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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1829/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000009570001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Resistente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La soc. Ricorrente_2, corrente in Scicli, ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 12.8.2025, avente ad oggetto la somma di euro 400 a titolo di imposta di registro relativa a sentenza emessa da giudice ordinario.
La parte ha esplicitato in ricorso in motivi di doglianza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate convenuta, rilevando di avere annullato in autotutela l'avviso impugnato e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 21.1.2026, fissata per decidere sull'istanza di sospensione dell'atto, parte ricorrente ha aderito alla richiesta della resistente e la causa è stata posta in decisione nel merito nelle forme della sentenza semplificata.
Sussistendone i presupposti in base agli atti e secondo concordi conclusioni delle parti, non può che omologarsi la richiesta di cui sopra ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e succ. mod..
Le spese processuali vanno interamente compensate, come richiesto ed accettato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo nella causa, dichiara estinto il giudizio promosso dalla soc. Ricorrente_2 , corrente in Scicli, iscritto al n. 1829/2025 R.G.R., per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le processuali processuali.
Ragusa 21.1.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1829/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000009570001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Resistente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La soc. Ricorrente_2, corrente in Scicli, ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 12.8.2025, avente ad oggetto la somma di euro 400 a titolo di imposta di registro relativa a sentenza emessa da giudice ordinario.
La parte ha esplicitato in ricorso in motivi di doglianza.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate convenuta, rilevando di avere annullato in autotutela l'avviso impugnato e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 21.1.2026, fissata per decidere sull'istanza di sospensione dell'atto, parte ricorrente ha aderito alla richiesta della resistente e la causa è stata posta in decisione nel merito nelle forme della sentenza semplificata.
Sussistendone i presupposti in base agli atti e secondo concordi conclusioni delle parti, non può che omologarsi la richiesta di cui sopra ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e succ. mod..
Le spese processuali vanno interamente compensate, come richiesto ed accettato.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, decidendo nella causa, dichiara estinto il giudizio promosso dalla soc. Ricorrente_2 , corrente in Scicli, iscritto al n. 1829/2025 R.G.R., per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa interamente tra le parti le processuali processuali.
Ragusa 21.1.2026