Art. 6.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articoli 1 e 2.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari relative a cessazioni dal servizio avvenute dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1960 sono riliquidate, con effetto dal 1 gennaio 1961, in base alle norme contenute negli articoli 1 e 2.