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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37427 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA IA nato il [...] avverso la sentenza del 07/01/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37427 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 gennaio 2022 il Tribunale di Trieste, in parziale riforma della pronuncia in data 23 febbraio 2021 del Giudice di pace di Trieste, ha applicato a CH ZH la pena accessoria della sospensione dell'esercizio del pubblico spaccio di cibi e bevande per la durata di tre mesi e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità della medesima imputata per il reato di cui all'art. 691 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 691 cod. pen., in quanto l'imputata sarebbe stata condannata per un condotta omissiva (non aver impedito la somministrazione di alcoolici a persone in stato di manifesta ubriachezza da parte di un proprio dipendente) quantunque il reato le sia stato contestato in forma commissiva (ossia aver somministrato direttamente alcoolici). La decisione di secondo grado si sarebbe fondata su un'erronea interpretazione del termine «somministrare» (che, secondo il Tribunale, includerebbe sia la consegna materiale di una bevanda sia la consegna di essa a mezzo di un lavoratore dipendente) che, in forza di una motivazione illogica e contraddittoria, determinerebbe una responsabilità di posizione (a prescindere dall'accertamento della colpevolezza); in ogni caso l'ipotesi di reato in discorso non potrebbe che essere commissiva e ogni immutazione della condotta rispetto alla contestazione violerebbe l'art. 521 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agii artt. 129, 530 e 533 cod. proc. pen., si è dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato alla luce dell'accertata presenza dell'imputata all'interno del locale (mentre gli avventori erano fuori), rigettando il relativo motivo di appello con una motivazione tautologica e congetturale che (valorizzando le deposizioni degli operanti, il fatto che la bevanda alcoolica fosse stata somministrata da personale del locale e la bassa gradazione di essa) non si sarebbe confrontata con il dato della collocazione dei clienti all'esterno del locale (che deiSoneva in senso contrario rispetto alla contezza di quest'ultima dello stato di ebbrezza di costoro). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" L.] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084 - 01). Nel caso in esame, all'imputata è stata contestata la contravvenzione di cui art. 691 cod. pen. perché «somministrava», presso il bar indicato in imputazione, bevande alcooliche a due soggetti in stato di manifesta 3 ubriachezza;
il Giudice di pace ne aveva affermato la responsabilità per aver somministrato in prima persona le bevande o, comunque, per non averne impedito la somministrazione (ex art. 40, comma 2, cod. pen.) quale gestore dell'esercizio (qualora fosse stato un dipendente a provvedervi in prima persona); con l'atto di appello è stata censurata tale argomentazione alternativa e si sono pure mosse censure in relazione alla prova che fosse stata la ricorrente o una sua dipendente a servire i clienti ubriachi e alla sussistenza dell'elemento soggettivo;
il Tribunale le ha attribuito la responsabilità ritenendo inclusa nella contestazione anche la somministrazione a mezzo dei dipendenti. Ciò posto, per ciò che rileva con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non può ravvisarsi nella specie una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto per cui è condanna rispetto a quello in contestazione;
e consta che l'imputata si sia compiutamente difesa in ordine ad esso, non essendo stato neppure effettivamente dedotto un vulnus al riguardo. Il che esime da ogni altra considerazione sotto tale profilo. Quanto poi all'asserita impossibilità di configurare, in relazione al reato in imputazione, un concorso mediante omissione, basti osservare che la giurisprudenza ha già chiarito che «è configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., rispetto anche ai reati di mera condotta, a forma libera o vincolata» (Sez. 1, n. 43273 del 23/09/2013, Confuorto, Rv. 256859 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), e con esso, al di là dell'asserita denuncia - oltre al vizio di motivazione - della violazione della legge penale, la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta;
dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi osservare che il termine di prescrizione della contravvenzione (commessa il 13 aprile 2018), pari a cinque anni in ragione della sua interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.) non era spirato all'atto della presente decisione, tenuto conto della sospensione di esso (dal 22 ottobre 2019 al 24 gennaio 2020, in ragione 4 dell'astensione del difensore;
dal 26 novembre 2021 al 7 gennaio 2022 per impedimento del difensore;
