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Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 13896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13896 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AW SM ( CUI 06NJ1ZV ) nato il [...] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO dì TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo ••••.,..................0"0" I-I-PG-eefteittele-ehieelenfie il rigetto del ricorso. udito il difensore L Avvocato MISCIA RENATO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso peri motivi esposti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13896 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 28 giugno 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Trieste, che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava, per quanto di interesse in questa sede, la penale responsabilità di US AW, in concorso con IR AR AM, in ordine a delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato (dal numero delle persone favorite, dal numero dei concorrenti e dal fine di trarne profitto), commesso il 14 maggio 2023 e in date antecedenti (da ottobre 2022 a maggio 2023), e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 160.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, AW. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. Si duole il difensore che i Giudici di merito abbiano ritenuto che il ricorrente abbia favorito l'ingresso clandestino di 143 migranti sulla base di 22 video ritrovati sul suo telefono, la cui provenienza - o comunque la registrazione da parte di AW - non risulta accertata. Rileva che video simili vengono utilizzati dagli organizzatori dei viaggi per farsi pubblicità e che non appare significativo l'utilizzo in alcuni di questi dei nomi di AM e US, considerato che AM è un nome diffuso ed è anche quello di uno degli organizzatori citati da US nelle sue dichiarazioni di collaborazione (AIfa), che emerge dall'analisi del telefono anche una chat del ricorrente con altro soggetto di nome MA e che proprio per questo al ricorrente non può essere attribuito l'account di TikTok, come, invece, dato per presupposto dalla Corte di appello di Trieste. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione anche come travisamento probatorio. Si evidenzia che il riferimento ai nomi di AM e US (ad esempio il vocale in cui si afferma che "le persone di AM e US sono in Italia dalla Romania") non è di interpretazione univoca, considerato il coinvolgimento nel traffico di migranti di altre persone con flit lo stesso nome;
che, inoltre, dall'annotazione di P.g. in atti risultano in corso approfondimenti circa il profilo TikTok individuato, che la Corte territoriale riconduce senza esitazione al ricorrente (e potrebbe invece essere riconducibile all'altro US emerso dalle indagini). 2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene rilevata violazione, idiì* 1n-'/3“/ dell'art. 12, comma 3 quinquies, d. Igs. n. 286 del 1998, per non avere la Corte di appello di Trieste riconosciuto l'attenuante della collaborazione a AW, • • • , • . e - 2 t E in particolare laddove si è ritenuta l'indispensabilità di un assoluto pentimento anziché di una formale resipiscenza;
laddove si è interpretato in modo errato il criterio della decisività delle dichiarazioni, ritenendo che le stesse dovessero essere da sole sufficienti ad assicurare la realizzazione degli scopi previsti dalla norma;
e laddove si è ritenuta necessaria la tempestività della collaborazione, requisito, invece, non richiesto dalla norma. Alla luce di detti motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione, in cui ci si duole di un accertamento della responsabilità penale non oltre ogni ragionevole dubbio e con travisamento probatorio. Evidenzia, invero, la sentenza impugnata come, a parte la circostanza che AW veniva fermato il 14 maggio 2023, subito dopo il valico confinario di Monrupino (Trieste), a bordo di un 'i 'auto guidata da HA AI AR, da cui erano stati appena fatti scendere otto clandestini extracomunitari, rintracciati nei pressi, l'analisi del cellulare sequestrato a AW in quell'occasione abbia permesso di rinvenire, oltre al video effettuato quella notte che riprendeva gli otto clandestini gcaricati in prossimità del confine italiano (come evincibile dall'immagine del cartello blu con scritto "Italia 200 metri"), altre immagini del tutto analoghe e sovrapponibili, riprendenti soggetti dalle chiare sembianze mediorientali, ed una voce pure registrata che dava atto che le persone erano appunto giunte nel territorio nazionale, avvertendosi in particolare, in inglese, che "le persone di AM e US sono in Italia dalla Romania". Osserva la Corte territoriale che tale frase risulta ripetuta in ben otto video e riporta sempre i nomi dei due arrestati, tra cui US che era anche il possessore del cellulare;
