Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 20
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Duplicazione del contributo richiesto

    Il primo motivo è infondato perché l'atto impugnato irroga la sanzione (per euro 3.000,00) ed indica il contributo omesso (euro 1.500,00) solo quale base di calcolo, richiedendolo perché ancora non pagato. Non vi è alcuna doppia imposizione.

  • Rigettato
    Avvenuto ravvedimento operoso

    Il secondo motivo è infondato perché il ravvedimento operoso è stato effettuato solo dopo la notificazione dell'avviso di irrogazione impugnato. L'avviso risulta notificato il 6 dicembre 2022 mentre il pagamento del contributo unificato con F23 è avvenuto il 14 dicembre 2022, a ravvedimento operoso oramai precluso.

  • Accolto
    Illegalità, difetto di motivazione e sproporzione della sanzione applicata

    Il terzo motivo è parzialmente fondato. La sanzione è legale nel senso che è stata applicata in fattispecie prevista dalla legge (art. 16 co. 1 bis in combinato disposto con l'art. 248 DPR 115/2002). Tuttavia, la misura della sanzione applicata non è motivata. Per il rinvio quoad poenam all'art. 71 DPR 131/1986, la sanzione ha una misura edittale dal 100% al 200%. Ove si intenda applicare la sanzione massima del 200%, occorre motivare specificamente le ragioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 7 del DPR 472/1997, motivazione assente nel caso. Le circolari del MEF non sono sufficienti in quanto correlano la sanzione al semplice fatto escludendo il confronto con i criteri di determinazione della sanzione. Nel caso, la sanzione legale applicabile è quella minima edittale del 100% stante l'assenza di particolari elementi relativi ai criteri legali di determinazione, tenuto conto della personalità dell'agente, delle difficoltà burocratiche e di liquidità, del periodo di intimazione del CUT in pieno agosto, della prognosi favorevole per la natura soggettiva dell'appellante e del tempestivo pagamento del CUT e di parte della sanzione.

  • Altro
    Mancata considerazione di giuste legali ragioni per la compensazione delle spese di primo grado

    Il quarto motivo di appello, relativo all'invocazione della compensazione delle spese di primo grado, rimane assorbito, atteso che in conseguenza della decisione sull'appello va riformulata la regolazione delle spese anche di primo grado.

  • Accolto
    Riduzione della sanzione al minimo edittale

    L'appello va parzialmente accolto e, in riforma della sentenza appellata, la sanzione è determinata in euro 1.500,00 (corrispondente al minimo edittale del 100%). Il MEF avrà cura di sottrarre quanto già pagato a titolo di sanzione.

  • Accolto
    Compensazione integrale delle spese

    Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti, rinvenendosi legali ragioni nella reciproca parziale soccombenza, attesa l'insistenza del MEF a rivendicare la sanzione nella misura massima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 20
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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