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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2311/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 18111/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041384516000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2316/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione (notificato il 23.10.2025 e depositato il 27.10.2025) impugnando la cartella 02820240041384516000 (tassa auto 2017 - € 62,97), convenendo in giudizio l'
Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo: 1) La mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
2) Il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata;
3) La prescrizione del credito, la decadenza dell'azione di riscossione. Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva.
Prosegue affermando che sarà la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania non risulta costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrative in data 2.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur essendo condivisibili le affermazioni dell'Agenzia essendo il titolo esattivo emesso nel rispetto della vigente normativa, il ricorso deve essere accolto.
Invero in assenza di contestazione e prova contraria alle asserzioni del ricorrente deve, conseguentemente, ritenersi fondato e comprovato quanto asserito dal predetto che – non essendovi prova di atti notificati dal
2017 a quello opposto - assume prescritta la debenza tributaria, non risultando notificati atti interruttivi. Il ricorso deve, quindi, essere accolto. La soccombenza determina la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, condanna la Contumace Nominativo_1 alle spese di lite che liquida in euro 150,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti con attribuzione al difensore antistatario avv. Difensore_1
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 18111/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041384516000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2316/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in riassunzione (notificato il 23.10.2025 e depositato il 27.10.2025) impugnando la cartella 02820240041384516000 (tassa auto 2017 - € 62,97), convenendo in giudizio l'
Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Campania, eccependo: 1) La mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
2) Il merito della pretesa contenuta nella cartella impugnata;
3) La prescrizione del credito, la decadenza dell'azione di riscossione. Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente, afferma la bontà e legittimità del titolo esattivo, emesso nel rispetto della vigente normativa, eccepisce (quanto ai presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti) la propria carenza di legittimazione passiva.
Prosegue affermando che sarà la Regione a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania non risulta costituita.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrative in data 2.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur essendo condivisibili le affermazioni dell'Agenzia essendo il titolo esattivo emesso nel rispetto della vigente normativa, il ricorso deve essere accolto.
Invero in assenza di contestazione e prova contraria alle asserzioni del ricorrente deve, conseguentemente, ritenersi fondato e comprovato quanto asserito dal predetto che – non essendovi prova di atti notificati dal
2017 a quello opposto - assume prescritta la debenza tributaria, non risultando notificati atti interruttivi. Il ricorso deve, quindi, essere accolto. La soccombenza determina la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, accoglie il ricorso, condanna la Contumace Nominativo_1 alle spese di lite che liquida in euro 150,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti con attribuzione al difensore antistatario avv. Difensore_1