Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 980
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione relativo all'omessa notifica, dato che la cartella era stata notificata a mezzo PEC in data antecedente.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, avendo accertato che tra la notifica della cartella (data 8.11.2017) e la notifica dell'intimazione di pagamento (data 22.9.2025), tenuto conto anche della sospensione COVID, era decorso un tempo superiore ai tre anni previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 980
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 980
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo