Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/02/2026, n. 2142
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità cartella per mancata notifica atti presupposti

    Il ricorso è infondato poiché la notifica degli atti presupposti è avvenuta regolarmente, come attestato dalla documentazione in atti. In particolare, l'invito di pagamento è stato notificato a mezzo PEC e l'atto di irrogazione sanzioni è stato notificato tramite raccomandata con successiva immissione in cassetta postale, perfezionandosi per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Decadenza del diritto alla riscossione per mancata notifica atti presupposti

    La notifica degli atti presupposti è avvenuta regolarmente, interrompendo i termini di decadenza e prescrizione.

  • Rigettato
    Estinzione/decadenza/prescrizione obbligazione di pagamento

    La prescrizione è decennale ex art. 2946 c.c. e non è maturata. Gli atti di invito al pagamento e di irrogazione sanzioni hanno interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni

    La domanda è stata rigettata in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato e non vi sono gli estremi per la responsabilità aggravata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/02/2026, n. 2142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2142
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo