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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7105/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3427-2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7472/2025 depositato il 09/12/2025
Visto e letto l'atto di appello di Ricorrente 1); letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di Ministero dell'Economia e Finanze, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (MEF); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della Ricorrente 1 avverso avviso irrogazione sanzioni emesso dall'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, notificato in data 6.12.2022, per l'omesso pagamento del contributo unificato relativo alla controversia n. 3429/2022 R.G. proposta innanzi alla stessa Corte;
-che la Ricorrente 1 ha proposto appello, riponendo le questione rigettate ovvero ritenute non affrontate, lamentando in particolare:
1) la duplicazione del contributo richiesto con l'avviso impugnato;
2) l'avvenuto ravvedimento operoso, che avrebbe precluso l'atto di irrogazione sanzioni;
3) la illegalità, il difetto di motivazione sulla giusta misura e la manifesta sproporzione della sanzione applicata, pari alla misura del 200% del contributo unificato;
4) la mancata considerazione di giuste legali ragioni per la regolazione delle spese di primo grado nel senso della compensazione;
-che si è costituito il MEF per resistere, in particolare sulla misura della sanzione;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia solo parzialmente fondato quanto al terzo motivo;
-che il primo motivo è infondato perché l'atto impugnato irroga la sanzione (per euro 3.000,00) ed indica il contributo omesso (euro 1.500,00) solo quale base di calcolo, richiedendolo perché ancora non pagato: nessuna doppia imposizione;
-che il secondo motivo è infondato perché il ravvedimento operoso è stato effettuato solo dopo la notificazione dell'avviso di irrogazione impugnato: infatti l'avviso risulta notificato il 6 dicembre 2022 mentre il pagamento del CUT con F23 è avvenuto il 14 dicembre 2022, a ravvedimento operoso oramai precluso, nulla rilevando che la determinazione dirigenziale per la liquidazione ai fini del ravvedimento operoso sia stata formata lo stesso giorno della notifica dell'avviso di irrogazione impugnato, perché il ravvedimento si concretizza con il pagamento della imposta delle sanzioni e degli interessi (peraltro nella determina di liquidazione si dà atto di provvedere in presenza del provvedimento di irrogazione sanzioni); -che il terzo motivo è parzialmente fondato;
-che la sanzione e' legale, nel senso che e' stata applicata in fattispecie prevista dalla Legge, ossia art. 16 co. 1 bis in combinato disposto con l'art. 248 stesso DPR 115/2002: ・ In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista ・ ;
-che, invero, decorso il termine di un mese dalla notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 detto dpr, documentalmente provata avvenuta in data 10 agosto 2022, si applica la sanzione prevista dal detto art. 16 co. 1 bis;
-che tuttavia la misura della sanzione applicata è non motivata;
-che invero, per il rinvio quoad poenam all'art. 71 dpr 131/1986, la sanzione ha la misura da un minimo ad un massimo edittale dal 100% al 200%;
-che conseguentemente, ove si intenda applicare la sanzione massima del 200%, come irrogata nel caso, occorre motivare specificamente le ragioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 7 del dpr 472/1997, motivazione assente nel caso;
-che non è sufficiente riferirsi, come oppone il MEF, alla circolari n. 1/DF del 21 settembre 2011 e la successiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 del MEF, che hanno previsto un sistema sanzionatorio che prevede una prima percentuale del 33% per l'ipotesi di breve ritardo (30 giorni oltre il mese dall'invito) nel pagamento del cut richiesto con l'invito, fino a quella del 200% per il caso di omesso pagamento entro i 90 gg. (oltre il mese) dalla predetta richiesta, perchè tali circolari -a parte essere illegali nella parte in cui prevedono una sanzione inferiore al minimo edittale, anche attenuato (che è limitato alla metà del minimo)- sono illegali perch è correlano la sanzione al semplice fatto escludendo, così violando la legge, il confronto con i criteri di determinazione della sanzione, che tengono conto innanzitutto della effettiva condotta (gravità) nonché la personalità dell'agente, le sue condizioni economiche e sociali e la prognosi;
-che nel caso, pertanto, la sanzione legale applicabile è quella minima edittale del 100% stante l' assenza di particolari elementi, neppure segnalati e dimostrati dal MEF in giudizio, relativi ai criteri legali di determinazione, tenuto conto anzi della personalità dell'agente (Ricorrente 1, ente pubblico e difficoltà notorie burocratiche e per liquidità nella stessa predisposizione dei pagamenti), del periodo di intimazione del CUT in pieno mese di agosto, della prognosi sostanzialmente favorevole per l'Ricorrente 1 proprio per la sua natura soggettiva, nonché, in sede giudiziale, valutando anche il tempestivo pagamento del CUT e di parte della sanzione, che dimostra la volontà di attenuare immediatamente le conseguenze della condotta;
-che ovviamente il MEF avrà cura di sottrarre quanto già pagato a titolo di sanzione dalla Ricorrente 1 nel pagamento con F23 del 14 dicembre 2022;
-che dunque l'appello va parzialmente accolto e determinata la sanzione nel minimo edittale come da dispositivo;
-che il quarto motivo di appello, relativo alla invocazione della compensazione delle spese di primo grado, rimane assorbito, atteso che in conseguenza della sopraddetta decisione va riformulata la regolazione delle spese anche di primo grado;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti rivenendosi legali ragioni nella reciproca parziale soccombenza, attesa la insistenza del MEF a rivendicare la sanzione nella misura massima;
-che si invita la Ricorrente 1, in eventuali nuovi ricorsi, a tenere conto delle regole di formazione degli atti stabiliti per il PTT, in particolare ad utilizzare formati pdf che consentano la estrazione del testo;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, determina la sanzione in euro 1.500,00. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7105/2024 depositato il 03/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1314/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3427-2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7472/2025 depositato il 09/12/2025
Visto e letto l'atto di appello di Ricorrente 1); letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione di Ministero dell'Economia e Finanze, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (MEF); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della Ricorrente 1 avverso avviso irrogazione sanzioni emesso dall'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, notificato in data 6.12.2022, per l'omesso pagamento del contributo unificato relativo alla controversia n. 3429/2022 R.G. proposta innanzi alla stessa Corte;
-che la Ricorrente 1 ha proposto appello, riponendo le questione rigettate ovvero ritenute non affrontate, lamentando in particolare:
1) la duplicazione del contributo richiesto con l'avviso impugnato;
2) l'avvenuto ravvedimento operoso, che avrebbe precluso l'atto di irrogazione sanzioni;
3) la illegalità, il difetto di motivazione sulla giusta misura e la manifesta sproporzione della sanzione applicata, pari alla misura del 200% del contributo unificato;
4) la mancata considerazione di giuste legali ragioni per la regolazione delle spese di primo grado nel senso della compensazione;
-che si è costituito il MEF per resistere, in particolare sulla misura della sanzione;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia solo parzialmente fondato quanto al terzo motivo;
-che il primo motivo è infondato perché l'atto impugnato irroga la sanzione (per euro 3.000,00) ed indica il contributo omesso (euro 1.500,00) solo quale base di calcolo, richiedendolo perché ancora non pagato: nessuna doppia imposizione;
-che il secondo motivo è infondato perché il ravvedimento operoso è stato effettuato solo dopo la notificazione dell'avviso di irrogazione impugnato: infatti l'avviso risulta notificato il 6 dicembre 2022 mentre il pagamento del CUT con F23 è avvenuto il 14 dicembre 2022, a ravvedimento operoso oramai precluso, nulla rilevando che la determinazione dirigenziale per la liquidazione ai fini del ravvedimento operoso sia stata formata lo stesso giorno della notifica dell'avviso di irrogazione impugnato, perché il ravvedimento si concretizza con il pagamento della imposta delle sanzioni e degli interessi (peraltro nella determina di liquidazione si dà atto di provvedere in presenza del provvedimento di irrogazione sanzioni); -che il terzo motivo è parzialmente fondato;
-che la sanzione e' legale, nel senso che e' stata applicata in fattispecie prevista dalla Legge, ossia art. 16 co. 1 bis in combinato disposto con l'art. 248 stesso DPR 115/2002: ・ In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista ・ ;
-che, invero, decorso il termine di un mese dalla notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 detto dpr, documentalmente provata avvenuta in data 10 agosto 2022, si applica la sanzione prevista dal detto art. 16 co. 1 bis;
-che tuttavia la misura della sanzione applicata è non motivata;
-che invero, per il rinvio quoad poenam all'art. 71 dpr 131/1986, la sanzione ha la misura da un minimo ad un massimo edittale dal 100% al 200%;
-che conseguentemente, ove si intenda applicare la sanzione massima del 200%, come irrogata nel caso, occorre motivare specificamente le ragioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 7 del dpr 472/1997, motivazione assente nel caso;
-che non è sufficiente riferirsi, come oppone il MEF, alla circolari n. 1/DF del 21 settembre 2011 e la successiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 del MEF, che hanno previsto un sistema sanzionatorio che prevede una prima percentuale del 33% per l'ipotesi di breve ritardo (30 giorni oltre il mese dall'invito) nel pagamento del cut richiesto con l'invito, fino a quella del 200% per il caso di omesso pagamento entro i 90 gg. (oltre il mese) dalla predetta richiesta, perchè tali circolari -a parte essere illegali nella parte in cui prevedono una sanzione inferiore al minimo edittale, anche attenuato (che è limitato alla metà del minimo)- sono illegali perch è correlano la sanzione al semplice fatto escludendo, così violando la legge, il confronto con i criteri di determinazione della sanzione, che tengono conto innanzitutto della effettiva condotta (gravità) nonché la personalità dell'agente, le sue condizioni economiche e sociali e la prognosi;
-che nel caso, pertanto, la sanzione legale applicabile è quella minima edittale del 100% stante l' assenza di particolari elementi, neppure segnalati e dimostrati dal MEF in giudizio, relativi ai criteri legali di determinazione, tenuto conto anzi della personalità dell'agente (Ricorrente 1, ente pubblico e difficoltà notorie burocratiche e per liquidità nella stessa predisposizione dei pagamenti), del periodo di intimazione del CUT in pieno mese di agosto, della prognosi sostanzialmente favorevole per l'Ricorrente 1 proprio per la sua natura soggettiva, nonché, in sede giudiziale, valutando anche il tempestivo pagamento del CUT e di parte della sanzione, che dimostra la volontà di attenuare immediatamente le conseguenze della condotta;
-che ovviamente il MEF avrà cura di sottrarre quanto già pagato a titolo di sanzione dalla Ricorrente 1 nel pagamento con F23 del 14 dicembre 2022;
-che dunque l'appello va parzialmente accolto e determinata la sanzione nel minimo edittale come da dispositivo;
-che il quarto motivo di appello, relativo alla invocazione della compensazione delle spese di primo grado, rimane assorbito, atteso che in conseguenza della sopraddetta decisione va riformulata la regolazione delle spese anche di primo grado;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti rivenendosi legali ragioni nella reciproca parziale soccombenza, attesa la insistenza del MEF a rivendicare la sanzione nella misura massima;
-che si invita la Ricorrente 1, in eventuali nuovi ricorsi, a tenere conto delle regole di formazione degli atti stabiliti per il PTT, in particolare ad utilizzare formati pdf che consentano la estrazione del testo;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, determina la sanzione in euro 1.500,00. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.