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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4907/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000014219/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente_1 p.A.
voglia annullare l'avviso di liquidazione impugnato e la pretesa impositiva in esso contenuta.Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre ad Iva e contributo per la Cassa di previdenza.
Agenzia delle Entrate DPI
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 P.A., in persona del suo procuratore speciale Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 del foro di Roma, propone rituale ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2023/001/DI/000014219/0/001, notificato in data 8 agosto 2025, avente ad oggetto la richiesta di euro 1.102,00 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2023 in relazione al decreto ingiuntivo n.2000014219/2023 del 6 dicembre 2023 emesso dal
Tribunale Civile di Milano.
La società sostiene l'illegittimità della richiesta, poiché il decreto ingiuntivo è stato revocato e sostituito dalla sentenza definitiva n. 6502/2024 del Tribunale di Milano, rendendo il provvedimento originario inefficace e non soggetto a tassazione. La normativa (D.P.R. n. 131 /1986) e la giurisprudenza confermano che l'imposta di registro non è dovuta su atti giudiziari privi di effetti giuridici.
La Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione, con vittoria di spese e competenze, e la trattazione in pubblica udienza.
La Direzione Provinciale I di Milano si costituisce affermando che: Ai sensi dell'art. 37 del DPR 131/1986, gli atti giudiziari, inclusi i decreti ingiuntivi esecutivi, sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva. Nel caso specifico, la sentenza successiva non ha modificato l'importo della condanna già tassata.
La revoca del decreto ingiuntivo non rientra nei casi di nullità o annullamento previsti dall'art. 38 del DPR
131/1986, che non è applicabile in via analogica. La giurisprudenza richiamata dalla controparte non è pertinente al caso in esame.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto, e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 22 gennaio 2026 la ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per i seguenti motivi:
L'imposta di registro sul decreto ingiuntivo è applicabile solo in assenza di una sentenza tassabile. Nel caso specifico, la sentenza ha revocato il decreto ingiuntivo, rendendolo privo di efficacia giuridica. La tassazione del decreto ingiuntivo revocato comporterebbe una duplicazione dell'imposta, poiché la sentenza che lo ha sostituito è già soggetta a tassazione. L'imposta di registro non può gravare su un atto privo di effetti giuridici, come il decreto ingiuntivo revocato. Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione per carenza del presupposto impositivo.
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La questione sollevata dalla società RRicorrente_1
. P.A si pone quando il passaggio in giudicato della sentenza precede la registrazione del decreto ingiuntivo. Tale situazione - che e' conseguenza del protrarsi spesso ingiustificato del procedimento della registrazione degli atti giudiziari - si verifica allorquando la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale avvenga dopo un considerevole lasso di tempo. In tal caso può' accadere che, nel frattempo,
l'autorità giudiziaria abbia adottato il successivo provvedimento e che lo stesso sia divenuto definitivo.
2.Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha emesso, in data 12 agosto 2022, il decreto ingiuntivo n.
14219/2022 nei confronti di Nominativo_1. A seguito di opposizione il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6502/2024 depositata il 25 giugno 2024, ha statuito:
“Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 38966/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14219/2022 (RG 28141/2022); 2) operata la parziale compensazione tra il credito vantato dalla società opposta per canoni di locazione dal giugno 2019 al luglio 2021 (€ 37.320,99) ed il credito vantato dall'opponente per restituzione del deposito cauzionale (€ 2.645,91) condanna Nominativo_1 a pagare a Ricorrente_1.A. la somma di € 34.675,08, (…) oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo”.
Dal tenore letterale della motivazione si evince che il decreto ingiuntivo è stato revocato e dunque posto nel nulla e quindi per consolidata giurisprudenza, si ritiene che l'obbligazione tributaria venga meno.
La sentenza del Tribunale di Milano è intervenuta il 25 giugno 2024 prima della notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta (8 agosto 2025) ovvero prima che le parti abbiano eseguito, in base al predetto avviso, il relativo pagamento, deve ritenersi che sia venuto meno l'obbligo di corrispondere l'imposta proporzionale per la registrazione del decreto ingiuntivo. Infatti, se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica dell'avviso di pagamento dell'imposta proporzionale, quest'ultima non è più dovuta;
tuttavia, considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso, per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa (articoli 37 e 41, comma 2, del TUR).
2.1.La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta di registro non è dovuta su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo se questo viene successivamente revocato in via definitiva.
In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza ' (Cass. 13/02/2020 n. 3617 (Rv. 657390 -01) e, più di recente, in termini anche Cass. 29/11/2023, n. 33273 (Rv. 669586 – 01)). La revoca dell'atto giudiziario quindi elimina il presupposto stesso dell'imposizione, rendendo la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria infondata, anche se la tassazione avviene su atti ancora impugnabili. La decisione si fonda sul principio che una riforma definitiva dell'atto prevale sulla sua condizione iniziale.
In definitiva il ricorso va accolto. Per la peculiare materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.11, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il Giudice
RE Di NO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
DI GAETANO LORENZO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4907/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/001/DI/000014219/0/001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente_1 p.A.
voglia annullare l'avviso di liquidazione impugnato e la pretesa impositiva in esso contenuta.Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre ad Iva e contributo per la Cassa di previdenza.
Agenzia delle Entrate DPI
- rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite come da nota allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 P.A., in persona del suo procuratore speciale Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 del foro di Roma, propone rituale ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2023/001/DI/000014219/0/001, notificato in data 8 agosto 2025, avente ad oggetto la richiesta di euro 1.102,00 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2023 in relazione al decreto ingiuntivo n.2000014219/2023 del 6 dicembre 2023 emesso dal
Tribunale Civile di Milano.
La società sostiene l'illegittimità della richiesta, poiché il decreto ingiuntivo è stato revocato e sostituito dalla sentenza definitiva n. 6502/2024 del Tribunale di Milano, rendendo il provvedimento originario inefficace e non soggetto a tassazione. La normativa (D.P.R. n. 131 /1986) e la giurisprudenza confermano che l'imposta di registro non è dovuta su atti giudiziari privi di effetti giuridici.
La Ricorrente_1 chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione, con vittoria di spese e competenze, e la trattazione in pubblica udienza.
La Direzione Provinciale I di Milano si costituisce affermando che: Ai sensi dell'art. 37 del DPR 131/1986, gli atti giudiziari, inclusi i decreti ingiuntivi esecutivi, sono soggetti a imposta di registro anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva. Nel caso specifico, la sentenza successiva non ha modificato l'importo della condanna già tassata.
La revoca del decreto ingiuntivo non rientra nei casi di nullità o annullamento previsti dall'art. 38 del DPR
131/1986, che non è applicabile in via analogica. La giurisprudenza richiamata dalla controparte non è pertinente al caso in esame.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato sia in fatto che in diritto, e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 22 gennaio 2026 la ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per i seguenti motivi:
L'imposta di registro sul decreto ingiuntivo è applicabile solo in assenza di una sentenza tassabile. Nel caso specifico, la sentenza ha revocato il decreto ingiuntivo, rendendolo privo di efficacia giuridica. La tassazione del decreto ingiuntivo revocato comporterebbe una duplicazione dell'imposta, poiché la sentenza che lo ha sostituito è già soggetta a tassazione. L'imposta di registro non può gravare su un atto privo di effetti giuridici, come il decreto ingiuntivo revocato. Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione per carenza del presupposto impositivo.
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La questione sollevata dalla società RRicorrente_1
. P.A si pone quando il passaggio in giudicato della sentenza precede la registrazione del decreto ingiuntivo. Tale situazione - che e' conseguenza del protrarsi spesso ingiustificato del procedimento della registrazione degli atti giudiziari - si verifica allorquando la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale avvenga dopo un considerevole lasso di tempo. In tal caso può' accadere che, nel frattempo,
l'autorità giudiziaria abbia adottato il successivo provvedimento e che lo stesso sia divenuto definitivo.
2.Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha emesso, in data 12 agosto 2022, il decreto ingiuntivo n.
14219/2022 nei confronti di Nominativo_1. A seguito di opposizione il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6502/2024 depositata il 25 giugno 2024, ha statuito:
“Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 38966/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 14219/2022 (RG 28141/2022); 2) operata la parziale compensazione tra il credito vantato dalla società opposta per canoni di locazione dal giugno 2019 al luglio 2021 (€ 37.320,99) ed il credito vantato dall'opponente per restituzione del deposito cauzionale (€ 2.645,91) condanna Nominativo_1 a pagare a Ricorrente_1.A. la somma di € 34.675,08, (…) oltre interessi contrattuali dal dovuto al saldo”.
Dal tenore letterale della motivazione si evince che il decreto ingiuntivo è stato revocato e dunque posto nel nulla e quindi per consolidata giurisprudenza, si ritiene che l'obbligazione tributaria venga meno.
La sentenza del Tribunale di Milano è intervenuta il 25 giugno 2024 prima della notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta (8 agosto 2025) ovvero prima che le parti abbiano eseguito, in base al predetto avviso, il relativo pagamento, deve ritenersi che sia venuto meno l'obbligo di corrispondere l'imposta proporzionale per la registrazione del decreto ingiuntivo. Infatti, se interviene la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo prima della notifica dell'avviso di pagamento dell'imposta proporzionale, quest'ultima non è più dovuta;
tuttavia, considerato che decreto ingiuntivo e sentenza sono entrambi atti giudiziari soggetti distintamente all'obbligo di registrazione in termine fisso, per ciascuno di essi deve essere corrisposta l'imposta in misura fissa (articoli 37 e 41, comma 2, del TUR).
2.1.La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta di registro non è dovuta su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo se questo viene successivamente revocato in via definitiva.
In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza ' (Cass. 13/02/2020 n. 3617 (Rv. 657390 -01) e, più di recente, in termini anche Cass. 29/11/2023, n. 33273 (Rv. 669586 – 01)). La revoca dell'atto giudiziario quindi elimina il presupposto stesso dell'imposizione, rendendo la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria infondata, anche se la tassazione avviene su atti ancora impugnabili. La decisione si fonda sul principio che una riforma definitiva dell'atto prevale sulla sua condizione iniziale.
In definitiva il ricorso va accolto. Per la peculiare materia trattata ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.11, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il Giudice
RE Di NO