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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Parte_1
Marù C.F. ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente ricorso, in Brolo via CodiceFiscale_1
Ferrara, n.99, presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: annullamento indebito
All'udienza del 14.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 873/2020 depositato in Cancelleria in data 5.03.2020 la parte ricorrente esponeva di, avere svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta Muscarà Salvatore di S.Angelo di
Brolo, nell'anno 2017 come si rileva dalla documentazione in atti, ovvero DMAG e buste paga e dichiarazioni di responsabilità, lavorando in tale anno per 102 giornate;
che, stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
che, CP_ conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
che, con nota del 5.11.2019 l' la informava che, nel periodo che va dall'12.01.2018 al 30.01.2018 sono stati pagati € 446,48 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' DI MALATTIA precisando che, sono state corrisposte prestazioni di indennità di malattia non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero, dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;
che, stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Pertanto, chiedeva l'annullamento della suddetta nota contestando in fatto ed in diritto gli assunti dell' . CP_1
L costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza del 14.03.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità. Durante il corso del giudizio è intervenuta Sentenza n. 1898/2024 nel procedimento RG. n. 3841/2019 che ha disposto la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue lavorative.
Di conseguenza, alla luce di ciò, essendo venuto a mancare il motivo dell'avviso di indebito impugnato, ovvero la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, lo stesso deve essere annullato.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
150,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla l'avviso di indebito datato del 05.11.2019 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 150,00 oltre IVA e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Parte_1
Marù C.F. ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente ricorso, in Brolo via CodiceFiscale_1
Ferrara, n.99, presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: annullamento indebito
All'udienza del 14.03.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 873/2020 depositato in Cancelleria in data 5.03.2020 la parte ricorrente esponeva di, avere svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta Muscarà Salvatore di S.Angelo di
Brolo, nell'anno 2017 come si rileva dalla documentazione in atti, ovvero DMAG e buste paga e dichiarazioni di responsabilità, lavorando in tale anno per 102 giornate;
che, stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
che, CP_ conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
che, con nota del 5.11.2019 l' la informava che, nel periodo che va dall'12.01.2018 al 30.01.2018 sono stati pagati € 446,48 in più sulla sua prestazione di INDENNITA' DI MALATTIA precisando che, sono state corrisposte prestazioni di indennità di malattia non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero, dell'avvenuta cancellazione dagli stessi;
che, stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo rimasto infruttuoso.
Pertanto, chiedeva l'annullamento della suddetta nota contestando in fatto ed in diritto gli assunti dell' . CP_1
L costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, all'udienza del 14.03.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità. Durante il corso del giudizio è intervenuta Sentenza n. 1898/2024 nel procedimento RG. n. 3841/2019 che ha disposto la reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue lavorative.
Di conseguenza, alla luce di ciò, essendo venuto a mancare il motivo dell'avviso di indebito impugnato, ovvero la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, lo stesso deve essere annullato.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
150,00, oltre iva cpa ed accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla l'avviso di indebito datato del 05.11.2019 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 150,00 oltre IVA e cpa ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena