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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6001/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Nominativo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7851/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230090123608 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4102/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Nominativo_1 e all'Agenzia delle
Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 proponeva appello avverso la sentenza n. 7851/2024, depositata in data 13.6.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della Nominativo_1 riguardante la cartella di pagamento n.
09720230090123608 per tassa registro su atti giudiziari anno 2019, per euro 143.858,00, oltre sanzioni e interessi, sul rilievo della mancata notifica del presupposto avviso di liquidazione, prodromico alla cartella: in particolare, per la rilevata notificazione presso un indirizzo PEC (dir-amm.vo-ospedalesanpietro-fbf-rm
@legalmail.it) non riconducibile alla ricorrente, come da visura camerale.
Con l'atto di appello l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'errata valutazione della documentazione prodotta in I grado ai fini della dimostrazione della validità della notifica dell'avviso di liquidazione e, stante la mancata impugnazione dell'atto, ribadiva la validità della cartella opposta. Concludeva chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza venisse dichiarata la legittimità della cartella.
In data 19.2.2025 si costituiva la Nominativo_1 che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per assenza di attestazione di conformità dell'atto depositato in giudizio rispetto a quello spedito. Nel merito, ribadiva l'eccezione di omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di liquidazione, quale atto presupposto della cartella;
eccepiva l'illegittimità dell'atto di appello sotto il profilo della contestazione del rilevato vizio di motivazione della cartella impugnata.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Nel merito, deve rilevarsi, come emerso in I grado, che l'indirizzo PEC al quale è stato inviato l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella (come specificamente indicato nella sentenza impugnata) non è quello della Provincia risultante dalla visura camerale e non è riconducibile alla Nominativo_1
(Email_4), ma a tale Nominativo_2, dottore commercialista, iscritto al relativo albo professionale, come risulta dal registro INI-PEC. E non corrisponde al vero che nella sezione contatti, sottocategoria PEC, della Nominativo_1 appare l'indirizzo PEC utilizzato dall'Ufficio, atteso che come risulta dalla visura del sito della Provincia, effettuata successivamente alla notifica dell'atto di appello, l'unico indirizzo PEC è quello indicato dalla
Provincia.
La sentenza impugnata, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6001/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Nominativo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7851/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230090123608 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4102/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato alla Nominativo_1 e all'Agenzia delle
Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 1 proponeva appello avverso la sentenza n. 7851/2024, depositata in data 13.6.2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della Nominativo_1 riguardante la cartella di pagamento n.
09720230090123608 per tassa registro su atti giudiziari anno 2019, per euro 143.858,00, oltre sanzioni e interessi, sul rilievo della mancata notifica del presupposto avviso di liquidazione, prodromico alla cartella: in particolare, per la rilevata notificazione presso un indirizzo PEC (dir-amm.vo-ospedalesanpietro-fbf-rm
@legalmail.it) non riconducibile alla ricorrente, come da visura camerale.
Con l'atto di appello l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'errata valutazione della documentazione prodotta in I grado ai fini della dimostrazione della validità della notifica dell'avviso di liquidazione e, stante la mancata impugnazione dell'atto, ribadiva la validità della cartella opposta. Concludeva chiedendo che in riforma dell'impugnata sentenza venisse dichiarata la legittimità della cartella.
In data 19.2.2025 si costituiva la Nominativo_1 che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello per assenza di attestazione di conformità dell'atto depositato in giudizio rispetto a quello spedito. Nel merito, ribadiva l'eccezione di omessa e/o inesistente notifica dell'avviso di liquidazione, quale atto presupposto della cartella;
eccepiva l'illegittimità dell'atto di appello sotto il profilo della contestazione del rilevato vizio di motivazione della cartella impugnata.
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Nel merito, deve rilevarsi, come emerso in I grado, che l'indirizzo PEC al quale è stato inviato l'avviso di liquidazione prodromico alla cartella (come specificamente indicato nella sentenza impugnata) non è quello della Provincia risultante dalla visura camerale e non è riconducibile alla Nominativo_1
(Email_4), ma a tale Nominativo_2, dottore commercialista, iscritto al relativo albo professionale, come risulta dal registro INI-PEC. E non corrisponde al vero che nella sezione contatti, sottocategoria PEC, della Nominativo_1 appare l'indirizzo PEC utilizzato dall'Ufficio, atteso che come risulta dalla visura del sito della Provincia, effettuata successivamente alla notifica dell'atto di appello, l'unico indirizzo PEC è quello indicato dalla
Provincia.
La sentenza impugnata, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.