CASS
Sentenza 18 maggio 2022
Sentenza 18 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2022, n. 19464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19464 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA FO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/7/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. DEP' 4, 8 MAG 2022 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19464 Anno 2022 Presidente: CERRONI CLAUDIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 05/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 luglio 2020 la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da FO VA nei confronti della sentenza del 16 luglio 2014 della Corte d'appello di Firenze, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2015, con la quale ne era stata confermata la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 22.000,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, unitamente all'ordine di demolizione del fabbricato abusivo. 2. Avverso tale ordinanza il condannato VA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 629, 630 e 634 cod. proc. pen. e anche dell'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, oltre che un vizio della motivazione. Ha premesso che la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 derivava dalla ritenuta illegittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Spoleto alla S.r.l. Findem, dante causa della S.r.l. Madonna delle Grazie, di cui il ricorrente era amministratore unico, ragione per la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile di detto reato, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria della Corte d'appello di Perugia e della conferma della sentenza di condanna da parte del giudice del rinvio, ossia la Corte d'appello di Firenze. L'affermazione di responsabilità era stata fondata sullo stato di mala fede dell'imputato, che avrebbe avuto l'onere di informarsi e accertarsi preventivamente della legittimità degli atti di assenso rilasciati dalla pubblica amministrazione. Tale affermazione si fondava, però su un errore di fatto, in quanto non erano state considerate le emergenze istruttorie sopravvenute che, unite ad altre preesistenti, avrebbero dovuto imporre l'assoluzione del ricorrente, in quanto da esse emergeva l'assenza di colpa nella condotta del ricorrente medesimo. Non era, infatti, stato adeguatamente considerato che il VA non aveva mai svolto il ruolo di co-progettista dell'opera, e che non aveva quindi interesse a computare la volumetria edificabile, che non vi era prova di un pactum sceleris né di macroscopica illegittimità dei titoli abilitativi, cosicché il giudicato di condanna a suo carico risultava fondato su un errore di fatto, costituito dalla affermazione della mancata assunzione di informazioni dalla pubblica amministrazione allo scopo di verificare la legittimità del Piano Attuativo di Ristrutturazione Urbanistica (PARU) e del permesso di costruire, che di tale piano attuativo costituiva sintesi, posto che tali informazioni erano state debitamente assunte e che con esse erano state fornite ampie assicurazioni in ordine alla legittimità dei titoli edilizi. 2 ACti;
Tutte le decisioni nelle quali era stata affermata la responsabilità e anche le due sentenze della Corte di cassazione che si erano occupate della sua posizione si fondavano sulla affermazione dello stato di malafede del VA, che avrebbe avuto l'onere di preventivamente verificare la legittimità dei titoli abilitativi, sulla base dei quali avrebbe poi improntato la sua condotta, dandovi attuazione solo all'esito positivo di tale accertamento. Con la richiesta di revisione era però stato sottolineato come il VA non era stato il progettista dell'opera e aveva reiteratamente interpellato la pubblica amministrazione per avere assicurazioni circa la legittimità dei titoli abilitativi, ma tale richiesta era stata ritenuta inammissibile dalla Corte d'appello, benché fossero stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'insussistenza della colpa dell'imputato, per il legittimo affidamento riposto nella legittimità dello strumento urbanistico e per le assicurazioni ricevute in tal senso dagli enti pubblici coinvolti nella approvazione del PARU. La Corte d'appello, nel giudicare la richiesta di revisione palesemente inammissibile, aveva omesso di considerare alcune delle prove documentali allegate al ricorso e anche di esprimere un sindacato di ammissibilità della richiesta all'esito di una valutazione ponderata di tali prove, in quanto i documenti prodotti a corredo della richiesta di revisione, unitamente a quelli già acquisiti agli atti, avrebbero smentito l'assunto accusatorio dell'esistenza di una colpa non scusabile del VA, che aveva cercato di verificare la legittimità dei titoli abilitativi dei quali la