Decreto cautelare 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/03/2026, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01928/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04008/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4008 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con digitale coma da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, alla via Toledo 323;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni La Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- 1) del nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della società -OMISSIS-, giusta decreto, n. -OMISSIS- del 21.07.2025, con cui è stato disposto di confermare l’aggiudicazione del “servizio di ristorazione collettiva” a ridotto impatto ambientale … nelle mense obbligatorio di servizio per il personale di Polizia Penitenziaria presso le sedi degli II.PP. della Campania – Lotto 1 – CIG -OMISSIS- a favore della ditta -OMISSIS-, come da decreto n. -OMISSIS-del 15 settembre 2023 e, conseguentemente, l’efficacia del contratto REP -OMISSIS-, con scadenza 31.10.2025”;
- 2) della relazione di verifica delle giustificazioni di offerta anomala del 4.07.2025;
- 3) del procedimento di verifica della anomalia, attivato dal PRAP della Campania;
- 4) ove e per quanto lesivo, del decreto n. -OMISSIS- del 30.06.2025;
- 5) ove e per quanto lesivi, dei verbali di gara;
- 6) ove e per quanto lesivo, del provvedimento di nomina della commissione di gara;
- 7) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti, non ancora conosciuti, con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi laddove lesivi;
nonché per la declaratoria di nullità dell’aggiudicazione e di inefficacia del contratto ai fini del subentro nel servizio della società -OMISSIS-, per l’intera durata del contratto originariamente prevista;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia – Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Campania e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la società ricorrente ha svolto impugnazione, inter alia:
1) del nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della società -OMISSIS-, giusta decreto, n. -OMISSIS- del 21.07.2025, con cui è stato disposto di confermare l’aggiudicazione del “servizio di ristorazione collettiva” a ridotto impatto ambientale … nelle mense obbligatorio di servizio per il personale di Polizia Penitenziaria presso le sedi degli II.PP. della Campania – Lotto 1 – CIG -OMISSIS- a favore della ditta -OMISSIS-., come da decreto n. 133 del 15 settembre 2023 e, conseguentemente, l’efficacia del contratto REP -OMISSIS-, con scadenza 31.10.2025”;
- 2) della relazione di verifica delle giustificazioni di offerta anomala del 4.07.2025;
- 3) del procedimento di verifica della anomalia, attivato dal PRAP della Campania;
- 4) ove e per quanto lesivo, del decreto n. -OMISSIS- del 30.06.2025;
- 5) ove e per quanto lesivi, dei verbali di gara;
Rammentato che con ordinanza n. -OMISSIS- del 18 settembre 2025 si è “Rilevato che sussiste – alla luce della relazione tecnica depositata in giudizio da parte ricorrente in data 28.08.2025 e delle argomentazioni difensive della stessa parte ricorrente, come sviluppate da ultimo nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 15.09.2025, ai cui specifici rispettivi contenuti si fa rinvio in questa sede – il requisito del fumus boni iuris;”, sospendendo ai fini del riesame gli atti impugnati e fissando per la trattazione del merito del ricorso la pubblica Udienza del 5 novembre 2025;
Ritenuto che, anche alla luce dei rilievi contenuti nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-del 10 ottobre 2025, secondo cui dalla suindicata motivazione per relationem svolta con l’ordinanza della Sezione non emergono le effettive ragioni del fumus boni iuris, occorre, in questa sede di plena cognitio, accertare la sussistenza o meno della fondatezza del ricorso, sia pure ai fini risarcitori, atteso che, come pure si dà atto nella citata ordinanza della Sezione n. -OMISSIS-, la stessa parte resistente, nella memoria in atti, rappresenta che: “L’appalto in argomento è in corso di conclusione, tenuto conto della prossima scadenza al 31.10.2025 e come si rileva anche dal fatto che la S.A. già si sia attivata per procedere a nuova gara, istituendo con O.d.s n. 45 del 09.06.2025 un apposito gruppo di Lavoro per gli atti propedeutici”;
Rilevato, al riguardo, che il dott. -OMISSIS-, Commercialista revisore contabile, incaricato dalla ricorrente di indagare la sostenibilità dell’offerta presentata dalla -OMISSIS- attesta: “In merito al su richiamato appalto la ditta -OMISSIS-srl è risultata prima classificata. Con comunicazione del 10/08/2023 l’Amministrazione Penitenziaria invitava la ditta -OMISSIS-. srl a giustificare l’offerta presentata in quanto ritenuta “anormalmente bassa” ai sensi dell’art. 97 del D.L. 18/04/2016 n. 50. Sono state, quindi, richieste le spiegazioni sulle singole voci che costituiscono il prezzo offerto, tutto ciò al fine di “accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale e, quindi, l’idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto”.
“La ditta-OMISSIS-. srl presentava all’Amministrazione Penitenziaria le proprie giustificazioni economiche al prezzo offerto in data 31/08/2023. Nella nota presentata dalla ditta-OMISSIS-srl, a pag. 4, veniva presentato un prospetto in cui si evidenziava l’incidenza dei costi da sostenere per l’appalto sull’importo complessivo offerto. Nel suddetto prospetto economico venivano indicati “costi generali e varie ed eventuali” per € 113.932,802”.
Rilevato che il perito avverte che: “La ditta -OMISSIS-srl preciserà, successivamente con nota del 11/09/2023, che per mero errore materiale i “costi generali e varie ed eventuali” sono stimati in 110.932,01”, proseguendo con l’affermazione che: “Nella stessa nota la -OMISSIS-srl conferma che nella suddetta voce di costo rientrano le polizze di assicurazione previste dal capitolato, i costi relativi alla sottoscrizione del contratto, tasse varie rapportate all’appalto in oggetto, quali bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, HACCP eventuali costi aggiuntivi legati all’assunzione del personale non previsto o prevedibili e varie ed eventuali. Il prospetto economico presentato evidenziava un utile aziendale realizzabile con l’appalto di € 89.988,87”;
Considerato che il perito già preannuncia una criticità nell’offerta della -OMISSIS- affermando che
“Il rendiconto economico come elaborato dalla -OMISSIS-. srl risulta carente nella esposizione della componente di costo relativa alle imposte sul reddito e precisamente, essendo una società di capitali, dell’RE e dell’IR.
Pertanto, si deve presumere che la ditta -OMISSIS- srl abbia voluto includere i costi delle imposte nelle “varie ed eventuali”, in quanto nella descrizione delle varie componenti di costo non ha effettuato alcun riferimento alle medesime imposte.
Se così fosse va rilevato, innanzitutto, che la-OMISSIS-srl ha commesso un errore di classificazione ritenendo di considerare le imposte sul reddito tra le spese generali. Tale imputazione non è assolutamente conforme ai principi contabili stabiliti dall’Organismo Italiano di Contabilità, ma aggiungo alle più elementari regole di ragioneria.”
Per il perito, dunque, il carico delle imposte non può essere considerato nelle “Varie ed eventuali”, né tra le “spese generali, ciò essendo contrario ai principi stabiliti dall’Organismo Italiano di contabilità, oltre che ad elementari regole di ragioneria”;
Considerato, ancora, che il tecnico prosegue spiegando che: “Volendo comunque dare una quantificazione alle imposte sul reddito incluse nella voce “costi generali e varie ed eventuali” dovremmo partire dall’utile netto dell’appalto di 89.988,87 per determinare il reddito imponibile. Dopo aver determinato il reddito imponibile saranno calcolate le imposte che secondo le aliquote vigenti sono: il 24% per l’RE e il 4,97% per l’IR in Campania”; ragion per cui, per il perito, “Il primo passaggio è dunque la determinazione del reddito imponibile che è ottenuto attraverso un’equazione: si supponga di avere il reddito imponibile L, e che si voglia sottrarre il suo 28,97% (24% di RE + 4,97% di IR), da questa differenza si ricava esattamente l’utile aziendale al netto delle imposte, 89.988,87”; in altri termini, posto un reddito imponibile L, occorre sottrarre da esso il carico fiscale pari al 24% di RE più 4,97% di IR, così ricavandosi l’utile aziendale al netto delle imposte, in € 89.988,87;
Rilevato quindi che il perito pone la seguente equazione:
“L − 0,2897 × 𝐿 = 89.988,87 e svolgendo la sottrazione a sinistra dell’uguale si ottiene l’utile espresso come percentuale del reddito imponibile (1 − 0,2897) × 𝐿 = 89.988,87 0,7103 ×𝐿 = 89.988,87; infine, completando l’equazione il reddito imponibile risulta € 126.691,36”;
Considerato che il tecnico argomenta che: “Applicando al reddito imponibile di € 126.691,36 le aliquote RE e IR avremo che le imposte sul reddito incidono per: RE: 30.405,93 euro; IR: 6.296,56 euro. Si precisa che l’IR è stata considerata nell’ipotesi in cui l’intero personale dipendente impiegato nell’appalto sia assunto a tempo indeterminato, ciò comporta la deducibilità del costo del lavoro con una conseguente diminuzione del costo dell’imposta. È chiaro ed evidente che quanto su evidenziato e calcolato non è stato considerato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania, nella relazione di verifica delle giustificazioni di offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del 04/07/2025. Tant’è vero che il maggior costo del personale quantificato nella suddetta relazione di € 177.252,45, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, non viene interamente coperto dalle spese generali e dall’utile aziendale. Il valore delle spese generali da considerare deve essere quello al netto delle imposte come sopra determinate e quindi di € 74.229,52 e non di € 110.932,01, fermo restando il valore dell’utile aziendale di € 89.988,87”;
Evidenziato, dunque, che il tecnico, sulla scorta di quanto finora argomentato, conclude nel senso che: “Preso atto di quanto su evidenziato emerge che la somma a disposizione dell’appaltatore è di € 164.218,39 (74.229,52 + 89.988,87) che risulta insufficiente a coprire quei maggiori costi del personale e qualsiasi altra spesa inclusa nella voce “generali e varie”, indicata dalla S.L.E.M. srl, quali le polizze di assicurazione previste dal capitolato, i costi relativi alla sottoscrizione del contratto, bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, HACCP ed ogni altro costo generale inerente l’appalto”.