il che esime dall'immorare sulla sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla I. 24 aprile 2020 n. 27). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37427 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 gennaio 2022 il Tribunale di Trieste, in parziale riforma della pronuncia in data 23 febbraio 2021 del Giudice di pace di Trieste, ha applicato a CH ZH la pena accessoria della sospensione dell'esercizio del pubblico spaccio di cibi e bevande per la durata di tre mesi e ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità della medesima imputata per il reato di cui all'art. 691 cod. pen. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 691 cod. pen., in quanto l'imputata sarebbe stata condannata per un condotta omissiva (non aver impedito la somministrazione di alcoolici a persone in stato di manifesta ubriachezza da parte di un proprio dipendente) quantunque il reato le sia stato contestato in forma commissiva (ossia aver somministrato direttamente alcoolici). La decisione di secondo grado si sarebbe fondata su un'erronea interpretazione del termine «somministrare» (che, secondo il Tribunale, includerebbe sia la consegna materiale di una bevanda sia la consegna di essa a mezzo di un lavoratore dipendente) che, in forza di una motivazione illogica e contraddittoria, determinerebbe una responsabilità di posizione (a prescindere dall'accertamento della colpevolezza); in ogni caso l'ipotesi di reato in discorso non potrebbe che essere commissiva e ogni immutazione della condotta rispetto alla contestazione violerebbe l'art. 521 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agii artt. 129, 530 e 533 cod. proc. pen., si è dedotto che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato alla luce dell'accertata presenza dell'imputata all'interno del locale (mentre gli avventori erano fuori), rigettando il relativo motivo di appello con una motivazione tautologica e congetturale che (valorizzando le deposizioni degli operanti, il fatto che la bevanda alcoolica fosse stata somministrata da personale del locale e la bassa gradazione di essa) non si sarebbe confrontata con il dato della collocazione dei clienti all'esterno del locale (che deiSoneva in senso contrario rispetto alla contezza di quest'ultima dello stato di ebbrezza di costoro). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: - «per "fatto diverso" L.] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, Domizi Rv. 254888 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 36778 del 03/12/2020, Celli, Rv. 280084 - 01). Nel caso in esame, all'imputata è stata contestata la contravvenzione di cui art. 691 cod. pen. perché «somministrava», presso il bar indicato in imputazione, bevande alcooliche a due soggetti in stato di manifesta 3 ubriachezza;
il Giudice di pace ne aveva affermato la responsabilità per aver somministrato in prima persona le bevande o, comunque, per non averne impedito la somministrazione (ex art. 40, comma 2, cod. pen.) quale gestore dell'esercizio (qualora fosse stato un dipendente a provvedervi in prima persona); con l'atto di appello è stata censurata tale argomentazione alternativa e si sono pure mosse censure in relazione alla prova che fosse stata la ricorrente o una sua dipendente a servire i clienti ubriachi e alla sussistenza dell'elemento soggettivo;
il Tribunale le ha attribuito la responsabilità ritenendo inclusa nella contestazione anche la somministrazione a mezzo dei dipendenti. Ciò posto, per ciò che rileva con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., non può ravvisarsi nella specie una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto per cui è condanna rispetto a quello in contestazione;
e consta che l'imputata si sia compiutamente difesa in ordine ad esso, non essendo stato neppure effettivamente dedotto un vulnus al riguardo. Il che esime da ogni altra considerazione sotto tale profilo. Quanto poi all'asserita impossibilità di configurare, in relazione al reato in imputazione, un concorso mediante omissione, basti osservare che la giurisprudenza ha già chiarito che «è configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., rispetto anche ai reati di mera condotta, a forma libera o vincolata» (Sez. 1, n. 43273 del 23/09/2013, Confuorto, Rv. 256859 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), e con esso, al di là dell'asserita denuncia - oltre al vizio di motivazione - della violazione della legge penale, la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta;
dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi osservare che il termine di prescrizione della contravvenzione (commessa il 13 aprile 2018), pari a cinque anni in ragione della sua interruzione (artt. 157 e 161 cod. pen.) non era spirato all'atto della presente decisione, tenuto conto della sospensione di esso (dal 22 ottobre 2019 al 24 gennaio 2020, in ragione 4 dell'astensione del difensore;
dal 26 novembre 2021 al 7 gennaio 2022 per impedimento del difensore;
il che esime dall'immorare sulla sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla I. 24 aprile 2020 n. 27). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/05/2023.