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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30412/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30412/2025
Nella causa di II grado promossa da
Parte_1
appellante nei confronti di
Controparte_1
appellata
Oggi 17 dicembre 2025, davanti alla giudice MB AR TO, sono comparsi:
Per l'avv. COMBA FEDERICO Parte_2
Per , non costituita, nessuno. Controparte_1
La giudice ritenuta la notificazione dell'atto di appello eseguita all'indirizzo PEC dell'appellata il
29.7.2025 ritualmente e tempestivamente eseguita nel rispetto dei termini a comparire;
preso atto della mancata costituzione e comparizione di parte appellata;
visto l'art. 350 c.p.c. dichiara la contumacia di Controparte_1
ritenuta la causa matura per la invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della controversia.
Per parte appellante, l'avv. COMBA, precisa le conclusioni come da atto di appello e ai fini della discussione chiede l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti.
pagina 1 di 6 La giudice, dopo la breve discussione orale sopra sintetizzata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
MB AR TO
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice MB AR TO, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 30412/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. COMBA FEDERICO, elettivamente domiciliata in PIAZZA VELASCA 8 20122
MILANO presso lo studio del difensore
- parte appellante -
contro
:
(c. f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in parziale riforma della impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO, in ragione della totale soccombenza, condannare al pagamento integrale delle spese Controparte_1 relative al giudizio di primo grado;
in subordine, in ragione della parziale soccombenza,
condannare al pagamento parziale delle spese relative al giudizio di Controparte_1
primo grado;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio pagina 3 di 6 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 29.2.2025 ha Parte_2
proposto appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
2212/2025 pubblicata il 31.3.2025 con la quale, nonostante l'integrale accoglimento delle domande da lei proposte nei confronti della convenuta contumace
[...]
sono state integralmente compensate le spese di lite in ragione Controparte_1
del fatto che il giudizio verteva su una questione di diritto, ossia l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB relativo al rimborso dei costi accessori al credito al consumo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, oggetto di molteplici orientamenti giurisprudenziali.
2. L'appellante ha proposto unico motivo di appello sul capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite, deducendo che il Giudice di Pace di Milano non avrebbe applicato correttamente gli artt. 91 e 92 c.p.c. sia in ragione del fatto che al momento dell'introduzione del giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano (nel
2024) l'interpretazione della norma richiamata era stata definitivamente fornita non solo dalla con la sentenza dell'11.9.2019 nella c-383/18 (Lexitor), ma anche CP_2
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22.12.2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 nella parte in cui consentiva un'interpretazione della norma richiamata che limitava la portata della giurisprudenza dell'Unione Europea, nonché dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25977/2023 che ha ribadito che la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento concluso nell'ambito del credito al consumo è abusiva, determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto rilevante ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, estendendone la portata anche ai contratti conclusi prima delle modificazioni alla disciplina del credito al consumo contenuta nel TUB introdotte dal d.lgs. 141/2010.
3. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
4. Nel caso oggetto del presente giudizio l'appellante ha concluso un contratto di credito al consumo con cessione del quinto dello stipendio con l'appellata
[...]
il 26.6.2021, dopo la pronuncia della sentenza della CGUE nel Controparte_1
pagina 4 di 6 caso (doc. 4). Benché l'estinzione anticipata del finanziamento abbia avuto CP_3
luogo il 21.3.2022 (doc. 4), quindi prima della pronuncia della Corte Costituzionale della sentenza n. 263 del 22.11.2022 sull'art. 11-octies del d.l. 73/2021, certamente alla data di introduzione della presente controversia davanti al Giudice di Pace tale disposizione era stata dichiarata costituzionalmente illegittima ed era del tutto consolidata l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB secondo la quale, al momento dell'estinzione anticipata di un finanziamento concluso nell'ambito del credito al consumo, tutti i costi concordati avrebbero dovuto essere ridotti per la frazione del contratto che non ha avuto esecuzione tra le parti per effetto del pagamento anticipato dell'intero debito residuo. Di conseguenza la pretesa di escludere alcune spese da quelle soggette a riduzione e l'ottenimento quindi di un pagamento indebito da parte della finanziatrice non è stato un comportamento meritevole di tutela. Inoltre al momento della proposizione della domanda non sussisteva alcun contrasto giurisprudenziale perdurante sull'interpretazione delle norme richiamate e quindi non sussisteva alcuna ragione per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
5. L'appello proposto deve, quindi, essere accolto e devono essere poste a carico dell'appellata tanto le spese esenti quanto i compensi dovuti per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che vengono quantificati in dispositivo tenuto conto del valore della domanda proposta in primo grado e di quella residua oggetto del giudizio di appello (avente ad oggetto solo le spese di lite), applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per tutte le fasi processuali siccome effettivamente svolte, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e del comportamento processuale della appellata, rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, che ha nel caso di specie ridotto la mole di attività posta in essere dalla difesa di parte appellante.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 1) in accoglimento integrale dell'appello proposto da , Parte_2
riforma la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2212/2025 pubblicata il
31.3.2025 limitatamente al capo relativo alle spese di lite;
2) condanna conseguentemente a rimborsare in favore di Controparte_1
le spese di entrambi i gradi giudizio, che quantifica in Parte_2
€ 965,00 per compensi ed € 299,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Milano, 17 dicembre 2025
La giudice
MB AR TO
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 30412/2025
Nella causa di II grado promossa da
Parte_1
appellante nei confronti di
Controparte_1
appellata
Oggi 17 dicembre 2025, davanti alla giudice MB AR TO, sono comparsi:
Per l'avv. COMBA FEDERICO Parte_2
Per , non costituita, nessuno. Controparte_1
La giudice ritenuta la notificazione dell'atto di appello eseguita all'indirizzo PEC dell'appellata il
29.7.2025 ritualmente e tempestivamente eseguita nel rispetto dei termini a comparire;
preso atto della mancata costituzione e comparizione di parte appellata;
visto l'art. 350 c.p.c. dichiara la contumacia di Controparte_1
ritenuta la causa matura per la invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della controversia.
Per parte appellante, l'avv. COMBA, precisa le conclusioni come da atto di appello e ai fini della discussione chiede l'accoglimento delle conclusioni precisate per i motivi dedotti in atti.
pagina 1 di 6 La giudice, dopo la breve discussione orale sopra sintetizzata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura.
La giudice
MB AR TO
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice MB AR TO, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 30412/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. COMBA FEDERICO, elettivamente domiciliata in PIAZZA VELASCA 8 20122
MILANO presso lo studio del difensore
- parte appellante -
contro
:
(c. f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in parziale riforma della impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO, in ragione della totale soccombenza, condannare al pagamento integrale delle spese Controparte_1 relative al giudizio di primo grado;
in subordine, in ragione della parziale soccombenza,
condannare al pagamento parziale delle spese relative al giudizio di Controparte_1
primo grado;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio pagina 3 di 6 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 29.2.2025 ha Parte_2
proposto appello nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
2212/2025 pubblicata il 31.3.2025 con la quale, nonostante l'integrale accoglimento delle domande da lei proposte nei confronti della convenuta contumace
[...]
sono state integralmente compensate le spese di lite in ragione Controparte_1
del fatto che il giudizio verteva su una questione di diritto, ossia l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB relativo al rimborso dei costi accessori al credito al consumo in caso di estinzione anticipata del finanziamento, oggetto di molteplici orientamenti giurisprudenziali.
2. L'appellante ha proposto unico motivo di appello sul capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite, deducendo che il Giudice di Pace di Milano non avrebbe applicato correttamente gli artt. 91 e 92 c.p.c. sia in ragione del fatto che al momento dell'introduzione del giudizio davanti al Giudice di Pace di Milano (nel
2024) l'interpretazione della norma richiamata era stata definitivamente fornita non solo dalla con la sentenza dell'11.9.2019 nella c-383/18 (Lexitor), ma anche CP_2
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 22.12.2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 nella parte in cui consentiva un'interpretazione della norma richiamata che limitava la portata della giurisprudenza dell'Unione Europea, nonché dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25977/2023 che ha ribadito che la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento concluso nell'ambito del credito al consumo è abusiva, determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto rilevante ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005, estendendone la portata anche ai contratti conclusi prima delle modificazioni alla disciplina del credito al consumo contenuta nel TUB introdotte dal d.lgs. 141/2010.
3. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
4. Nel caso oggetto del presente giudizio l'appellante ha concluso un contratto di credito al consumo con cessione del quinto dello stipendio con l'appellata
[...]
il 26.6.2021, dopo la pronuncia della sentenza della CGUE nel Controparte_1
pagina 4 di 6 caso (doc. 4). Benché l'estinzione anticipata del finanziamento abbia avuto CP_3
luogo il 21.3.2022 (doc. 4), quindi prima della pronuncia della Corte Costituzionale della sentenza n. 263 del 22.11.2022 sull'art. 11-octies del d.l. 73/2021, certamente alla data di introduzione della presente controversia davanti al Giudice di Pace tale disposizione era stata dichiarata costituzionalmente illegittima ed era del tutto consolidata l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB secondo la quale, al momento dell'estinzione anticipata di un finanziamento concluso nell'ambito del credito al consumo, tutti i costi concordati avrebbero dovuto essere ridotti per la frazione del contratto che non ha avuto esecuzione tra le parti per effetto del pagamento anticipato dell'intero debito residuo. Di conseguenza la pretesa di escludere alcune spese da quelle soggette a riduzione e l'ottenimento quindi di un pagamento indebito da parte della finanziatrice non è stato un comportamento meritevole di tutela. Inoltre al momento della proposizione della domanda non sussisteva alcun contrasto giurisprudenziale perdurante sull'interpretazione delle norme richiamate e quindi non sussisteva alcuna ragione per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
5. L'appello proposto deve, quindi, essere accolto e devono essere poste a carico dell'appellata tanto le spese esenti quanto i compensi dovuti per entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. che vengono quantificati in dispositivo tenuto conto del valore della domanda proposta in primo grado e di quella residua oggetto del giudizio di appello (avente ad oggetto solo le spese di lite), applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 (come aggiornato nel 2022) per tutte le fasi processuali siccome effettivamente svolte, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e del comportamento processuale della appellata, rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, che ha nel caso di specie ridotto la mole di attività posta in essere dalla difesa di parte appellante.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 1) in accoglimento integrale dell'appello proposto da , Parte_2
riforma la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2212/2025 pubblicata il
31.3.2025 limitatamente al capo relativo alle spese di lite;
2) condanna conseguentemente a rimborsare in favore di Controparte_1
le spese di entrambi i gradi giudizio, che quantifica in Parte_2
€ 965,00 per compensi ed € 299,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Milano, 17 dicembre 2025
La giudice
MB AR TO
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