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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5994/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026353759000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, il 10.10.2025, depositato il 24.10.2025 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320170026353759 il cui ruolo è stato formato per omesso pagamento tassa auto, anno d'imposta 2013, incorporata nell'intimazione di pagamento n. 29320259033015439, notificata il 22.9.2025, eccependo l'omessa notifica cartella e l'estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, posto che la cartella è stata notificata a mezzo pec l'8.11.2017.
All'udienza del 27 gennaio 2025, fissata per la trattazione dell'istanza cautela, la Corte, in composizione monocratica, in applicazione dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47 ter decreto legislativo 546/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 220 del
30.12.2023, rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, consente, per le cause introdotte dopo il 5.1.2024, come quella di specie deve intendersi, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite (chiaramente nell'ipotesi in cui le stesse compaiano), la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la trattazione della controversia nel merito, quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
Detto ciò, il primo motivo di impugnazione (omessa notifica della cartella di pagamento) è infondato. Dagli atti prodotti in giudizio da AdE risulta che la cartella è stata regolarmente notificata a mezzo “pec” l'8.11.2017.
È fondata, di contro, l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, atteso che tra la data della sua notifica (8.11.2017) e la data di notifica dell'intimazione (22.9.2025), tenuto conto anche del periodo di sospensione
COVID, è decorso un tempo superiore ai tre anni previsto dall'art 5 del D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 laddove è disposto che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per ilrecupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore del ricorrente in €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2025.
Il Giudice
IO CA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5994/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170026353759000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, il 10.10.2025, depositato il 24.10.2025 presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320170026353759 il cui ruolo è stato formato per omesso pagamento tassa auto, anno d'imposta 2013, incorporata nell'intimazione di pagamento n. 29320259033015439, notificata il 22.9.2025, eccependo l'omessa notifica cartella e l'estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si
è costituita costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Prov.le di Catania, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente, posto che la cartella è stata notificata a mezzo pec l'8.11.2017.
All'udienza del 27 gennaio 2025, fissata per la trattazione dell'istanza cautela, la Corte, in composizione monocratica, in applicazione dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47 ter decreto legislativo 546/1992, come introdotto dal decreto legislativo n. 220 del
30.12.2023, rubricato “Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”, consente, per le cause introdotte dopo il 5.1.2024, come quella di specie deve intendersi, in sede di decisione della domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite (chiaramente nell'ipotesi in cui le stesse compaiano), la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quindi la trattazione della controversia nel merito, quando si ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
Detto ciò, il primo motivo di impugnazione (omessa notifica della cartella di pagamento) è infondato. Dagli atti prodotti in giudizio da AdE risulta che la cartella è stata regolarmente notificata a mezzo “pec” l'8.11.2017.
È fondata, di contro, l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, atteso che tra la data della sua notifica (8.11.2017) e la data di notifica dell'intimazione (22.9.2025), tenuto conto anche del periodo di sospensione
COVID, è decorso un tempo superiore ai tre anni previsto dall'art 5 del D.L. 953/83, convertito il L. 53/83 laddove è disposto che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per ilrecupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Il ricorso, pertanto, va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione e liquidate, in favore del ricorrente, in complessivi €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti. Compensate tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore del ricorrente in €. 220,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2025.
Il Giudice
IO CA