S.r.l. Madonna delle Grazie era divenuta titolare. Ha lamentato, in particolare, la mancata considerazione di alcuni dei documenti allegati alla richiesta di revisione, dai quali si ricavava come nessuna eclatante irregolarità e illegittimità era riscontrabile nei titoli edilizi, né era stata ravvisata dagli organi amministrativi e politici che li avevano esaminati, tra cui la Commissione parlamentare che si era occupata della vicenda e il Comune di Spoleto, sollecitato sul punto dal legale incaricato dal ricorrente, con la conseguente erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte d'appello di Genova, riguardo alla inidoneità delle prove documentali allegate dal ricorrente a modificare il giudicato formatosi sull'elemento soggettivo del reato addebitato al ricorrente e posto a fondamento della affermazione della sua responsabilità, non costituendo quelle allegate dal ricorrente prove nuove idonee a sovvertire l'impianto argomentativo e la struttura giustificativa delle decisioni di condanna. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Va, in premessa, ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di revisione fondata su nuove prove, queste devono poter condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (così Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772; conf. Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005). La valutazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla asserita esistenza di prove nuove deve, poi, avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza delle stesse nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra le prove nuove e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (così Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018; Buscaglia, Rv. 273028; conf. Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti Mica, che ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi;
v. anche Sez. 5, n. 36718 del 4/5/2017, Aurichella). La Corte di Appello, nel compiere la verifica preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione, deve, dunque, esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (cfr. Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza). Il giudice di merito deve, dunque, nella fase preliminare, valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle nuove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., verificando la capacità dimostrativa delle prove vecchie e di quelle nuove di ribaltare il giudizio di colpevolezza del condannato (cfr. Sez. 5, n. 15403 del 7/03/2014 n. 15.403, Molinari). 4 n 01; 3. Nel caso in esame la Corte d'appello di Genova, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal ricorrente, che, peraltro, aveva già proposto ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della sentenza di questa Corte n. 1937 del 2016 (con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso VA nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua dichiarazione di responsabilità), ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 46907 del 2016, e aveva già avanzato una prima richiesta di revisione (dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 22 maggio 2018, con decisione anch'essa confermata da questa Corte), non ha affatto tralasciato di esaminare i documenti allegati a corredo della richiesta di revisione, né di valutarne, sia pure nell'ambito della verifica prognostica da compiere in sede di verifica dell'ammissibilità della richiesta, l'oggettiva potenzialità a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, per mancanza di alcun profilo di colpa nella condotta del ricorrente. La Corte d'appello di Genova ha, infatti, anzitutto ricordato che la Corte di Firenze, nel ribadire l'affermazione di responsabilità del ricorrente, aveva evidenziato, quanto all'elemento soggettivo, che il VA era un soggetto qualificato nel settore urbanistico, per l'attività professionale svolta e le cariche sociali assunte, e che la questione controversa, ossia la definizione del concetto di densità edilizia fondiaria (cioè dell'effettiva superficie assentibile e suscettibile di edificazione), era chiaramente risolvibile per un soggetto esperto del settore, in quanto sul punto l'orientamento interpretativo del Consiglio di Stato era consolidato da anni e con esso i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Spoleto si erano posti in evidente contrasto, con la conseguente configurabilità di un comportamento colposo a carico del VA, per l'omessa verifica di tale illegittimità, stante l'irrilevanza sul punto dei pareri adottati ex post dagli enti locali. Ciò premesso, la Corte d'appello di Genova ha escluso che i documenti prodotti a corredo della richiesta di revisione fossero idonei a consentire di giungere al proscioglimento del ricorrente per assenza di colpa. E' stato, in particolare, evidenziato come le assicurazioni fornite al VA a più riprese dal Comune di Spoleto, a proposito della legittimità dei permessi di costruire rilasciati alla S.r.l. Findem, dante causa della S.r.l. Madonna delle Grazie amministrata dal ricorrente, non consentono, comunque, di escludere la colpa del ricorrente, per avere omesso di verificare la evidente illegittimità di tali atti, che egli avrebbe potuto facilmente comprendere, in considerazione della sua qualifica professionale di geometra e della contrarietà di quanto in tali atti sostenuto rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa a proposito dei concetti di densità territoriale e di densità fondiaria. 5 AO L: La Corte d'appello di Genova ha attentamente esaminato i documenti prodotti a corredo della richiesta di revisione e che, ad avviso del ricorrente, costituirebbero nuove prove, escludendo che le stesse siano idonee a escludere la responsabilità del ricorrente, essendo strumentali alla riproposizione della tesi difensiva, già disattesa e confutata nelle sentenze di merito, della condizione di buona fede del ricorrente, che avrebbe confidato in dette assicurazioni, giacché tale asserito affidamento, oltre a sussistere in tutti i casi nei quali il giudice penale valuta incidentalmente l'illegittimità e la conseguente inefficacia di un titolo abilitativo edilizio, ed essendo quindi inidoneo a escludere la rimproverabilità della condotta, tantomeno può escluderla nei confronti di un soggetto qualificato, geometra libero professionista e amministratore di imprese commerciali operanti nel settore edile. 4. Risulta, in definitiva, pienamente corretta la preliminare valutazione di inammissibilità della richiesta di revisione compiuta dalla Corte d'appello, non essendovi nelle prove allegate dal ricorrente alcun nuovo apporto istruttorio in grado di sminuire l'efficacia dimostrativa dei documenti e delle prove considerate nei giudizi di merito, né di consentire di ritenere che dal loro esame potrebbe pervenirsi a una pronuncia assolutoria, con la conseguenza che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza, essendo volto, in realtà, a conseguire una mera rivalutazione delle medesime emergenze istruttorie già considerate, attraverso la riproposizione della tesi difensiva dell'imputato già più volte confutata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5/5/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. DEP' 4, 8 MAG 2022 Penale Sent. Sez. 3 Num. 19464 Anno 2022 Presidente: CERRONI CLAUDIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 05/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 luglio 2020 la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da FO VA nei confronti della sentenza del 16 luglio 2014 della Corte d'appello di Firenze, divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2015, con la quale ne era stata confermata la condanna alla pena di quattro mesi di arresto e 22.000,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, unitamente all'ordine di demolizione del fabbricato abusivo. 2. Avverso tale ordinanza il condannato VA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 629, 630 e 634 cod. proc. pen. e anche dell'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, oltre che un vizio della motivazione. Ha premesso che la pronuncia di condanna per il reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 derivava dalla ritenuta illegittimità del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Spoleto alla S.r.l. Findem, dante causa della S.r.l. Madonna delle Grazie, di cui il ricorrente era amministratore unico, ragione per la quale lo stesso era stato ritenuto responsabile di detto reato, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria della Corte d'appello di Perugia e della conferma della sentenza di condanna da parte del giudice del rinvio, ossia la Corte d'appello di Firenze. L'affermazione di responsabilità era stata fondata sullo stato di mala fede dell'imputato, che avrebbe avuto l'onere di informarsi e accertarsi preventivamente della legittimità degli atti di assenso rilasciati dalla pubblica amministrazione. Tale affermazione si fondava, però su un errore di fatto, in quanto non erano state considerate le emergenze istruttorie sopravvenute che, unite ad altre preesistenti, avrebbero dovuto imporre l'assoluzione del ricorrente, in quanto da esse emergeva l'assenza di colpa nella condotta del ricorrente medesimo. Non era, infatti, stato adeguatamente considerato che il VA non aveva mai svolto il ruolo di co-progettista dell'opera, e che non aveva quindi interesse a computare la volumetria edificabile, che non vi era prova di un pactum sceleris né di macroscopica illegittimità dei titoli abilitativi, cosicché il giudicato di condanna a suo carico risultava fondato su un errore di fatto, costituito dalla affermazione della mancata assunzione di informazioni dalla pubblica amministrazione allo scopo di verificare la legittimità del Piano Attuativo di Ristrutturazione Urbanistica (PARU) e del permesso di costruire, che di tale piano attuativo costituiva sintesi, posto che tali informazioni erano state debitamente assunte e che con esse erano state fornite ampie assicurazioni in ordine alla legittimità dei titoli edilizi. 2 ACti;
Tutte le decisioni nelle quali era stata affermata la responsabilità e anche le due sentenze della Corte di cassazione che si erano occupate della sua posizione si fondavano sulla affermazione dello stato di malafede del VA, che avrebbe avuto l'onere di preventivamente verificare la legittimità dei titoli abilitativi, sulla base dei quali avrebbe poi improntato la sua condotta, dandovi attuazione solo all'esito positivo di tale accertamento. Con la richiesta di revisione era però stato sottolineato come il VA non era stato il progettista dell'opera e aveva reiteratamente interpellato la pubblica amministrazione per avere assicurazioni circa la legittimità dei titoli abilitativi, ma tale richiesta era stata ritenuta inammissibile dalla Corte d'appello, benché fossero stati prodotti documenti idonei a dimostrare l'insussistenza della colpa dell'imputato, per il legittimo affidamento riposto nella legittimità dello strumento urbanistico e per le assicurazioni ricevute in tal senso dagli enti pubblici coinvolti nella approvazione del PARU. La Corte d'appello, nel giudicare la richiesta di revisione palesemente inammissibile, aveva omesso di considerare alcune delle prove documentali allegate al ricorso e anche di esprimere un sindacato di ammissibilità della richiesta all'esito di una valutazione ponderata di tali prove, in quanto i documenti prodotti a corredo della richiesta di revisione, unitamente a quelli già acquisiti agli atti, avrebbero smentito l'assunto accusatorio dell'esistenza di una colpa non scusabile del VA, che aveva cercato di verificare la legittimità dei titoli abilitativi dei quali la S.r.l. Madonna delle Grazie era divenuta titolare. Ha lamentato, in particolare, la mancata considerazione di alcuni dei documenti allegati alla richiesta di revisione, dai quali si ricavava come nessuna eclatante irregolarità e illegittimità era riscontrabile nei titoli edilizi, né era stata ravvisata dagli organi amministrativi e politici che li avevano esaminati, tra cui la Commissione parlamentare che si era occupata della vicenda e il Comune di Spoleto, sollecitato sul punto dal legale incaricato dal ricorrente, con la conseguente erroneità della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte d'appello di Genova, riguardo alla inidoneità delle prove documentali allegate dal ricorrente a modificare il giudicato formatosi sull'elemento soggettivo del reato addebitato al ricorrente e posto a fondamento della affermazione della sua responsabilità, non costituendo quelle allegate dal ricorrente prove nuove idonee a sovvertire l'impianto argomentativo e la struttura giustificativa delle decisioni di condanna. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Va, in premessa, ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di revisione fondata su nuove prove, queste devono poter condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (così Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772; conf. Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005). La valutazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla asserita esistenza di prove nuove deve, poi, avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza delle stesse nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra le prove nuove e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (così Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018; Buscaglia, Rv. 273028; conf. Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti Mica, che ha ritenuto corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi;
v. anche Sez. 5, n. 36718 del 4/5/2017, Aurichella). La Corte di Appello, nel compiere la verifica preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione, deve, dunque, esercitare un sia pur limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, dovendosi pertanto ritenere del tutto legittima e, anzi, necessaria, la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", qualora non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito (cfr. Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza). Il giudice di merito deve, dunque, nella fase preliminare, valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quelle nuove, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., verificando la capacità dimostrativa delle prove vecchie e di quelle nuove di ribaltare il giudizio di colpevolezza del condannato (cfr. Sez. 5, n. 15403 del 7/03/2014 n. 15.403, Molinari). 4 n 01; 3. Nel caso in esame la Corte d'appello di Genova, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione avanzata dal ricorrente, che, peraltro, aveva già proposto ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della sentenza di questa Corte n. 1937 del 2016 (con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso VA nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua dichiarazione di responsabilità), ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 46907 del 2016, e aveva già avanzato una prima richiesta di revisione (dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Genova con ordinanza del 22 maggio 2018, con decisione anch'essa confermata da questa Corte), non ha affatto tralasciato di esaminare i documenti allegati a corredo della richiesta di revisione, né di valutarne, sia pure nell'ambito della verifica prognostica da compiere in sede di verifica dell'ammissibilità della richiesta, l'oggettiva potenzialità a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento, per mancanza di alcun profilo di colpa nella condotta del ricorrente. La Corte d'appello di Genova ha, infatti, anzitutto ricordato che la Corte di Firenze, nel ribadire l'affermazione di responsabilità del ricorrente, aveva evidenziato, quanto all'elemento soggettivo, che il VA era un soggetto qualificato nel settore urbanistico, per l'attività professionale svolta e le cariche sociali assunte, e che la questione controversa, ossia la definizione del concetto di densità edilizia fondiaria (cioè dell'effettiva superficie assentibile e suscettibile di edificazione), era chiaramente risolvibile per un soggetto esperto del settore, in quanto sul punto l'orientamento interpretativo del Consiglio di Stato era consolidato da anni e con esso i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune di Spoleto si erano posti in evidente contrasto, con la conseguente configurabilità di un comportamento colposo a carico del VA, per l'omessa verifica di tale illegittimità, stante l'irrilevanza sul punto dei pareri adottati ex post dagli enti locali. Ciò premesso, la Corte d'appello di Genova ha escluso che i documenti prodotti a corredo della richiesta di revisione fossero idonei a consentire di giungere al proscioglimento del ricorrente per assenza di colpa. E' stato, in particolare, evidenziato come le assicurazioni fornite al VA a più riprese dal Comune di Spoleto, a proposito della legittimità dei permessi di costruire rilasciati alla S.r.l. Findem, dante causa della S.r.l. Madonna delle Grazie amministrata dal ricorrente, non consentono, comunque, di escludere la colpa del ricorrente, per avere omesso di verificare la evidente illegittimità di tali atti, che egli avrebbe potuto facilmente comprendere, in considerazione della sua qualifica professionale di geometra e della contrarietà di quanto in tali atti sostenuto rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa a proposito dei concetti di densità territoriale e di densità fondiaria. 5 AO L: La Corte d'appello di Genova ha attentamente esaminato i documenti prodotti a corredo della richiesta di revisione e che, ad avviso del ricorrente, costituirebbero nuove prove, escludendo che le stesse siano idonee a escludere la responsabilità del ricorrente, essendo strumentali alla riproposizione della tesi difensiva, già disattesa e confutata nelle sentenze di merito, della condizione di buona fede del ricorrente, che avrebbe confidato in dette assicurazioni, giacché tale asserito affidamento, oltre a sussistere in tutti i casi nei quali il giudice penale valuta incidentalmente l'illegittimità e la conseguente inefficacia di un titolo abilitativo edilizio, ed essendo quindi inidoneo a escludere la rimproverabilità della condotta, tantomeno può escluderla nei confronti di un soggetto qualificato, geometra libero professionista e amministratore di imprese commerciali operanti nel settore edile. 4. Risulta, in definitiva, pienamente corretta la preliminare valutazione di inammissibilità della richiesta di revisione compiuta dalla Corte d'appello, non essendovi nelle prove allegate dal ricorrente alcun nuovo apporto istruttorio in grado di sminuire l'efficacia dimostrativa dei documenti e delle prove considerate nei giudizi di merito, né di consentire di ritenere che dal loro esame potrebbe pervenirsi a una pronuncia assolutoria, con la conseguenza che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza, essendo volto, in realtà, a conseguire una mera rivalutazione delle medesime emergenze istruttorie già considerate, attraverso la riproposizione della tesi difensiva dell'imputato già più volte confutata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5/5/2022