Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUI01 367 / 0 1 IN NOME DEL P OLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE сэмиренно орега professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 17027/98 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron.2883 Rep. 460 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud.06/10/00 - ConsigliereDott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SPINA FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO Richiesta copia studio dal Sig. FORANO 4, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI IL SOLE 24 ORE per diritti 3.1 GEN. 2001 MANFREDO, che lo difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrente -
LIRE 3000 CANCELLERIAcontro RU LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato CG063625 IMBARDELLI FABRIZIO, che lo difende unitamente agli avvocati GUARNIERI CARLO, GUARNIERI MARCELLO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1592 avversO la sentenza n. 587/98 del Tribunale di -1- COSENZA, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Enricoudienza del 06/10/00 dal SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito del ricorso monitorio dell'avv. Filippo IN il giudice di pace di Cosenza, con decreto del 3 luglio 1995, ingiunse a LV RU di pagare al professionista la somma di £.3.447.900, oltre agli interessi ed alle spese del proce- dimento, quale compenso di "prestazioni giudiziali”. Al decreto si oppose il RU assumendo di aver estinto il debito come da fatture “quietanzate” dal creditore medesimo. Con sentenza del 24 maggio 1996 il giudice di pace adito, avendo negato l'ammissione del mezzo di prova testimoniale, chiesto dal convenuto, sulla circo- stanza dell' avvenuto pagamento del credito, per essere le persone indicate prossi- mi congiunti dell'opponente, e rilevato che le fatture indicate dall'opponente non risultavano "quietanzate”, ha rigettato l'opposizione e condannato il RU al pa- gamento delle ulteriori spese processuali. Adito con l'appello del RU, cui ha resistito lo IN, il tribunale di Co- senza espletato il mezzo di prova testimoniale negato dal giudice di pace e dal quale era emerso il pagamento del credito effettuato, in presenza dei testi, il I giu- gno 1985- con sentenza del 28 aprile 1998, in riforma della pronunzia impugnata, ha accolto l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda dello IN che ha condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio. Per quel che in questa sede interessa ha osservato il giudice del merito che inutilmente l'appellato aveva dedotto l'inattendibilità dei testi poiché, essendo il coniuge e la figlia del debitore, costoro sarebbero interessati ad orientare il giudice in senso favorevole al loro congiunto. 3 Venuto meno il divieto di testimoniare dei prossimi congiunti della parte (art.247 c.p.c.) le loro eventuali dichiarazioni non potevano ritenersi aprioristica- mente inattendibili. Nella specie, l'attendibilità di questi testi, che avevano confermato il pa- gamento in loro presenza del credito del professionista, non poteva essere esclusa avuto riguardo all'assenza di contraddizioni alla loro precisione e concordanza e di contrarie circostanze acquisite con altri mezzi istruttori. L'esito del mezzo di prova testimoniale aveva fatto esaustivamente acqui- sire l'avvenuta estinzione per pagamento del credito così che a nulla rilevava la mancata annotazione della "quietanza" in calce alle parcelle. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre, sulla base di due motivi di do- glianza, lo IN;
resiste con controricorso il RU. Motivi della decisione Con il primo motivo, in ordine logico (secondo in quello di esposizione), il ricorrente, in relazione al n° 4 dell'art.360 c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 345, ultimo comma, e 321 c.p.c. Il tribunale sostiene il professionista - non avrebbe potuto ammettere il mezzo di prova testimoniale chiesto con l'appello dal RU sulle medesime “circo- stanze" di quello stesso mezzo dal quale quell'opponente era decaduto in prime cure. L'ammissione di detto mezzo di prova, sollecitata dal RU, era stata ne- gata dal giudice di pace e la richiesta non era stata poi riprodotta nelle conclusioni definitive. 4 Questa censura non può assolutamente trovare adito. Il ricorrente non ha avuto cura di riprodurre nell'esposizione della doglian- za le conclusioni precisate, in prime cure, dall'odierno resistente e che secondo la prospettazione fatta nel motivo in esame avrebbero dovuto indurre immediatamen- te questa corte ha ritenere decaduto il resistente medesimo dal mezzo di prova te- stimoniale già negato dal primo giudice. In proposito, il ricorso si rivela privo del requisito dell'autosufficienza" che l'art. 366 c.p.c. esige perché il giudice di legittimità possa immediatamente, e senza far ricorso, se non ai fini di una successiva verifica, agli atti processuali per- cepire la correttezza della censura ( in proposito vedasi ex multis la pronunzia di questa corte n° 9734/99) Con il secondo motivo, in relazione al n°5 dell'art. 360 c.p.c., lo IN de- nunzia il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice dell'appello- osserva il professionista - ha ritenuto attendibili le deposizioni della moglie e della figlia del RU, concernenti l'avvenuta estinzione per pagamento del credito del compenso, poiché non risultavano "aliunde" elemen- ti incidenti in modo negativo sulle veridicità di quelle dichiarazioni. Non ha in proposito valorizzato quel giudice l'assenza di "quietanza” in calce alla parcelle né la richiesta di pagamento successiva alla data del pretesa e- stinzione del credito: elementi questi tali da pregiudicare l'attendibilità di quelle di- chiarazioni testimoniali. Queste censure non possono essere accolte. S" Rammenta in proposito la corte che al potere istituzionale, attribuito dall'art. 116 c.p.c. al giudice del merito, sono devolute l'individuazione delle fonti del convincimento a mezzo della valutazione delle risultanze probatorie: nel senso del controllo della loro attendibilità e concludenza nonché della scelta, fra i vari esi- ti istruttori, di quelli ritenuti idonei a fornire la certezza dei fatti controversi, privi- legiando talune fonti di prova e disattendendone altre;
con l'unico limite per detto giudice di fornire adeguata ragione del proprio operato. Al riguardo quel giudice non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole argomentazioni esposte dalle parti. E' sufficiente in proposito, perchè la sua pronunzia sia sottratta a censure proponibili in sede di legittimità, che quel giudice indichi in modo intellegibile gli elementi probatori eletti sui quali intende fondare il proprio convincimento, così che risultano implicitamente disattesi gli esiti istruttori e le prospettazioni delle par- ti logicamente incompatibili con la decisione adottata. 4 Ne consegue che le critiche all'esercizio del potere, elettivo e di apprez- zamento degli esiti istruttori, del giudice del merito si risolvono nell'inammissibile, in questa sede, attesa delle loro diverse, in senso favorevole, scelta e valutazione. Tanto non è certamente consentito neppure con il tramite strumentale della denunzia del vizio di motivazione che, nei suoi limiti obiettivi e nelle finalità sue proprie, è solamente diretto a provocare il controllo di legalità della pronunzia im- pugnata sotto il profilo del modo in cui il giudice del merito abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del proprio convincimento (vedansi in proposito le pronunzie di questa corte nn.3750/69, 1143/82, 6868/94, 1044/94, 2008/96, 11198/97e 10896/98). Il che è certamente, nella specie, dato rilevare poiché il giudice del merito, valutate nel loro complesso le acquisizioni istruttorie, ha con incensurabile apprez- zamento di fatto, perché compiutamente motivato, ritenuto che gli esiti del mezzo di prova testimoniale fornissero la certezza dell'avvenuta estinzione, per pagamen- to, dell'obbligazione del compenso dedotta dal professionista: ciò in ragione della coerenza e precisione di quegli esiti testimoniali e dell'obiettiva assenza di un loro contrasto con altre acquisizioni istruttorie. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. Quanto al regolamento delle spese di questo giudizio, la corte ravvisa giu- sti motivi della loro compensazione integrale (art. 92,cpv, c.p.c.).
p. q. m.
hoooo 290000 la Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. T 129.11 30,06 4561 Roma, il 6 ottobre 2000. BOGT 51 Il Presidente 154.93 (dr FrancoPortofin Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) Comfor IL CANCELLIERE C1 _ Paolo Talarico CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registro.one presso l'Agenzia DEPOS 31 GEN. 2001 delle Entrate di Roma zi 11.3.2011 Serie 4 al n. 14563 versa € 154.9. IL CANCEL ENE apposta in calce alla copia autentica Le (art. 278 T.U. n 115 del 30/5/2002)