Ritenuto che le suesposte argomentazioni risultano ben dettagliate, analitiche e argomentate e pertanto meritevoli di essere condivise dal Collegio; né sono state specificamente contrastate dalle parti resistente e controinteressata;
Evidenziato, infatti, come non appaia condivisibile la critica, rivolta ai calcoli svolti nella perizia di parte sopra esaminata, dal Ministero della Giustizia, con la memoria del 20 ottobre 2025, secondo cui la -OMISSIS-errerebbe, “facendo riferimento anche al versamento di imposte da parte della società di capitali aggiudicatrice, quali RE e IR, che non sono voci di costo oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante, con riguardo alla singola procedura d’appalto, ma sono oneri dell’imprenditore nei confronti dello Stato che, eventualmente, rilevano in un altro ambito”;
Osservato, per contro, che i debiti per pagamento di imposte da parte della società di capitali aggiudicataria, quali RE e IR, rilevano tutt’altro che in altro ambito, essendo atte a condizionare in maniera rilevante la sostenibilità dell’offerta presentata nella gara per cui è causa, proprio perché calcolate in percentuale sui ricavi o sui redditi generati dalla gara stessa, come da ogni singola gara cui l’operatore economico tenuto al pagamento di quelle imposte abbia a partecipare; ragion per cui di detto carico fiscale il concorrente deve tenere conto, nella formulazione dell’offerta di gara;
Considerato, inoltre, che, come deduce la ricorrente nella memoria del 15 settembre 2025, Il prospetto di calcolo prodotto dalla -OMISSIS-nelle giustifiche del 31.08.2023, versato in atti, risulta viziato da errori di metodo e matematici: in particolare, nella colonna “Monte Ore Settimanale” e “Costo Unitario” sono stati rilevati ripetuti errori nella determinazione delle percentuali di incidenza delle ore relative al part-time, rispetto al Monte ore totale. Infatti, ad es., 24 ore relative al dipendente ASM 6° livello sono state indicate come corrispondenti al 30% del contratto a tempo pieno, mentre l’incidenza di 24 ore rispetto a 40 ore è pari al 60%, errore che determina il raddoppio del costo riferibile a tale figura lavorativa;
Considerato che ulteriore errore viene dalla ricorrente rilevato in occasione delle seconde giustifiche del 27.06.25, versata in atti: nella 1° Tabella nel rigo relativo alla Cuoca addetta a -OMISSIS-, 4° livello con 28 ore settimanali con un costo orario pari ad € 18,55 x 28h= € 519,40 x n. 104 settimane = € 54.017,60, mentre nella Tabella viene erroneamente indicato un costo più che dimezzato, pari ad € 25.708,80.
Ritenuto, conclusivamente che sulla scorta delle argomentazioni finora esposte si presentano fondate le censure di incongruità dell’offerta della controinteressata -OMISSIS-. svolte dalla-OMISSIS- seconda graduata, in più punti del ricorso e questo giudice deve accertare la fondatezza del ricorso e dichiarare l’illegittimità dell’aggiudicazione, poiché ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a.: “Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.”
Considerato al riguardo che la ricorrente, anche nella memoria di replica del 24 ottobre 2025, ha dichiarato di avere interesse ad una pronuncia di illegittimità dell’impugnata aggiudicazione a fini risarcitori, senza che – si sottolinea – sia onerata di delineare i presupposti dell’azione risarcitoria stessa, né di proporla nello stesso giudizio caducatorio, ambendo, viceversa, ad una pronuncia che, sebbene non modificativa della realtà giuridica, come invece quella demolitoria di annullamento, interviene su un antecedente logico-giuridico dell’azione risarcitoria, suscettivo di assurgere a cosa giudicata in senso sostanziale ex art. 2909 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 13 luglio 2022 n. 8).
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va accolto ai suindicati fini, e che le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ai fini risarcitori, ex art. 34, co. 3, c.p.a.
Condanna il Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Campania e la-OMISSIS- s.r.l., in solido tra loro, a pagare alla -OMISSIS- le spese e i compensi di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.