Sentenza 17 maggio 2023
Massime • 1
In tema di confisca, il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato di riduzione o elisione del "quantum" del profitto del reato per aver realizzato condotte risarcitorie o riparatorie, deve modulare la misura ablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.
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Corte di Cassazione, Sez. II, 5 febbraio 2025, n. 4753 Sommario. 1. Il caso di specie. – 2. La natura poliedrica della confisca e la qualificazione espressa come sanzione principale nel d.lgs. n. 231 del 2001. – 3. La negoziabilità della confisca a fronte della natura di sanzione principale. – 4. La conciliabilità dei caratteri della negoziabilità e della obbligatorietà. – 5. Considerazioni conclusive. ABSTRACT Muovendo dalla natura di sanzione principale della confisca del profitto dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 9 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, l'autore affronta il tema della sua negoziabilità nel procedimento a carico degli enti, …
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RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti della società ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della pena, in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, conseguente al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. commesso dal legale rappresentante. In particolare, quest'ultimo otteneva un finanziamento, accedendo dal Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato ad avere liquidità per il pagamento di fornitori e dipendenti, così come previsto dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 23 del 2020. Il finanziamento dell'importo di Euro 30.000, erogato da un istituto di credito e assistito dalla predetta garanzia, non veniva impiegato …
Leggi di più… - 4. Il divieto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 è assoluto e non ammette deroghehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti della società ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della pena, in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, conseguente al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. commesso dal legale rappresentante. In particolare, quest'ultimo otteneva un finanziamento, accedendo dal Fondo di garanzia per le PMI, finalizzato ad avere liquidità per il pagamento di fornitori e dipendenti, così come previsto dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. n. 23 del 2020. Il finanziamento dell'importo di Euro 30.000, erogato da un istituto di credito e assistito dalla predetta garanzia, non veniva impiegato …
Leggi di più… - 5. Patteggiamento 231: nell’accordo delle parti deve essere compresa anche la confiscaAccesso limitatoFrancesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 34290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34290 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della provvisionale, rigetto nel resto;
udita per la parte civile, avv. Antonella Carosi, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore, avv. Lorenzo Pacini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, a seguito di atti di appello presentati dall'imputato e dal Pubblico Ministero, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 14 luglio 2020, che, Penale Sent. Sez. 6 Num. 34290 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 17/05/2023 all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AN AL colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 646 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato come peculato, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio, con concessione di una provvisionale di euro 62.000. In particolare, la Corte di appello, nuovamente qualificato il fatto nel reato di cui all'art. 314 cod. pen., condannava l'imputato alla pena di anni di tre di reclusione e disponeva la confisca, anche per equivalente, della somma di 61.546 euro, confermando nel resto. All'imputato era stato contestato di essersi appropriato, quale incaricato di pubblico servizio, nella sua qualità di amministratore unico pro tempore della Multiservizi Lama srl, società erogatrice del servizio pubblico della distribuzione di gas metano, della somma complessiva di 61.546 euro, della quale aveva il possesso e la disponibilità per ragioni del suo ufficio, con prelevamenti (allo sportello, con bonifici e assegni) dal conto corrente della suddetta società tra il 12 febbraio e il 15 dicembre 2016. 1.2. Il primo Giudice aveva ritenuto pienamente provata l'appropriazione contestata, sulla base delle ammissioni effettuate dall'imputato nel corso delle indagini preliminari (avendo anche esternato il proposito di rifondere le somme indebitamente prelevate). Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, aveva rilevato che la Multiservizi Lama era una società "in house", in quanto il capitale era interamente pubblico, ma il servizio prestato (attività di distribuzione e vendita del gas metano) era svolto in concorrenza con altri soggetti privati e quindi di natura privata. Di talché aveva qualificato il fatto nel reato di cui all'art. 646 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. In sede di appello, la Corte di appello riteneva infondato il gravame dell'imputato, volto a contestare la prova del reato, basato sulle sue sole dichiarazioni autoaccusatorie;
mentre accoglieva quello del P.M. avente ad oggetto la riqualificazione del fatto nell'originario fuoco del peculato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla mancanza di prova della riferibilità dei pagamenti all'imputato e dell'esatta quantificazione della somma asseritamente sottratta. La Corte di appello non ha fornito risposta all'appello là dove veniva dedotta la mancanza di prova sulla riferibilità all'imputato dei prelevamenti e delle operazioni di indebitamento sul conto accesso presso NT AN PA (dalle s.i.t. 2 del dipendente RO era emerso che lui stesso aveva accesso ai conti della società e che le credenziali di accesso al conto in uso al ricorrente non erano operative), come anche dei bonifici e degli assegni. Per questi ultimi non risultava neppure provato l'utilizzo ingiustificato per finalità extrasociali. La Corte di appello ha ritenuto di superare tali contestazioni richiamando genericamente la confessione dell'imputato (resa per una parte delle somme), così invertendo l'onere della prova quanto alla pertinenza della spesa. Quanto all'attendibilità del teste RO, la Corte di appello ha motivato soltanto sulla base della confessione dell'imputato per escludere la responsabilità del primo, pur risultando contestato il reato nella forma del concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla prova della sottrazione della somma da parte dell'imputato e dell'esatta quantificazione della stessa. La Corte di appello, nel ritenere pubblico o di pubblico interesse il servizio svolto dalla società Multiservizi Lama, ha omesso di accertare la effettiva natura del servizio espletato dalla suddetta società, richiamando precedenti giurisprudenziali non pertinenti. Essa è una società di diritto privato che svolge soltanto il servizio di distribuzione del gas metano e di manutenzione della rete di distruzione in regime di concorrenza con altre società (il mercato del gas è libero) e in autonomia rispento all'ente pubblico. E' irrilevante che il capitale sociale sia interamente comunale. 2.3. Vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche;
eccessività della pena per l'aumento per la continuazione. Risulta ingiustificato l'aumento di mesi sei di reclusione per l'aumento per la continuazione, a fronte della incensuratezza dell'imputato, del breve arco di tempo in cui si sono svolti i fatti, della circostanza che egli non ha percepito l'esiguo compenso e del comportamento collaborativo svolto nel processo. Nel rigettare le attenuanti generiche la Corte di appello non ha tenuto conto di tali circostanze, come anche del recupero di gran parte della somma oggetto di contestazione e che lo stesso P.M. in entrambi i gradi di giudizio si era espresso favorevolmente. 2.4. Vizio di motivazione in ordine alla esatta quantificazione della somma sottratta anche in relazione all'esatta quantificazione della provvisionale e alla riqualificazione del fatto e della nozione di "profitto" del reato. La Corte di appello, nel riqualificare il fatto in peculato, ha confermato la provvisionale concessa in primo grado senza confrontarsi con la nozione di profitto del reato. 3 La somma in questione andava commisurata con il concreto profitto conseguito dall'imputato, inserendosi il fatto in uno scenario non totalmente illecito. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla confisca. La Corte di appello non ha tenuto conto, in relazione alla disposta confisca, che l'imputato era stato condannato al risarcimento del danno. Avrebbe dovuto pertanto sottrarre le somme già incassate dalla parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo - sulla prova del reato - è aspecifico e meramente reiterativo di doglianze proposte in appello. Il ricorrente invero tralascia di rappresentare che la Corte di appello ha affrontato la questione della valenza probatoria della sua confessione, che era stata posta alla base della ricostruzione dei fatti da parte del primo Giudice in relazione non solo alle condotte di appropriazione ma anche alle finalità dei prelievi. La Corte di appello ha infatti esaminato la confessione facendo buon governo dei pacifici principi in materia, secondo cui la stessa può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (tra tante, Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, Rv. 283571). Rispetto a tale valutazione il ricorso è silente. E' appena il caso di rilevare che la Corte di appello ha evidenziato che la confessione era riscontrata da altri elementi convergenti: era stata infatti rinvenuta documentazione bancaria contraffatta, volta a celare tutte le operazioni per la somma indicata nella imputazione (come ammesso dallo stesso imputato, nessuno avrebbe potuto accorgersi dell'ammanco). Le questioni proposte in questa sede (ovvero la prova della riferibilità delle operazioni di prelievo e delle causali) sono state dunque vagliate dalla Corte di appello alla luce del suddetto accertamento. Neppure può parlarsi di inversione dell'onere della prova, con riferimento alla destinazione delle spese, una volta dimostrato che l'imputato aveva celato, con la contraffazione dei rapporti relativi al rapporto bancario e con una condotta elusiva rispetto alle spiegazioni richieste dall'ufficio in ordine al mancato pagamento dei fornitori, tutte le operazioni relative alla somma indicata nel capo di imputazione. 4 Questa Corte ha più volte affermato in tema di peculato che, pur dovendosi convenire circa la necessità della concreta prova dell'interversione, nondimeno tale prova possa essere desunta sul piano indiziario anche da situazioni altamente significative di una condotta appropriativa (come quando il soggetto interessato alla rendicontazione delle spese si sottragga a tale obbligo o, chiamato a fornire, eventualmente anche in sede processuale, una puntuale giustificazione, non sia in grado di fornirla;
Sez. 6, n. 35683 del 1/6/2017, Rv. 270549; Sez. 6, n. 21166 del 9/4/2019, Rv. 276067; Sez. 6, n. 12087 del 04/03/2020, Rv. 278874). Irrilevanti sono infine anche le censure volte ad ipotizzare la responsabilità di terze persone. Invero il primo giudice aveva soltanto, per mero inciso, evidenziato come la nomina dell'imputato come amministratore fosse stata "favorita" proprio al fine di realizzare la condotta appropriativa, visto che la stessa era stata posta in atto immediatamente dopo la assunzione della sua carica. 3. Prive di pregio sono anche le censure volte a contestare la qualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di peculato. Secondo un principio consolidato in tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società "in house providing" a totalitaria partecipazione pubblica, deputata allo svolgimento di attività di pubblico servizio corrispondente a quello affidato all'ente pubblico controllante (tra tante, Sez. 6, n. 37076 del 30/06/2021, Rv. 282305; Sez. 6, n. 58235 del 09/11/2018, Rv. 274815). Già la sentenza delle Sezioni Unite civili, n. 26283 del 25 novembre 2013, aveva affermato che, sulla base del quadro normativo allora vigente, "le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi". I tratti "qualificanti" della società in house delineati nell'ordinamento sono, secondo le Sezioni Unite, la costituzione per la gestione di pubblici servizi, la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (così da essere la società una longa manus degli Enti soci). Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016 nella versione applicabile all'epoca dei fatti), nel definire le "società in house", stabilisce in particolare le finalità di pubblico interesse o istituzionali (art. 4) sulla base delle quali le amministrazioni possono costituire o mantenere società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi (art. 4), garantendo tale vincolo attraverso le norme statutarie (art. 16: "Gli statuti delle società di cui al 5 presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento de/loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società"). Tale limitazione risponde infatti all'esigenza di assicurare la destinazione funzionale dell'attività imprenditoriale nei confronti dell'ente pubblico-socio rispetto a quella ordinariamente orientata al mercato. Alla luce di tali considerazioni, i rilievi difensivi basati sulla natura privata della società e sul mercato concorrenziale del gas metano (che avevano giustificato la derubricazione da parte del primo giudice) si palesano irrilevanti. 4. Fondato è invece il motivo sul trattamento sanzionatorio. Quanto alle le attenuanti generiche, la motivazione effettivamente svaluta la collaborazione prestata dal ricorrente nella ammissione dei fatti, pur avendola in concreto utilizzata per la ricostruzione della vicenda illecita. In ordine alla determinazione della pena inoltre la Corte di appello, nulla ha motivato sull'aumento per la continuazione (pari a mesi sei di reclusione). Va rammentato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Puzzone, Rv. 282269). In tale arresto le Sezioni Unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena deve essere correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Pertanto, alla luce di quanto osservato, la sentenza impugnata va annullata con riferimento al punto del trattamento sanzionatorio, affinché siano colmati i vizi della motivazione sopra indicati. 5. Quanto al tema della provvisionale, il motivo è inammissibile. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto 6 dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). A ciò va aggiunto che le argomentazioni difensive volte a ridimensionate il danno subito dalla parte civile si fondano essenzialmente sulla entità del profitto ricavato dal ricorrente dal reato di peculato. A tal fine è stata utilizzata dalla difesa la nozione di profitto "netto" da tempo delineata dalla giurisprudenza di legittimità per delimitare il profitto confiscabile nel caso in cui il reato venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti, Rv. 239924), così da stornare quelle utilità eventualmente conseguite dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'autore del reato delle prestazioni che il contratto gli impone. Nella specie, l'accertamento, nei termini indicati nel paragrafo 2 del considerato in diritto, ha evidenziato una condotta appropriativa per finalità personali da parte dell'imputato e quindi il suddetto tema appare irrilevante. 6. Fondato è il motivo sulla confisca. 6.1. I rapporti tra risarcimento-restituzioni, da un lato, e la confisca del profitto del reato, dall'altro, vanno affrontati muovendo dalla nozione di profitto confiscabile. Resta infatti fermo che i due istituti della confisca e del risarcimento del danno hanno finalità nettamente differenziate tra di loro: l'istituto della confisca vuole evitare che l'imputato tragga un vantaggio economico dal reato e non opera a vantaggio della vittima;
mentre il secondo mira specificamente al ristoro del danneggiato e prescinde dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, che potrebbero anche non essersi realizzati. Il problema si pone piuttosto nel quantificare il profitto assoggettabile alla misura ablatoria. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito e la relativa confisca ha la finalità di ripristinare lo status quo ante così da sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore;
la medesima funzione - sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito - viene ad assolvere anche la confisca per equivalente, pur connotata dal carattere afflittivo (e non preventivo che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza). Costante è infatti l'affermazione che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la confisca del profitto del reato è quello di privare l'autore del reato dei vantaggi 7 economici che da esso derivano (usando una efficace espressione della dottrina, la confisca viene a condurre l'imputato nella "situazione zero"). In tal modo l'ordinamento viene a sottrarre al circuito economico-sociale legale le cose ricollegabili all'attività criminale e, come tali, a vario titolo, potenzialmente criminogene. Se questa, almeno nei suoi estremi essenziali, è la ratio della misura, se ne deve coerentemente desumere che, qualora il profitto conseguito attraverso il reato venga meno, successivamente alla sua commissione, per una condotta riparatoria posta in essere dal reo, la cosa pericolosa esce dal circuito dell'economia legale e non v'è, perciò, alcuna ragione che giustifichi l'ablazione. Già questa Corte ha condivisibilmente affermato che la confisca del profitto del reato non può essere disposta nel caso di restituzione integrale della somma illecitamente ottenuta dal reato, poiché tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione afflittiva contrastante i principi costituzionali (Sez. 2, n. 44189 del 18/10/2022, Rv. 284122, in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e fa venir meno al contempo lo scopo della confisca stessa consistente nell'impedire che l'impiego economico dei beni di provenienza delittuosa consenta al colpevole di assicurarsi il vantaggio cui mirava il proprio disegno criminoso (Sez. 2, n. 15218 del 21/02/2014, Rv. 259426, in tema di delitto di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.S.). In continuità con tale orientamento si pongono anche, tra le tante, Sez. 6, n. 21353 del 24/06/2020, Rv. 279286; Sez. 2, n. 36444 del 26/05/2015, Rv. 264525; Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265843; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903. Tale esegesi ha trovato una espressa previsione normativa in tema di enti (art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato"): a tal riguardo la Suprema Corte ha osservato (Sez. 2, n. 45054 del 16/11/2011 Rv. 251070) che ove la somma "restituita" - o comunque rifusa - non fosse computata come ontologica riduzione di ciò che il reato aveva fruttato, la confisca non sarebbe parannetrata sul profitto "attuale" al momento della sua applicazione, e dunque al netto delle restituzioni, ma all'utile derivato dal reato al momento della sua consumazione, con la conseguenza che la confisca verrebbe a colpire non l'accrescimento patrimoniale frutto dell'illecito, ma una parte del patrimonio in quanto tale, dando così vita ad un effetto sanzionatorio illegittimo, in quanto non previsto dalla legge. In tale prospettiva è stato elaborato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 26654 del 2008, Fisia Impianti, sopra citata) il principio di diritto in tema di profitto 8 "netto", al fine di scorporare la parte di utilità eventualmente conseguita ed accettata dalla vittima non costituente profitto illecito. Il rischio della moltiplicazione di conseguenze patrimoniali dal reato, coincidenti sul medesimo oggetto, è stato da ultimo segnalato dalla dottrina in tema di reati contro la pubblica amministrazione con la introduzione delle nuove misure riparatorie a favore dell'amministrazione di appartenenza del pubblico agente di cui all'art. 322-quater cod. pen. e 444, comma 1-ter cod. proc. pen., che in concreto vengono a sovrapporsi con l'oggetto della confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. Rischio scongiurabile, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo attraverso un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata volta a evitare l'applicazione cumulativa di misure incidenti sul medesimo oggetto (Sez. 6, n. 16872 del 30/01/2019, Rv. 275671, quanto all'inapplicabilità della confisca del profitto del reato di peculato in presenza della riparazione pecuniaria in favore dell'ente di quanto indebitamente sottratto dal pubblico agente). In conclusione, il necessario coordinamento tra la confisca e le misure riparatorie o restitutorie previste dall'ordinamento, lungi da voler assimilare tali istituti, che hanno natura e oggetti differenti, consente di determinare l'utilità effettivamente conseguita dal reato. E' appena il caso di precisare che, al fine di calcolare il profitto confiscabile, appare irrilevante che la restituzione sia avvenuta volontariamente o meno, prima o nel corso del procedimento penale. Il giudice di merito, investito della richiesta dell'imputato della questione della riduzione o elisione del profitto del reato, dovrà pertanto modulare la confisca in ragione del profitto "attuale" conseguito dal reato. Là dove invece le condotte risarcitorie o riparatorie, incidenti sul quantum del profitto, siano successive al giudizio di merito, la questione sarà devolvibile al giudice dell'esecuzione (art. 676 cod. proc. pen.). Se è vero che, allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere posta in discussione (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 276163), è altrettanto vero che il giudicato opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate ed accertate e che costituiscono il presupposto stesso della definitività delle misure patrimoniali. Pertanto, in sede esecutiva, con l'opposizione, può farsi questione "sulla estensione e modalità esecutive della confisca stessa" (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni) - il cui esame non comporta il potere del giudice dell'esecuzione di vanificare il giudicato, ma solamente quello di accertarne i limiti entro i quali esso si era prodotto. 9 6.2. Ciò premesso, va osservato che la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti, ai fini della disposta confisca del profitto, le restituzioni ad opera del ricorrente in favore della parte civile (quale riparazione del danno cagionato). Pertanto, la sentenza va annullata anche su tale punto affinché sia riesaminata la questione alla luce dei principi di diritto sopra indicati. 7. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata sui punti del trattamento sanzionatorio e della confisca affinché, in coerente applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, su di essi e sui profili critici segnalati proceda a nuovo esame, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le rilevate lacune della motivazione. Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile. Risultando confermate le statuizioni civili, l'imputato va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla confisca e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Multiservizi Lama s.r.I., che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/0 2023.