Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19582
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Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, 49 e 474 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova

    La Corte ritiene che integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, tutelando la fede pubblica. La grossolanità della contraffazione non è ostativa alla configurazione del reato. La Corte di appello ha escluso la grossolanità e ritenuto accertata la riproduzione quasi fedele del modello registrato, anche in assenza del marchio.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, 474, 648 e 131 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova

    Il ricorso per cassazione per travisamento della prova deve indicare la decisività dell'elemento travisato. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata fonda la prova dell'illiceità su elementi diversi e autonomi, indipendentemente dal valore economico contestato.

  • Inammissibile
    Omessa valutazione della condotta come priva di offensività

    La richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto non risulta essere stata invocata in sede di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19582
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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