “dichiararsi infondato il ricorso e le domande tutte nello stesso contenute e, comunque, respingersi il ricorso e le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto e diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 5/11/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 5/11/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. del Persona_2
7/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione del 4/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 4/8/2025.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_3
n. 365/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Persona_2
2. In fatto e in diritto.
2 5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 365/2023 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. (v. doc. n. 5 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Persona_2 ricorrente le seguenti conclusioni: “ la ricorrente è da ritenere bisognevole Parte_1 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere da Marzo 2024;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai richiesti benefici dell'indennità di accompagnamento (L. 18/80 e 508/88)”, (v. pag. 7 relazione peritale dott. . Per_2
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da marzo 2024 ossia da epoca successiva alla domanda amministrativa del
6/3/2022 e successiva alla visita da parte della Commissione medica dell' per CP_1
l'accertamento dell'invalidità civile del 3/10/2022.
3 10. Trattandosi di procedimento per accertamento tecnico preventivo è inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione, poiché entrambe le fasi del CP_1 procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (Cfr. Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, sentenza 8 aprile 2019, n. 9755).
3. Le spese di lite.
11.Attesa la soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente (v. doc. 2 allegato al ricorso), per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., e si pongono le spese di CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da marzo 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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