Art. 2.
Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Sono convalidati le contribuzioni, finanziamenti o sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati a favore degli enti di cui alla tabella B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nel periodo tra il 1° luglio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge.