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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19582 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NG SU, nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 22/01/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella, udita la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Gargiulo, ha chiesto, previa riqualifica dell’ipotesi di cui al capo a) nel reato previsto dall’art. 517 cod. pen., il rigetto del ricorso, udito il difensore comparso, che ha insistito nel ricorso, vista la memoria nell’interesse della parte civile NIKE Innovate C.V., a firma Avv. Masetti Zannini de Concina, datata 23/02/2026. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/01/2025 la Corte di appello d Bari, in riformadella sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 20701/2023, ha dichiarato l'imputata responsabile dei reati ascritti, di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (aventi per oggetto un quantitativo di 1.128 di calzature riproducenti un modello del marchio Nike, sequestrato della G.d.F. presso la Dogana di Bari destinate alla ditta individuale NG SU, commessi a Bari il 07/12/2018. 2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputata NG SU, per il tramite Penale Sent. Sez. 2 Num. 19582 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 11/03/2026 del difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 49 e 474 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova, per omissione di una prova decisiva;
premesso che nella specie non si tratta di contraffazione del marchio Nike, ma di eventuale ipotesi di riproduzione/imitazione di modello registrato di scarpa del marchio Nike, assume la difesa che la motivazione della Corte di merito è illogica e viziata da travisamento in quanto stravolge il significato delle considerazioni contenute nella perizia del CTU nominato dal Tribunale, dr.ssa Lepore, e omette di valutarne le dichiarazioni, come anche quelle rese dal teste dell’accusa, il m.llo della G.d.f. Mussa, che indirettamente le conferma, circa l’inidoneità delle scarpe a confondere il consumatore medio;
la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato il principale elemento determinante la configurazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., ossia l’imitazione di parti di un modello e non già la contraffazione del marchio, ossia la confondibilità; proprio sulla confondibilità del modello contestato con quello della Nike, la Corte di appello compie un travisamento della prova, omettendo di valutare la prova dichiarativa che invece conferma l'inadeguatezza delle scarpe a generare confusione, tanto più che nella perizia vengono specificate tutte le caratteristiche tecniche sostanziali che contraddistinguono il modello Nike, che invece sono mancanti in quello oggetto del procedimento, che rivelano un innegabile intento imitativo, ma inidoneo a configurare il reato di contraffazione;
assume inoltre la difesa che il caso di specie può essere inquadrato nell’ipotesi di falso innocuo e grossolano, privo di attitudine ingannatoria e con impossibilità di lesione della fede pubblica e, quindi, nel reato impossibile.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 474, 648 e 131 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova;
osserva la difesa che la Corte di merito ha errato nell'indicare che il sequestro ha avuto ad oggetto 1.128 paia di scarpe per un valore complessivo pari ad euro 17.000, pronte per essere immesse nel mercato, mentre l'importo in realtà corrisponde ad euro 1.398,72 e la somma superiore indicata è relativa all'intera fattura che comprende un’ampia importazione di scarpe per la maggior parte risultate regolari;
al riguardo, si evidenzia il travisamento della prova, attribuendo al quantitativo di scarpe un valore economico sproporzionato rispetto a quello reale, con conseguente stravolgimento generale circa la valutazione della condotta addebitata all'imputata; così ridimensionata la questione, la Corte di merito avrebbe potuto assolvere l'imputata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. concedibile anche d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2 1. Quanto al primo motivo, la Corte di merito si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (Sez. 2, Sent. n. 16807 del 11/01/2019, Assane Rv. 275814 - 01; Sez. 5, Sent. n. 5260 dell'11/12/2013, Rv. 258722); pertanto, l’eccezione relativa alla grossolanità della contraffazione è infondata;
si può comunque osservare che la suddetta grossolanità era stata esclusa dalla Corte di appello con la motivazione contenuta nelle pagine da 6 e 7 della sentenza impugnata, e il ricorso propone un’inammissibile valutazione diversa da quella effettuata dal collegio del merito, che, con motivazione né carente, né illogica e scevra da travisamenti, ha ritenuto accertato come, nella specie, siano stati riprodotti quasi fedelmente elementi comuni alla calzatura originale marchio Nike Innnovate c.v. ed ha precisato come l’assenza di marchio non sia essenziale ai fini dell’esclusione del reato di contraffazione oggetto di contestazione, che è relativo alla riproduzione del modello registrato, essendo pacifico che la tutela penale di cui all’art. 474 cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei modelli (p. 6 sentenza impugnata). Ed accertata, pertanto, la natura illecita dei prodotti detenuti dalla ricorrente per la vendita, in quanto oggetto di precedente contraffazione, ne derivava correttamente anche l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione consumato appunto al momento della ricezione delle scarpe contraffatte.
2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello, indicando erroneamente il valore economico delle scarpe sequestrate (in euro 17.000 anziché in 1.398,72, pur indicando correttamente il numero di scarpe sequestrate) ha "travisato" il dato istruttorio che ha valorizzato in senso accusatorio. Sennonché, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, indicare le ragioni della loro decisività, spiegando per quale ragione l'elemento travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). In 3 definitiva, il travisamento deve avere avuto un ruolo "decisivo" nell’economia della motivazione tale che, elidendo il dato travisato, il procedimento logico su cui è stata fondata la decisione risulta ineluttabilmente e irrimediabilmente compromesso. Nel caso in esame, invece, la motivazione della sentenza impugnata fonda la prova della illiceità della condotta su elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di responsabilità a prescindere da tale specifico aspetto.
2.1. Non consentito in fine è il motivo relativo all’omessa valutazione come priva di offensività della condotta attribuita alla ricorrente, non risultando che in sede di appello (cfr. verbale udienza) sia stata invocata la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Nike Innovate cv che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 49 e 474 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova, per omissione di una prova decisiva;
premesso che nella specie non si tratta di contraffazione del marchio Nike, ma di eventuale ipotesi di riproduzione/imitazione di modello registrato di scarpa del marchio Nike, assume la difesa che la motivazione della Corte di merito è illogica e viziata da travisamento in quanto stravolge il significato delle considerazioni contenute nella perizia del CTU nominato dal Tribunale, dr.ssa Lepore, e omette di valutarne le dichiarazioni, come anche quelle rese dal teste dell’accusa, il m.llo della G.d.f. Mussa, che indirettamente le conferma, circa l’inidoneità delle scarpe a confondere il consumatore medio;
la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato il principale elemento determinante la configurazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., ossia l’imitazione di parti di un modello e non già la contraffazione del marchio, ossia la confondibilità; proprio sulla confondibilità del modello contestato con quello della Nike, la Corte di appello compie un travisamento della prova, omettendo di valutare la prova dichiarativa che invece conferma l'inadeguatezza delle scarpe a generare confusione, tanto più che nella perizia vengono specificate tutte le caratteristiche tecniche sostanziali che contraddistinguono il modello Nike, che invece sono mancanti in quello oggetto del procedimento, che rivelano un innegabile intento imitativo, ma inidoneo a configurare il reato di contraffazione;
assume inoltre la difesa che il caso di specie può essere inquadrato nell’ipotesi di falso innocuo e grossolano, privo di attitudine ingannatoria e con impossibilità di lesione della fede pubblica e, quindi, nel reato impossibile.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione agli artt. 530 cod. proc. pen., 474, 648 e 131 bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
travisamento della prova;
osserva la difesa che la Corte di merito ha errato nell'indicare che il sequestro ha avuto ad oggetto 1.128 paia di scarpe per un valore complessivo pari ad euro 17.000, pronte per essere immesse nel mercato, mentre l'importo in realtà corrisponde ad euro 1.398,72 e la somma superiore indicata è relativa all'intera fattura che comprende un’ampia importazione di scarpe per la maggior parte risultate regolari;
al riguardo, si evidenzia il travisamento della prova, attribuendo al quantitativo di scarpe un valore economico sproporzionato rispetto a quello reale, con conseguente stravolgimento generale circa la valutazione della condotta addebitata all'imputata; così ridimensionata la questione, la Corte di merito avrebbe potuto assolvere l'imputata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. concedibile anche d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2 1. Quanto al primo motivo, la Corte di merito si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (Sez. 2, Sent. n. 16807 del 11/01/2019, Assane Rv. 275814 - 01; Sez. 5, Sent. n. 5260 dell'11/12/2013, Rv. 258722); pertanto, l’eccezione relativa alla grossolanità della contraffazione è infondata;
si può comunque osservare che la suddetta grossolanità era stata esclusa dalla Corte di appello con la motivazione contenuta nelle pagine da 6 e 7 della sentenza impugnata, e il ricorso propone un’inammissibile valutazione diversa da quella effettuata dal collegio del merito, che, con motivazione né carente, né illogica e scevra da travisamenti, ha ritenuto accertato come, nella specie, siano stati riprodotti quasi fedelmente elementi comuni alla calzatura originale marchio Nike Innnovate c.v. ed ha precisato come l’assenza di marchio non sia essenziale ai fini dell’esclusione del reato di contraffazione oggetto di contestazione, che è relativo alla riproduzione del modello registrato, essendo pacifico che la tutela penale di cui all’art. 474 cod. pen. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei modelli (p. 6 sentenza impugnata). Ed accertata, pertanto, la natura illecita dei prodotti detenuti dalla ricorrente per la vendita, in quanto oggetto di precedente contraffazione, ne derivava correttamente anche l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione consumato appunto al momento della ricezione delle scarpe contraffatte.
2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che la Corte di appello, indicando erroneamente il valore economico delle scarpe sequestrate (in euro 17.000 anziché in 1.398,72, pur indicando correttamente il numero di scarpe sequestrate) ha "travisato" il dato istruttorio che ha valorizzato in senso accusatorio. Sennonché, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, indicare le ragioni della loro decisività, spiegando per quale ragione l'elemento travisato inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6 - , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). In 3 definitiva, il travisamento deve avere avuto un ruolo "decisivo" nell’economia della motivazione tale che, elidendo il dato travisato, il procedimento logico su cui è stata fondata la decisione risulta ineluttabilmente e irrimediabilmente compromesso. Nel caso in esame, invece, la motivazione della sentenza impugnata fonda la prova della illiceità della condotta su elementi diversi ed autonomamente in grado di sorreggere il giudizio di responsabilità a prescindere da tale specifico aspetto.
2.1. Non consentito in fine è il motivo relativo all’omessa valutazione come priva di offensività della condotta attribuita alla ricorrente, non risultando che in sede di appello (cfr. verbale udienza) sia stata invocata la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto.
3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Nike Innovate cv che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4