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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE GI, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2023 depositato il 11/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02220239005497015 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C300709 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C300710 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 02220190004244223001
- sul ricorso n. 948/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170009940814000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180007111771000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180008776976000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180010058962000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C300708/2021 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239005497015 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sui ricorsi iscritti ai nn. R.G.R. 715/2023 e R.G.R. 948/2023, proposti da Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorrente,
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR e Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistenti, aventi ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 022 2023 90054970 15/000, nonché degli atti presupposti ivi richiamati.
TT
Con distinti ricorsi, notificati in data 11 agosto 2023, il contribuente impugnava la medesima intimazione di pagamento, deducendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti, nonché per ulteriori vizi di legittimità formale e sostanziale.I ricorsi venivano proposti separatamente in ragione del diverso valore delle pretese fatte valere, alcune delle quali assoggettate alla disciplina del reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorrente, deduceva, tra l'altro, la mancata notifica dei seguenti atti presupposti:
– cartella di pagamento n. 022 2019 0004244223001; – avvisi di accertamento n. T9H01C300709/2021
(anno 2014) e n. T9H01C300710/2021 (anno 2015).Assumeva che tali atti non gli fossero mai stati notificati e che, pertanto, l'intimazione fosse illegittima per violazione dell'art. 6 della legge n. 212/2000, dell'art. 24
Cost. e delle norme in materia di notifica.
Si costituivano, ritualmente, in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni e documentazione attestante la regolare notifica degli atti impugnati.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR depositava copia degli avvisi di accertamento n. T9H01C300709/2021 e n. T9H01C300710/2021, corredati delle relative relate di notifica e delle interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria attestanti la loro definitività per mancata impugnazione. Tali avvisi risultavano, come in atti, notificati dal Messo notificatore del Comune di Travagliato ai sensi dell'art. 60, lett.
e), D.P.R. n. 600/1973, mediante deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa .
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 022 2019 0004244223001, l'Agente della Riscossione produceva prodotto estratti di ruolo e documentazione da cui risultava che la cartella era stata regolarmente notificata in data 20 ottobre 2021 e che il relativo credito era stato iscritto a ruolo dall'ente impositore
Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto titolare del credito non tributario in questione
Ciò evidenziato, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione chiedevano il rigetto dei ricorsi, sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e la conseguente legittimità dell'intimazione impugnata.
Le parti depositavano memorie illustrative e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente la Corte di disporre la riunione dei ricorsi, iscritti ai nn. R.G.R. 715/2023 e 948/2023, presentando gli stessi identità soggettiva, oggettiva e sostanziale, avendo entrambi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento e ponendo questioni di fatto e di diritto del tutto coincidenti. Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992 per la riunione dei giudizi, che viene disposta ai fini di una decisione unitaria, in ossequio ai principi di economia processuale e di coerenza del giudicato.
Nel merito, circa la supposta inesistenza o nullità delle notifiche, si rappresenta che l'eccezione del ricorrente si basa sull'assunto che gli atti presupposti non sarebbero mai stati notificati, con conseguente violazione dell'art. 6 della legge n. 212/2000 e del diritto di difesa. Di contro, constata la Corte che, da quanto in atti, gli avvisi di accertamento n. T9H01C300709/2021 e n. T9H01C300710/2021 risultano notificati mediante la procedura di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, applicabile quando nel Comune di residenza del contribuente non vi è abitazione, ufficio o azienda. Le relate di notifica prodotte attestano:
il deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
l'affissione dell'avviso nell'albo comunale;
l'invio della raccomandata informativa al contribuente.
Tale modalità è ritenuta idonea dalla giurisprudenza di legittimità a garantire la conoscibilità legale dell'atto, integrando pienamente il requisito dell'“effettiva conoscenza” di cui all'art. 6 della legge n. 212/2000.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il principio di effettiva conoscenza non richiede la prova della conoscenza in concreto dell'atto, essendo sufficiente che lo stesso sia stato posto nella sfera di conoscibilità del contribuente secondo le forme previste dall'ordinamento (sez. V, 9 giugno 2017, n. 14472).
Ciò evidenziato, gli avvisi di accertamento devono ritenersi validamente notificati e, non essendo stati tempestivamente impugnati, sono divenuti definitivi.
In merito all'eccezione relativa alla cartella di pagamento n. 022 2019 0004244223001, si rappresenta che questa risulterebbe correttamente notificata in data 20 ottobre 2021, come da documentazione dell'Agente della Riscossione, ma, da quanto si evince in atti, contiene un credito iscritto a ruolo dall'ente Mediocredito
Centrale S.p.A., di natura non tributaria, rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
BR non è titolare del rapporto sostanziale.
Infine deve essere ritenuta la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02220239005497015, considerato che tutti gli atti presupposti risultano validamente notificati e definitivi, tale intimazione non costituisce che atto meramente consequenziale e dovuto ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BR rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 perché infondato in fatto e in diritto. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
DAINESE GI, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 715/2023 depositato il 11/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02220239005497015 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C300709 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C300710 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 02220190004244223001
- sul ricorso n. 948/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - BR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220170009940814000 IRPEF-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180007111771000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180008776976000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220180010058962000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C300708/2021 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02220239005497015 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sui ricorsi iscritti ai nn. R.G.R. 715/2023 e R.G.R. 948/2023, proposti da Ricorrente_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorrente,
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR e Agenzia delle Entrate – Riscossione, resistenti, aventi ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 022 2023 90054970 15/000, nonché degli atti presupposti ivi richiamati.
TT
Con distinti ricorsi, notificati in data 11 agosto 2023, il contribuente impugnava la medesima intimazione di pagamento, deducendone l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti, nonché per ulteriori vizi di legittimità formale e sostanziale.I ricorsi venivano proposti separatamente in ragione del diverso valore delle pretese fatte valere, alcune delle quali assoggettate alla disciplina del reclamo e mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorrente, deduceva, tra l'altro, la mancata notifica dei seguenti atti presupposti:
– cartella di pagamento n. 022 2019 0004244223001; – avvisi di accertamento n. T9H01C300709/2021
(anno 2014) e n. T9H01C300710/2021 (anno 2015).Assumeva che tali atti non gli fossero mai stati notificati e che, pertanto, l'intimazione fosse illegittima per violazione dell'art. 6 della legge n. 212/2000, dell'art. 24
Cost. e delle norme in materia di notifica.
Si costituivano, ritualmente, in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni e documentazione attestante la regolare notifica degli atti impugnati.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR depositava copia degli avvisi di accertamento n. T9H01C300709/2021 e n. T9H01C300710/2021, corredati delle relative relate di notifica e delle interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria attestanti la loro definitività per mancata impugnazione. Tali avvisi risultavano, come in atti, notificati dal Messo notificatore del Comune di Travagliato ai sensi dell'art. 60, lett.
e), D.P.R. n. 600/1973, mediante deposito presso la Casa Comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa .
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 022 2019 0004244223001, l'Agente della Riscossione produceva prodotto estratti di ruolo e documentazione da cui risultava che la cartella era stata regolarmente notificata in data 20 ottobre 2021 e che il relativo credito era stato iscritto a ruolo dall'ente impositore
Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto titolare del credito non tributario in questione
Ciò evidenziato, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di BR e l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione chiedevano il rigetto dei ricorsi, sostenendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e la conseguente legittimità dell'intimazione impugnata.
Le parti depositavano memorie illustrative e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente la Corte di disporre la riunione dei ricorsi, iscritti ai nn. R.G.R. 715/2023 e 948/2023, presentando gli stessi identità soggettiva, oggettiva e sostanziale, avendo entrambi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento e ponendo questioni di fatto e di diritto del tutto coincidenti. Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992 per la riunione dei giudizi, che viene disposta ai fini di una decisione unitaria, in ossequio ai principi di economia processuale e di coerenza del giudicato.
Nel merito, circa la supposta inesistenza o nullità delle notifiche, si rappresenta che l'eccezione del ricorrente si basa sull'assunto che gli atti presupposti non sarebbero mai stati notificati, con conseguente violazione dell'art. 6 della legge n. 212/2000 e del diritto di difesa. Di contro, constata la Corte che, da quanto in atti, gli avvisi di accertamento n. T9H01C300709/2021 e n. T9H01C300710/2021 risultano notificati mediante la procedura di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, applicabile quando nel Comune di residenza del contribuente non vi è abitazione, ufficio o azienda. Le relate di notifica prodotte attestano:
il deposito dell'atto presso la Casa Comunale;
l'affissione dell'avviso nell'albo comunale;
l'invio della raccomandata informativa al contribuente.
Tale modalità è ritenuta idonea dalla giurisprudenza di legittimità a garantire la conoscibilità legale dell'atto, integrando pienamente il requisito dell'“effettiva conoscenza” di cui all'art. 6 della legge n. 212/2000.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che il principio di effettiva conoscenza non richiede la prova della conoscenza in concreto dell'atto, essendo sufficiente che lo stesso sia stato posto nella sfera di conoscibilità del contribuente secondo le forme previste dall'ordinamento (sez. V, 9 giugno 2017, n. 14472).
Ciò evidenziato, gli avvisi di accertamento devono ritenersi validamente notificati e, non essendo stati tempestivamente impugnati, sono divenuti definitivi.
In merito all'eccezione relativa alla cartella di pagamento n. 022 2019 0004244223001, si rappresenta che questa risulterebbe correttamente notificata in data 20 ottobre 2021, come da documentazione dell'Agente della Riscossione, ma, da quanto si evince in atti, contiene un credito iscritto a ruolo dall'ente Mediocredito
Centrale S.p.A., di natura non tributaria, rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
BR non è titolare del rapporto sostanziale.
Infine deve essere ritenuta la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02220239005497015, considerato che tutti gli atti presupposti risultano validamente notificati e definitivi, tale intimazione non costituisce che atto meramente consequenziale e dovuto ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
Ogni altra eccezione resta assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BR rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 perché infondato in fatto e in diritto. Spese compensate.