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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
ER EN, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3277/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Centro Nautico Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91757 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6126/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento stante sia la mancata produttività dello specchio d'acqua nel periodo invernale sia i contratti di smaltimento dei rifiuti con le società operanti nel settore. Ribadisce l'assenza del potere impositivo in capo al Comune.
Resistente/Appellato: l'avv. Difensore_3 si riporta alle controdeduzioni ed all'accordo di mediazione intervenuto per l'anno 2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Salerno ha assoggettato a TARI, per l'anno
2022, un'area industriale adibita a cantiere navale e pontile da diporto, sita nel territorio comunale, per l'importo complessivo di euro 15.712,00.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi:
a) la carenza del potere impositivo del Comune, assumendo che la competenza esclusiva in materia di gestione dei rifiuti prodotti dai cantieri navali spetterebbe all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
b) che l'attività cantieristica, svolta nei mesi invernali, produrrebbe solo rifiuti speciali, gestiti autonomamente mediante contratti con ditte autorizzate;
c) la non assoggettabilità del pontile a TARI, in quanto utilizzato per manutenzione, varo ed alaggio delle imbarcazioni e solo stagionalmente, nel periodo estivo, anche per l'ormeggio.
Si è costituito il Comune di Salerno, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Va disattesa, innanzitutto, la doglianza relativa alla pretesa incompetenza del Comune.
Dagli atti di causa risulta che il Comune di Salerno ha provato documentalmente di aver stipulato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in virtù delle previsioni del decreto 232/2017, una convenzione avente ad oggetto il ritiro e la gestione dei rifiuti prodotti dai concessionari di aree portuali, efficace a decorrere dal 1° novembre 2020, nonché di averne dato comunicazione alla contribuente, invitandola alla presentazione della dichiarazione ai fini TARI.
Tale assetto convenzionale, pacificamente operativo nel periodo d'imposta in contestazione, legittima l'esercizio del potere impositivo comunale con riferimento ai rifiuti urbani prodotti nelle aree in concessione, restando ferma l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali.
Questa soluzione trova conforto, peraltro, nella decisione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto che, con deliberazione n. 21/2022, ha escluso che l'istituzione dell'Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo dell'amministrazione comunale in tema di TARI in favore dell'Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all'interno del perimetro di competenza della medesima Autorità.
Parimenti infondata è la censura relativa alla produzione esclusiva di rifiuti speciali.
Dall'avviso di accertamento impugnato emerge che il Comune ha assoggettato a TARI esclusivamente le superfici produttive di rifiuti urbani, quali autorimessa, uffici, magazzini e pontile, escludendo invece le aree destinate alle lavorazioni cantieristiche produttive di rifiuti speciali.
Ne consegue che l'atto impositivo risulta conforme al principio secondo cui la TARI non è dovuta per le superfici ove si producono rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore, ma è legittimamente applicabile alle superfici che generano rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Anche la censura relativa al pontile non può essere accolta. Sul punto va rilevato che la medesima società aveva già impugnato l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2020, e che il relativo ricorso è stato respinto da questa Corte con sentenza n. 1897/22, pronunciata su motivi sostanzialmente identici a quelli oggi riproposti.
Va inoltre evidenziato che, già in sede di accertamento per l'anno 2020, il Comune aveva accolto la doglianza concernente la stagionalità dell'utilizzo del pontile, applicando una riduzione del 25% della tariffa, riduzione che risulta essere stata confermata e applicata anche per l'anno 2022 con l'atto oggi impugnato.
Pertanto, l'imposizione risulta adeguatamente parametrata all'effettivo utilizzo del bene e conforme ai criteri regolamentari.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese, giustificata dall'incertezza della normativa legata al mutamento delle competenze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Salerno lì 11.12.2025 Il Relatore dott. Vincenzo Ferrara Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
ER EN, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3277/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Centro Nautico Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 91757 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6126/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento stante sia la mancata produttività dello specchio d'acqua nel periodo invernale sia i contratti di smaltimento dei rifiuti con le società operanti nel settore. Ribadisce l'assenza del potere impositivo in capo al Comune.
Resistente/Appellato: l'avv. Difensore_3 si riporta alle controdeduzioni ed all'accordo di mediazione intervenuto per l'anno 2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Salerno ha assoggettato a TARI, per l'anno
2022, un'area industriale adibita a cantiere navale e pontile da diporto, sita nel territorio comunale, per l'importo complessivo di euro 15.712,00.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi:
a) la carenza del potere impositivo del Comune, assumendo che la competenza esclusiva in materia di gestione dei rifiuti prodotti dai cantieri navali spetterebbe all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
b) che l'attività cantieristica, svolta nei mesi invernali, produrrebbe solo rifiuti speciali, gestiti autonomamente mediante contratti con ditte autorizzate;
c) la non assoggettabilità del pontile a TARI, in quanto utilizzato per manutenzione, varo ed alaggio delle imbarcazioni e solo stagionalmente, nel periodo estivo, anche per l'ormeggio.
Si è costituito il Comune di Salerno, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Va disattesa, innanzitutto, la doglianza relativa alla pretesa incompetenza del Comune.
Dagli atti di causa risulta che il Comune di Salerno ha provato documentalmente di aver stipulato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in virtù delle previsioni del decreto 232/2017, una convenzione avente ad oggetto il ritiro e la gestione dei rifiuti prodotti dai concessionari di aree portuali, efficace a decorrere dal 1° novembre 2020, nonché di averne dato comunicazione alla contribuente, invitandola alla presentazione della dichiarazione ai fini TARI.
Tale assetto convenzionale, pacificamente operativo nel periodo d'imposta in contestazione, legittima l'esercizio del potere impositivo comunale con riferimento ai rifiuti urbani prodotti nelle aree in concessione, restando ferma l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali.
Questa soluzione trova conforto, peraltro, nella decisione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto che, con deliberazione n. 21/2022, ha escluso che l'istituzione dell'Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo dell'amministrazione comunale in tema di TARI in favore dell'Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all'interno del perimetro di competenza della medesima Autorità.
Parimenti infondata è la censura relativa alla produzione esclusiva di rifiuti speciali.
Dall'avviso di accertamento impugnato emerge che il Comune ha assoggettato a TARI esclusivamente le superfici produttive di rifiuti urbani, quali autorimessa, uffici, magazzini e pontile, escludendo invece le aree destinate alle lavorazioni cantieristiche produttive di rifiuti speciali.
Ne consegue che l'atto impositivo risulta conforme al principio secondo cui la TARI non è dovuta per le superfici ove si producono rifiuti speciali smaltiti a cura del produttore, ma è legittimamente applicabile alle superfici che generano rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Anche la censura relativa al pontile non può essere accolta. Sul punto va rilevato che la medesima società aveva già impugnato l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2020, e che il relativo ricorso è stato respinto da questa Corte con sentenza n. 1897/22, pronunciata su motivi sostanzialmente identici a quelli oggi riproposti.
Va inoltre evidenziato che, già in sede di accertamento per l'anno 2020, il Comune aveva accolto la doglianza concernente la stagionalità dell'utilizzo del pontile, applicando una riduzione del 25% della tariffa, riduzione che risulta essere stata confermata e applicata anche per l'anno 2022 con l'atto oggi impugnato.
Pertanto, l'imposizione risulta adeguatamente parametrata all'effettivo utilizzo del bene e conforme ai criteri regolamentari.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese, giustificata dall'incertezza della normativa legata al mutamento delle competenze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Salerno lì 11.12.2025 Il Relatore dott. Vincenzo Ferrara Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini