Art. 3.
Nei territori indicati nell'articolo 1 il primo trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate all'articolo 2 e' soggetto ad imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 2.000.
L'imposta e' dovuta nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.
Nei territori indicati nell'articolo 1 il primo trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate all'articolo 2 e' soggetto ad imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 2.000.
L'imposta e' dovuta nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.