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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/02/2026, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2142/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19308/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2024.02376943.67.000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2024.02376943.67.000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11475/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- accertare l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento e degli atti presupposti, conseguentemente la decadenza del diritto alla riscossione;
- accertare l'avvenuta estinzione e/o decadenza dell'obbligazione di pagare le somme richieste stante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e conseguentemente: - condannare le resistenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Resistente: -AdER "- nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore tenuto altresì conto della chiamata in causa effettuata nei confronti di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 resa anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della NE e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio" ;
-Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma: "preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso;
- in subordine, rigettare, nel merito, il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92; - condannare l'appellante al risarcimento, equitativamente determinato, a favore dell'Ufficio, per violazione dell'art. 88 c.p.c.; - condannare la parte appellante a mente dell'art. 96, comma 3, c.p.c. stante l'innegabile sussistenza “ di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass., sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società "Ricorrente_1 Imprese costruzioni opere pubbliche srl" ha impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento notificata mediante PEC in data 25.09.2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate NE, recante crediti relativi all'anno 2018 riferibili al Contributo Unificato e alla sanzione irrogata nell'anno 2019 per omesso pagamento del contributo unificato tributario dovuto in relazione al ricorso RGR n. 3291/18, presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, per il pagamento della somma di euro
215,89.
A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-Nullità della cartella di pagamento per nullità derivata per mancata notifica degli atti presupposti per non aver mai ricevuto prima del 25/9/2024 nessun atto recante le pretese portate nella cartella impugnata;
- Nullità della cartella di pagamento per nullità derivata stanti le inesistenti notifiche degli atti presupposti, laddove le medesime fossero state effettuate in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale da impedire che possa essere assunta nel modello legale;
- illegittimità della richiesta visto che “la somma richiesta non mai stata portata a conoscenza del ricorrente”;
- Violazione art. 7, L. 212/2000 – Statuto del Contribuente- non essendo intervenuta la previa notificazione degli atti presupposti e che la cartella di pagamento “costituisce il primo ed unico atto con il quale viene esercitata la pretesa tributaria, procedendo alla riscossione dei tributi;
- pertanto questa, avrebbe dovuto essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (..)”;
-mancata notificazione degli atti presupposti recati nella cartella di pagamento da cui discende la prescrizione e la decadenza delle somme iscritte a ruolo.
Tanto premesso ha concluso come sopra riportato.
B.1) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate NE che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione eccependo il difetto di legittimazioni e in ordine alla notifica degli atti ha rilevatoferma la competenza dell'Ente creditore la correttezza delle notifiche.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-B.2) A seguito della notifica del ricorso introduttivo da parte dell'AdER nei confronti del MEF è intervenuto volontariamente l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 546/92, essendo in ciò legittimato dalle norme contenute dagli artt.
10 e 11, comma 2, del citato decreto, che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
Ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-C) Con successiva Memoria illustrativa depositata il 3.11.2025 la difesa della società ha contestato la tardività della chiamata da parte dell'AdER del Mef ente impositore da parte dell'AdER contesta ed impugna la costituzione di controparte avvenuta in data 12/06/2025, le richieste e la documentazione depositata in atti, ha contestato l'indirizzo di posta elettronica di provenienza e si è riportata integralmente al ricorso introduttivo:
All'udienza del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti del fascicolo telematico, il ricorso risulta infondato.
-1) Preliminarmente si rileva che nonostante la pluralità delle eccezioni con riferimento anche a vizi di notifica dell'atto presupposto, il ricorso è stato proposto e notificato soltanto nei confronti di ADER, senza evocare in giudizio l'Ente impositore, titolare del credito.
La recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024 prevede il litisconsorzio necessario.
Nella fattispecie la notifica del ricorso al Mef da parte dell'AdER e l'atto di intervento dell'Ente impositore hanno evitato il difetto di contraddittorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso notificato esclusivamente al concessionario della riscossione (ADER).
-2) I seguenti motivi di impugnazione sulla tardività/decadenza della notifica della cartella, sulla notifica a mezzo pec, sulla prescrizione del diritto di credito sono infondati. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
La Segreteria della Corte di Giustizia tributaria ha inviato l'invito per omesso/insufficiente pagamento solitamente entro 30 giorni dal deposito del ricorso;
la cartella di pagamento impugnata fa riferimento al ricorso di cui al giudizio n. RGR n. 3291/18, presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma).
Non essendo stato versato l'intero contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 6-quater, lettera d) del DPR
n. 115/2002, è stato notificato l'invito a provvedere e successivamente il provvedimento d'irrogazione sanzione regolarmente notificati e non opposti.
In assenza di pagamento del tributo, quest'ultimo è stato iscritto al ruolo ordinario e l'Agenzia delle Entrate –
NE ha provveduto a notificare la cartella di pagamento qui impugnata.
Poiché il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'invito prodromico, la pretesa, nell'an e nel quantum
è incontestabile, anche sul piano della percentuale della sanzione applicata, in quanto ogni doglianza in tal senso avrebbe dovuto essere svolta nei confronti del previo invito che, invece non è stato contestato.
Risulta infatti in atti l'avvenuta corretta notifica degli atti emessi a carico del ricorrente, trasfusi successivamente nella cartella di pagamento oggetto del presente ricorso come da relativa documentazione agli atti.Ed infatti, in relazione al citato ricorso RGR n. 3291/2018, l'Ufficio l'Ufficio ha notificato correttamente alla parte ricorrente, a mezzo PEC presso il domicilio eletto in data 9/3/2018, l'invito di pagamento prot. n.
3163/2018 - Atto n. U91 2018 000008757 8 - recante il maggior CUT dovuto di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del CUT. Decorso infruttuosamente il termine per provvedere al pagamento dell'importo richiesto con il citato invito al pagamento, l'Ufficio procedeva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, commi 1-bis del D.P.R. n. 115/2002 e 71 del D.P.R. n. 131/1986, ad irrogare la sanzione per omesso versamento nella misura normativamente prevista del 200% del suddetto importo non versato (ovvero 200% di € 30,00) e a notificare alla parte ricorrente, direttamente,
l'atto di irrogazione di sanzioni prot. n. 8645 del 9/07/2018 recante l'importo di € 60,00 oltre accessori.La notifica del predetto atto veniva tentata in data 6/9/2018 direttamente nei confronti della sig.ra Nominativo_1, (legale rappresentante della società pro tempore) a mezzo raccomandata atti giudiziari n. 78797543373-8, cui è seguita, stante la temporanea assenza del destinatario, la emissione della CAD n. 668281569150 e l'immissione della stessa nella cassetta postale in data 7/9/2018, al fine di perfezionare la relativa procedura. L'atto deve ritenersi notificato in data 17/9/2018 per compiuta giacenza, non essendo stato ritirato il relativo plico.
La modalità di notifica adottata, in relazione agli Inviti di pagamento, è espressamente prevista dall'art. 248,
2 comma del TUSG che sancisce che: “(…) l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio”, la cui piena legittimità è confermata dalla Sentenza del 29/03/2019, n. 67 della Corte Costituzionale.
La notifica è stata posta in essere dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, competente in relazione all'emanazione dell'Invito al pagamento in parola ex artt. 247 e 248 del
TUSG, attraverso il proprio indirizzo di PEC istituzionale, riportato peraltro, in calce al documento.
L'invito al pagamento è stato correttamente ed inconfutabilmente notificato in data 9/3/2018, come attestato dalla documentazione probatoria telematica allegata agli atti. -3) In merito all'eccepita prescrizione la Corte osserva che il predetto diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (in tal senso CTR Lazio n.73/27/08; Direttiva Mef n. 2/
Dgt/2012). Le SS.UU. (n. 23397/2016) hanno definitivamente chiarito che la disciplina della prescrizione è di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione analogica pertanto in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria nella fattispecie è decennale.
Le SS.UU. (n. 23397/2016) hanno definitivamente chiarito che la disciplina della prescrizione è di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione analogica pertanto in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria nella fattispecie è decennale e nella specie non è trascorsa.
L'azione di recupero del CUT non è quindi prescritta, essendo stati anche regolarmente notificati il relativo invito di regolarizzazione del pagamento e l'Avviso di irrogazione delle sanzioni, quali atti interruttivi della prescrizione decennale, quali atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 Cod. Civ..
-4) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso del contribuente alla luce delle considerazioni che precedono non è meritevole di accoglimento e va respinto con conferma dell'atto impugnato
La particolarità della controversia, le ragioni della decisione e l'esito del giudizio inducono alla compensazione delle spese tra le parti per gravi ragioni.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.11.2025
Il giudice
(RI TI)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19308/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl A Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2024.02376943.67.000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2024.02376943.67.000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11475/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “- accertare l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento e degli atti presupposti, conseguentemente la decadenza del diritto alla riscossione;
- accertare l'avvenuta estinzione e/o decadenza dell'obbligazione di pagare le somme richieste stante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e conseguentemente: - condannare le resistenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
Resistente: -AdER "- nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore tenuto altresì conto della chiamata in causa effettuata nei confronti di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 resa anche al fine di litis denuntiatio e di vocazione diretta in giudizio, per come formulata dall'odierna esponente verso l'ente impositore sopra indicato;
- dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della NE e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio" ;
-Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma: "preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso;
- in subordine, rigettare, nel merito, il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92; - condannare l'appellante al risarcimento, equitativamente determinato, a favore dell'Ufficio, per violazione dell'art. 88 c.p.c.; - condannare la parte appellante a mente dell'art. 96, comma 3, c.p.c. stante l'innegabile sussistenza “ di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass., sentenza n. 27623 del 21 novembre 2017).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società "Ricorrente_1 Imprese costruzioni opere pubbliche srl" ha impugnato dinanzi a questa Corte la cartella di pagamento notificata mediante PEC in data 25.09.2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate NE, recante crediti relativi all'anno 2018 riferibili al Contributo Unificato e alla sanzione irrogata nell'anno 2019 per omesso pagamento del contributo unificato tributario dovuto in relazione al ricorso RGR n. 3291/18, presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, per il pagamento della somma di euro
215,89.
A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-Nullità della cartella di pagamento per nullità derivata per mancata notifica degli atti presupposti per non aver mai ricevuto prima del 25/9/2024 nessun atto recante le pretese portate nella cartella impugnata;
- Nullità della cartella di pagamento per nullità derivata stanti le inesistenti notifiche degli atti presupposti, laddove le medesime fossero state effettuate in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale da impedire che possa essere assunta nel modello legale;
- illegittimità della richiesta visto che “la somma richiesta non mai stata portata a conoscenza del ricorrente”;
- Violazione art. 7, L. 212/2000 – Statuto del Contribuente- non essendo intervenuta la previa notificazione degli atti presupposti e che la cartella di pagamento “costituisce il primo ed unico atto con il quale viene esercitata la pretesa tributaria, procedendo alla riscossione dei tributi;
- pertanto questa, avrebbe dovuto essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (..)”;
-mancata notificazione degli atti presupposti recati nella cartella di pagamento da cui discende la prescrizione e la decadenza delle somme iscritte a ruolo.
Tanto premesso ha concluso come sopra riportato.
B.1) Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate NE che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione eccependo il difetto di legittimazioni e in ordine alla notifica degli atti ha rilevatoferma la competenza dell'Ente creditore la correttezza delle notifiche.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-B.2) A seguito della notifica del ricorso introduttivo da parte dell'AdER nei confronti del MEF è intervenuto volontariamente l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 5, del D. Lgs. n. 546/92, essendo in ciò legittimato dalle norme contenute dagli artt.
10 e 11, comma 2, del citato decreto, che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione.
Ha formulato le conclusioni sopra riportate.
-C) Con successiva Memoria illustrativa depositata il 3.11.2025 la difesa della società ha contestato la tardività della chiamata da parte dell'AdER del Mef ente impositore da parte dell'AdER contesta ed impugna la costituzione di controparte avvenuta in data 12/06/2025, le richieste e la documentazione depositata in atti, ha contestato l'indirizzo di posta elettronica di provenienza e si è riportata integralmente al ricorso introduttivo:
All'udienza del giorno 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti del fascicolo telematico, il ricorso risulta infondato.
-1) Preliminarmente si rileva che nonostante la pluralità delle eccezioni con riferimento anche a vizi di notifica dell'atto presupposto, il ricorso è stato proposto e notificato soltanto nei confronti di ADER, senza evocare in giudizio l'Ente impositore, titolare del credito.
La recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024 prevede il litisconsorzio necessario.
Nella fattispecie la notifica del ricorso al Mef da parte dell'AdER e l'atto di intervento dell'Ente impositore hanno evitato il difetto di contraddittorio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso notificato esclusivamente al concessionario della riscossione (ADER).
-2) I seguenti motivi di impugnazione sulla tardività/decadenza della notifica della cartella, sulla notifica a mezzo pec, sulla prescrizione del diritto di credito sono infondati. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
La Segreteria della Corte di Giustizia tributaria ha inviato l'invito per omesso/insufficiente pagamento solitamente entro 30 giorni dal deposito del ricorso;
la cartella di pagamento impugnata fa riferimento al ricorso di cui al giudizio n. RGR n. 3291/18, presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Roma (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma).
Non essendo stato versato l'intero contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 6-quater, lettera d) del DPR
n. 115/2002, è stato notificato l'invito a provvedere e successivamente il provvedimento d'irrogazione sanzione regolarmente notificati e non opposti.
In assenza di pagamento del tributo, quest'ultimo è stato iscritto al ruolo ordinario e l'Agenzia delle Entrate –
NE ha provveduto a notificare la cartella di pagamento qui impugnata.
Poiché il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'invito prodromico, la pretesa, nell'an e nel quantum
è incontestabile, anche sul piano della percentuale della sanzione applicata, in quanto ogni doglianza in tal senso avrebbe dovuto essere svolta nei confronti del previo invito che, invece non è stato contestato.
Risulta infatti in atti l'avvenuta corretta notifica degli atti emessi a carico del ricorrente, trasfusi successivamente nella cartella di pagamento oggetto del presente ricorso come da relativa documentazione agli atti.Ed infatti, in relazione al citato ricorso RGR n. 3291/2018, l'Ufficio l'Ufficio ha notificato correttamente alla parte ricorrente, a mezzo PEC presso il domicilio eletto in data 9/3/2018, l'invito di pagamento prot. n.
3163/2018 - Atto n. U91 2018 000008757 8 - recante il maggior CUT dovuto di € 30,00, oltre accessori, scaturente dal controllo formale del ricorso, eseguito ex art. 15 del TUSG, che aveva evidenziato l'insufficiente versamento del CUT. Decorso infruttuosamente il termine per provvedere al pagamento dell'importo richiesto con il citato invito al pagamento, l'Ufficio procedeva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, commi 1-bis del D.P.R. n. 115/2002 e 71 del D.P.R. n. 131/1986, ad irrogare la sanzione per omesso versamento nella misura normativamente prevista del 200% del suddetto importo non versato (ovvero 200% di € 30,00) e a notificare alla parte ricorrente, direttamente,
l'atto di irrogazione di sanzioni prot. n. 8645 del 9/07/2018 recante l'importo di € 60,00 oltre accessori.La notifica del predetto atto veniva tentata in data 6/9/2018 direttamente nei confronti della sig.ra Nominativo_1, (legale rappresentante della società pro tempore) a mezzo raccomandata atti giudiziari n. 78797543373-8, cui è seguita, stante la temporanea assenza del destinatario, la emissione della CAD n. 668281569150 e l'immissione della stessa nella cassetta postale in data 7/9/2018, al fine di perfezionare la relativa procedura. L'atto deve ritenersi notificato in data 17/9/2018 per compiuta giacenza, non essendo stato ritirato il relativo plico.
La modalità di notifica adottata, in relazione agli Inviti di pagamento, è espressamente prevista dall'art. 248,
2 comma del TUSG che sancisce che: “(…) l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio”, la cui piena legittimità è confermata dalla Sentenza del 29/03/2019, n. 67 della Corte Costituzionale.
La notifica è stata posta in essere dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, competente in relazione all'emanazione dell'Invito al pagamento in parola ex artt. 247 e 248 del
TUSG, attraverso il proprio indirizzo di PEC istituzionale, riportato peraltro, in calce al documento.
L'invito al pagamento è stato correttamente ed inconfutabilmente notificato in data 9/3/2018, come attestato dalla documentazione probatoria telematica allegata agli atti. -3) In merito all'eccepita prescrizione la Corte osserva che il predetto diritto deve intendersi sottoposto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (in tal senso CTR Lazio n.73/27/08; Direttiva Mef n. 2/
Dgt/2012). Le SS.UU. (n. 23397/2016) hanno definitivamente chiarito che la disciplina della prescrizione è di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione analogica pertanto in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria nella fattispecie è decennale.
Le SS.UU. (n. 23397/2016) hanno definitivamente chiarito che la disciplina della prescrizione è di stretta interpretazione e insuscettibile di interpretazione analogica pertanto in base all'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria nella fattispecie è decennale e nella specie non è trascorsa.
L'azione di recupero del CUT non è quindi prescritta, essendo stati anche regolarmente notificati il relativo invito di regolarizzazione del pagamento e l'Avviso di irrogazione delle sanzioni, quali atti interruttivi della prescrizione decennale, quali atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli artt. 2943 e 1219 Cod. Civ..
-4) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso del contribuente alla luce delle considerazioni che precedono non è meritevole di accoglimento e va respinto con conferma dell'atto impugnato
La particolarità della controversia, le ragioni della decisione e l'esito del giudizio inducono alla compensazione delle spese tra le parti per gravi ragioni.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.11.2025
Il giudice
(RI TI)