TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 03/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AC
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.6.2024 da:
), con l'avv. Lorenzo Mondini, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 nei confronti di
), con l'avv. RICCI LAURA, come da procura in Controparte_1 C.F._2 atti,
Gli odierni coniugi hanno contratto matrimonio civile in AC in data 14/09/2008;
I medesimi sono stati separati consensualmente con sentenza di omologa n. 1066/2024 emessa dall'intestato Tribunale all'interno del presente procedimento e pubblicata in data 19.12.2024;
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli:
- ( ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
- ( ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
- ( ), nato AC (MC) il 10.3.2017; Controparte_3 C.F._5
FATTO
La ricorrente con ricorso depositato in data 28.6.2024, ha chiesto al presente Tribunale di Pt_1 pronunciare la separazione personale nei confronti del coniuge nonché, decorso il termine CP_1 come per Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale,
pagina 1 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.
All'udienza di prima comparizione del 16.12.2024, entrambe le parti hanno confermato la propria volontà di separarsi, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione personale, come trascritte nel relativo verbale.
All'esito della predetta udienza di comparizione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni di separazione personale, il Giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto.
I coniugi e sono stati separati dal Tribunale di AC con la Parte_1 Controparte_1 sopra citata sentenza di omologa n. 1066/2024 pronunciata in data 19.12.2024 e con ordinanza emessa sempre nella predetta data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 30.9.2025 (come da rinvio disposto con ordinanza del 16.9.2025 stante il difetto di sottoscrizione personale del relativo accordo da parte della
, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, Pt_1 sottoscritte personalmente da entrambe le parti:
1) I figli minori , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi Per_1 CP_2 CP_3 con collocazione prevalente presso la madre nella residenza sita a AC (MC) in Contrada
Vallebona 47/a, di proprietà della medesima e che le verrà quindi assegnata anche quale casa familiare.
2) Il diritto di visita dei figli minori da parte di sarà regolato come segue: Controparte_1
- il padre avrà facoltà di vedere i figli minori , ed e tenerli con sé il Per_1 CP_2 CP_3 mercoledì ed il giovedì dalle ore 13,00 alle ore 21,30; nei periodi non scolastici fino anche alle ore
22.00
- il padre avrà facoltà di vedere i figli minori , ed e tenerli con sé durante i Per_1 CP_2 CP_3 fine settimana, a settimane alterne, sempre dal sabato dopo la scuola fino alla domenica ore 21.30, salvo che i figli abbiano piacere di cenare presso i nonni materni, con possibilità di estendere il week end di afferenza del padre anche al venerdì sera con pernotto ove il reperisca Controparte_1 un'abitazione idonea;
nei periodi non scolastici fino anche alle ore 22.00
- ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori durante il periodo natalizio come segue: Vigilia di
Natale con la madre per l'anno 2024 e Natale col padre per l'anno 2024, alternanza per gli anni
pagina 2 di 4 successivi salvo diverso accordo, in seguito i minori staranno coi genitori per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni le festività di fine anno e l'epifania; per l'anno 2024 quindi i primi 7 giorni sono spettati alla madre;
durante le vacanze pasquali, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del
Lunedì dell'Angelo;
- ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori durante il periodo estivo, per un periodo pari a quindici giorni consecutivi o non consecutivi, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto del periodo di ferie di ciascun genitore.
3) In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori assumeranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per i minori, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago.
4) Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli minori, corrispondendo entro il Controparte_1 giorno 15 di ogni mese la somma di € 600,00 euro complessivi, rivalutabili annualmente secondo
l'indice ISTAT, a partire da gennaio 2025
5) Le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi al 50% come da protocollo del Tribunale
AC 12.12.18.
6) L'assegno unico familiare, ammontante nel dicembre 2024 a 797,40 euro mensili, sarà percepito integralmente da che riverserà unicamente il 25% al Parte_1 Controparte_1
7) Eventuali detrazioni fiscali per i figli ove esistenti saranno ripartite al 50%
8) I coniugi rilasceranno reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con
l'iscrizione dei figli minori.
9) Nessun altro spostamento patrimoniale fra le parti.
10) Il libretto a risparmio nominativo di rimarrà a lui intestato;
Per_1
11) Spese di lite integralmente compensate
Il Pubblico Ministero interveniva fin dal luglio 2024 nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di AC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1 in data 14/09/2008, trascritto al n. 59, parte II, Serie A, dell'anno 2008 del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di AC alle condizioni concordate dalle parti come da note scritte per l'udienza del 30.9.2025, riproduttive di quelle già concordate all'udienza del
16.12.2024, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in AC nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AC
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28.6.2024 da:
), con l'avv. Lorenzo Mondini, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 nei confronti di
), con l'avv. RICCI LAURA, come da procura in Controparte_1 C.F._2 atti,
Gli odierni coniugi hanno contratto matrimonio civile in AC in data 14/09/2008;
I medesimi sono stati separati consensualmente con sentenza di omologa n. 1066/2024 emessa dall'intestato Tribunale all'interno del presente procedimento e pubblicata in data 19.12.2024;
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli:
- ( ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._3
- ( ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4
- ( ), nato AC (MC) il 10.3.2017; Controparte_3 C.F._5
FATTO
La ricorrente con ricorso depositato in data 28.6.2024, ha chiesto al presente Tribunale di Pt_1 pronunciare la separazione personale nei confronti del coniuge nonché, decorso il termine CP_1 come per Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale,
pagina 1 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.
All'udienza di prima comparizione del 16.12.2024, entrambe le parti hanno confermato la propria volontà di separarsi, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione personale, come trascritte nel relativo verbale.
All'esito della predetta udienza di comparizione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni di separazione personale, il Giudice istruttore ha disposto il mutamento del rito da contenzioso a congiunto.
I coniugi e sono stati separati dal Tribunale di AC con la Parte_1 Controparte_1 sopra citata sentenza di omologa n. 1066/2024 pronunciata in data 19.12.2024 e con ordinanza emessa sempre nella predetta data, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 30.9.2025 (come da rinvio disposto con ordinanza del 16.9.2025 stante il difetto di sottoscrizione personale del relativo accordo da parte della
, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle seguenti condizioni, Pt_1 sottoscritte personalmente da entrambe le parti:
1) I figli minori , e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi Per_1 CP_2 CP_3 con collocazione prevalente presso la madre nella residenza sita a AC (MC) in Contrada
Vallebona 47/a, di proprietà della medesima e che le verrà quindi assegnata anche quale casa familiare.
2) Il diritto di visita dei figli minori da parte di sarà regolato come segue: Controparte_1
- il padre avrà facoltà di vedere i figli minori , ed e tenerli con sé il Per_1 CP_2 CP_3 mercoledì ed il giovedì dalle ore 13,00 alle ore 21,30; nei periodi non scolastici fino anche alle ore
22.00
- il padre avrà facoltà di vedere i figli minori , ed e tenerli con sé durante i Per_1 CP_2 CP_3 fine settimana, a settimane alterne, sempre dal sabato dopo la scuola fino alla domenica ore 21.30, salvo che i figli abbiano piacere di cenare presso i nonni materni, con possibilità di estendere il week end di afferenza del padre anche al venerdì sera con pernotto ove il reperisca Controparte_1 un'abitazione idonea;
nei periodi non scolastici fino anche alle ore 22.00
- ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori durante il periodo natalizio come segue: Vigilia di
Natale con la madre per l'anno 2024 e Natale col padre per l'anno 2024, alternanza per gli anni
pagina 2 di 4 successivi salvo diverso accordo, in seguito i minori staranno coi genitori per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni le festività di fine anno e l'epifania; per l'anno 2024 quindi i primi 7 giorni sono spettati alla madre;
durante le vacanze pasquali, ciascun coniuge potrà tenere con sé i figli minori per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del
Lunedì dell'Angelo;
- ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori durante il periodo estivo, per un periodo pari a quindici giorni consecutivi o non consecutivi, previo accordo tra i coniugi e tenendo conto del periodo di ferie di ciascun genitore.
3) In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori assumeranno di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per i minori, di vita, scuola e/o lavoro, salute, svago.
4) Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli minori, corrispondendo entro il Controparte_1 giorno 15 di ogni mese la somma di € 600,00 euro complessivi, rivalutabili annualmente secondo
l'indice ISTAT, a partire da gennaio 2025
5) Le spese straordinarie andranno ripartite tra i coniugi al 50% come da protocollo del Tribunale
AC 12.12.18.
6) L'assegno unico familiare, ammontante nel dicembre 2024 a 797,40 euro mensili, sarà percepito integralmente da che riverserà unicamente il 25% al Parte_1 Controparte_1
7) Eventuali detrazioni fiscali per i figli ove esistenti saranno ripartite al 50%
8) I coniugi rilasceranno reciproco consenso al rilascio dei documenti per l'espatrio anche con
l'iscrizione dei figli minori.
9) Nessun altro spostamento patrimoniale fra le parti.
10) Il libretto a risparmio nominativo di rimarrà a lui intestato;
Per_1
11) Spese di lite integralmente compensate
Il Pubblico Ministero interveniva fin dal luglio 2024 nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di AC, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra e Parte_1 in data 14/09/2008, trascritto al n. 59, parte II, Serie A, dell'anno 2008 del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di AC alle condizioni concordate dalle parti come da note scritte per l'udienza del 30.9.2025, riproduttive di quelle già concordate all'udienza del
16.12.2024, di cui il Tribunale prende atto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in AC nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4