e che se AM e US menzionati nei video non fossero corrisposti ai due prevenuti, l'imputato avrebbe dovuto spiegare di chi si trattasse, essendosi, invece, limitato a dichiarare, dopo avere menzionato una serie di nomi di componenti dell'organizzazione dedita al traffico di clandestini, di non ricordare neppure l'esistenza e il contenuto di tali video, presenti sul proprio Iphone, pur non avendo mai negato di averli effettuati ovvero mai riferito di avere ceduto ad altri l'uso del proprio telefonino in particolare in quelle circostanze. La stessa Corte rileva che è certo che chi pronunciava la suddetta frase, equivalente ad una sorta di parola d'ordine, era la persona che stava registrando il video, da individuarsi per quanto appena osservato in AW. Aggiunge che l'ipotesi adombrata nell'appello - e riproposta in questa sede - ossia che possa trattarsi di video inviati all'imputato come pubblicità da parte dei trafficanti è incompatibile col numero dei video stessi e con il fatto che riportano date differenti;
e che in uno di tali video, inoltre, è presente il logo del social network TikTok con il tag "usmannumberdar0", corrispondente al profilo dell'imputato (come da p. 18-19 dell'annotazione del 21.01.2024). Osserva, ancora, che la professione di estraneità dell'imputato, che ha negato di avere svolto un qualsiasi ruolo nei trasporti documentati dai video incriminati trovati in suo possesso, è da ritenersi del tutto inveritiera, basandosi sul presupposto di non far parte dell'organizzazione che gestiva l'ultima tratta dei migranti;
e che, di contro, è significativo il video del 25 gennaio 2023, in cui AW si autoriprende all'interno di un'auto assieme a quello che egli stesso ha definito il numero due dell'organizzazione, MO AIfa, e aprendo il cruscotto mostra corpose mazzette di banconote da 200-100-50 euro;
o ancora il video in cui esibisce due pistole, mentre le carica di proiettili calibro 9, sparando anche alcuni colpi, a dimostrazione ulteriore del ruolo di tutto rispetto e del potere di cui godeva, deponendo in tal senso anche il filo diretto con il numero uno dell'organizzazione, il boss, come da lui definito, RA RI, di cui ai messaggi whatsapp del 20 e 21 ottobre 2022 (p. 43 della suddetta annotazione). Rileva che, nonostante l'evidenza delle prove rappresentate dai video conservati nel proprio cellulare, giunto financo a ritrattare la propria confessione dinanzi merito al viaggio del 14 maggio 2023, ritornando alle negatorie rese in sede di convalida dell'arresto. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici documentali l'imputato è al G.u.p. in dichiarazioni e giuridici e pertanto insindacabili in questa sede, è evidente l'infondatezza delle doglianze difensive, che, prospettando un travisamento probatorio insussistente, risultano meramente confutative del costrutto accusatorio reso proprio dai Giudici di appello relativo alla certa provenienza dei video e alla riconducibilità dei trasporti in essi documentati, oltre a quello direttamente riscontrato dalla P.g., agli arrestati e in particolare all'odierno imputato. 1.2. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 3- quinquies dell'art. 12 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.). Invero, il disposto normativo in ultimo menzionato prevede che per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quindi previsti dai commi precedenti, «le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti». L'imputato risulta avere reso ampie dichiarazioni in udienza preliminare, a partire da quelle del 24 novembre 2023, in cui, assistito da un interprete di lingua inglese ha esordito spiegando le ragioni del viaggio per il quale era stato arrestato, raccontando che una volta giunto in RI non essendo in grado di pagare il resto del viaggio aveva fatto da accompagnatore ad altri clandestini, non potendo guidare perché privo di patente. Ha specificato che, durante i mesi di permanenza a Budapest, aveva conosciuto gli organizzatori del traffico di migranti, indicati in un foglio che gli aveva compilato il fratello, visto che era in carcere, e che veniva prodotto alla suddetta udienza, nel quale il primo nominativo era quello di RA ER, il capo dell'organizzazione, e gli altri otto nomi indicavano le persone che avevano l'incarico di reclutare gli autisti o passeur, tranne l'ultimo soggetto, Akrat GA, che era il tesoriere 1J/21/1 A dell'organizzazione, il responsabile dei pagamenti;
e che tra i nominativi dei reclutatori andava segnalato quello di MO AIfa, definito come la seconda persona più importante dell'organizzazione, subito sotto RA. La Corte territoriale, pur riconoscendo che AW ha descritto i ruoli e la struttura dell'organizzazione, ha ritenuto inattendibile la sua presunta collaborazione per avere il suddetto negato di farvi parte. E ciò pur procedendosi in questa sede per il solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina continuato. Rileva che quella di AW non è una chiamata in correità con dichiarazioni anche autoaccusatorie che concorrono a renderla soggettivamente attendibile, ma sono piuttosto accuse eterodirette del tutto generiche e decontestualizzate, gravemente carenti e insufficienti, rese da un soggetto che non ha dimostrato alcuna reale credibilità ed affidabilità, mere dichiarazioni di comodo inidonee ai fini di risultato richiesti dalla norma. Osserva che, oltre all'elemento già evidenziato dal primo Giudice della tardività delle dichiarazioni, resta il fatto che l'imputato ha taciuto anzitutto il proprio ruolo svolto in seno al gruppo criminale, con affermazioni che sono state smentite da indagini immediatamente successive. E' evidente, quindi, che la Corte di appello di Trieste non solo ritiene non attendibile la collaborazione in quanto non immediata, requisito non richiesto dalla norma, ma muove dal pregiudizio della decisività ex se delle dichiarazioni collaborative, trascurando la costante giurisprudenza di questa Corte al riguardo, secondo cui, in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, essendo necessario che egli, pur senza fornire un contributo di per sé decisivo, offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto, da valutare in funzione del suo patrimonio conoscitivo (Sez. 1, n. 5177 del 19/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287556; in senso conforme: Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Balde, Rv. Il Consigliere estensore AN Di GI 272058 e la più risalente Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009, dep. 2010, Lin, Rv. 246104). E peraltro la medesima Corte si contraddice, laddove, nel ritenere congruo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fa leva sulla confessione dell'imputato seppure non convinta. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. 1gs. n. 286/98, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. 1gs. n. 286/98, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo ••••.,..................0"0" I-I-PG-eefteittele-ehieelenfie il rigetto del ricorso. udito il difensore L Avvocato MISCIA RENATO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso peri motivi esposti. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13896 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 28 giugno 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Trieste, che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava, per quanto di interesse in questa sede, la penale responsabilità di US AW, in concorso con IR AR AM, in ordine a delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato (dal numero delle persone favorite, dal numero dei concorrenti e dal fine di trarne profitto), commesso il 14 maggio 2023 e in date antecedenti (da ottobre 2022 a maggio 2023), e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 160.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, AW. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. Si duole il difensore che i Giudici di merito abbiano ritenuto che il ricorrente abbia favorito l'ingresso clandestino di 143 migranti sulla base di 22 video ritrovati sul suo telefono, la cui provenienza - o comunque la registrazione da parte di AW - non risulta accertata. Rileva che video simili vengono utilizzati dagli organizzatori dei viaggi per farsi pubblicità e che non appare significativo l'utilizzo in alcuni di questi dei nomi di AM e US, considerato che AM è un nome diffuso ed è anche quello di uno degli organizzatori citati da US nelle sue dichiarazioni di collaborazione (AIfa), che emerge dall'analisi del telefono anche una chat del ricorrente con altro soggetto di nome MA e che proprio per questo al ricorrente non può essere attribuito l'account di TikTok, come, invece, dato per presupposto dalla Corte di appello di Trieste. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione anche come travisamento probatorio. Si evidenzia che il riferimento ai nomi di AM e US (ad esempio il vocale in cui si afferma che "le persone di AM e US sono in Italia dalla Romania") non è di interpretazione univoca, considerato il coinvolgimento nel traffico di migranti di altre persone con flit lo stesso nome;
che, inoltre, dall'annotazione di P.g. in atti risultano in corso approfondimenti circa il profilo TikTok individuato, che la Corte territoriale riconduce senza esitazione al ricorrente (e potrebbe invece essere riconducibile all'altro US emerso dalle indagini). 2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene rilevata violazione, idiì* 1n-'/3“/ dell'art. 12, comma 3 quinquies, d. Igs. n. 286 del 1998, per non avere la Corte di appello di Trieste riconosciuto l'attenuante della collaborazione a AW, • • • , • . e - 2 t E in particolare laddove si è ritenuta l'indispensabilità di un assoluto pentimento anziché di una formale resipiscenza;
laddove si è interpretato in modo errato il criterio della decisività delle dichiarazioni, ritenendo che le stesse dovessero essere da sole sufficienti ad assicurare la realizzazione degli scopi previsti dalla norma;
e laddove si è ritenuta necessaria la tempestività della collaborazione, requisito, invece, non richiesto dalla norma. Alla luce di detti motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione, in cui ci si duole di un accertamento della responsabilità penale non oltre ogni ragionevole dubbio e con travisamento probatorio. Evidenzia, invero, la sentenza impugnata come, a parte la circostanza che AW veniva fermato il 14 maggio 2023, subito dopo il valico confinario di Monrupino (Trieste), a bordo di un 'i 'auto guidata da HA AI AR, da cui erano stati appena fatti scendere otto clandestini extracomunitari, rintracciati nei pressi, l'analisi del cellulare sequestrato a AW in quell'occasione abbia permesso di rinvenire, oltre al video effettuato quella notte che riprendeva gli otto clandestini gcaricati in prossimità del confine italiano (come evincibile dall'immagine del cartello blu con scritto "Italia 200 metri"), altre immagini del tutto analoghe e sovrapponibili, riprendenti soggetti dalle chiare sembianze mediorientali, ed una voce pure registrata che dava atto che le persone erano appunto giunte nel territorio nazionale, avvertendosi in particolare, in inglese, che "le persone di AM e US sono in Italia dalla Romania". Osserva la Corte territoriale che tale frase risulta ripetuta in ben otto video e riporta sempre i nomi dei due arrestati, tra cui US che era anche il possessore del cellulare;
e che se AM e US menzionati nei video non fossero corrisposti ai due prevenuti, l'imputato avrebbe dovuto spiegare di chi si trattasse, essendosi, invece, limitato a dichiarare, dopo avere menzionato una serie di nomi di componenti dell'organizzazione dedita al traffico di clandestini, di non ricordare neppure l'esistenza e il contenuto di tali video, presenti sul proprio Iphone, pur non avendo mai negato di averli effettuati ovvero mai riferito di avere ceduto ad altri l'uso del proprio telefonino in particolare in quelle circostanze. La stessa Corte rileva che è certo che chi pronunciava la suddetta frase, equivalente ad una sorta di parola d'ordine, era la persona che stava registrando il video, da individuarsi per quanto appena osservato in AW. Aggiunge che l'ipotesi adombrata nell'appello - e riproposta in questa sede - ossia che possa trattarsi di video inviati all'imputato come pubblicità da parte dei trafficanti è incompatibile col numero dei video stessi e con il fatto che riportano date differenti;
e che in uno di tali video, inoltre, è presente il logo del social network TikTok con il tag "usmannumberdar0", corrispondente al profilo dell'imputato (come da p. 18-19 dell'annotazione del 21.01.2024). Osserva, ancora, che la professione di estraneità dell'imputato, che ha negato di avere svolto un qualsiasi ruolo nei trasporti documentati dai video incriminati trovati in suo possesso, è da ritenersi del tutto inveritiera, basandosi sul presupposto di non far parte dell'organizzazione che gestiva l'ultima tratta dei migranti;
e che, di contro, è significativo il video del 25 gennaio 2023, in cui AW si autoriprende all'interno di un'auto assieme a quello che egli stesso ha definito il numero due dell'organizzazione, MO AIfa, e aprendo il cruscotto mostra corpose mazzette di banconote da 200-100-50 euro;
o ancora il video in cui esibisce due pistole, mentre le carica di proiettili calibro 9, sparando anche alcuni colpi, a dimostrazione ulteriore del ruolo di tutto rispetto e del potere di cui godeva, deponendo in tal senso anche il filo diretto con il numero uno dell'organizzazione, il boss, come da lui definito, RA RI, di cui ai messaggi whatsapp del 20 e 21 ottobre 2022 (p. 43 della suddetta annotazione). Rileva che, nonostante l'evidenza delle prove rappresentate dai video conservati nel proprio cellulare, giunto financo a ritrattare la propria confessione dinanzi merito al viaggio del 14 maggio 2023, ritornando alle negatorie rese in sede di convalida dell'arresto. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici documentali l'imputato è al G.u.p. in dichiarazioni e giuridici e pertanto insindacabili in questa sede, è evidente l'infondatezza delle doglianze difensive, che, prospettando un travisamento probatorio insussistente, risultano meramente confutative del costrutto accusatorio reso proprio dai Giudici di appello relativo alla certa provenienza dei video e alla riconducibilità dei trasporti in essi documentati, oltre a quello direttamente riscontrato dalla P.g., agli arrestati e in particolare all'odierno imputato. 1.2. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso sul mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 3- quinquies dell'art. 12 d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U.I.). Invero, il disposto normativo in ultimo menzionato prevede che per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quindi previsti dai commi precedenti, «le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti». L'imputato risulta avere reso ampie dichiarazioni in udienza preliminare, a partire da quelle del 24 novembre 2023, in cui, assistito da un interprete di lingua inglese ha esordito spiegando le ragioni del viaggio per il quale era stato arrestato, raccontando che una volta giunto in RI non essendo in grado di pagare il resto del viaggio aveva fatto da accompagnatore ad altri clandestini, non potendo guidare perché privo di patente. Ha specificato che, durante i mesi di permanenza a Budapest, aveva conosciuto gli organizzatori del traffico di migranti, indicati in un foglio che gli aveva compilato il fratello, visto che era in carcere, e che veniva prodotto alla suddetta udienza, nel quale il primo nominativo era quello di RA ER, il capo dell'organizzazione, e gli altri otto nomi indicavano le persone che avevano l'incarico di reclutare gli autisti o passeur, tranne l'ultimo soggetto, Akrat GA, che era il tesoriere 1J/21/1 A dell'organizzazione, il responsabile dei pagamenti;
e che tra i nominativi dei reclutatori andava segnalato quello di MO AIfa, definito come la seconda persona più importante dell'organizzazione, subito sotto RA. La Corte territoriale, pur riconoscendo che AW ha descritto i ruoli e la struttura dell'organizzazione, ha ritenuto inattendibile la sua presunta collaborazione per avere il suddetto negato di farvi parte. E ciò pur procedendosi in questa sede per il solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina continuato. Rileva che quella di AW non è una chiamata in correità con dichiarazioni anche autoaccusatorie che concorrono a renderla soggettivamente attendibile, ma sono piuttosto accuse eterodirette del tutto generiche e decontestualizzate, gravemente carenti e insufficienti, rese da un soggetto che non ha dimostrato alcuna reale credibilità ed affidabilità, mere dichiarazioni di comodo inidonee ai fini di risultato richiesti dalla norma. Osserva che, oltre all'elemento già evidenziato dal primo Giudice della tardività delle dichiarazioni, resta il fatto che l'imputato ha taciuto anzitutto il proprio ruolo svolto in seno al gruppo criminale, con affermazioni che sono state smentite da indagini immediatamente successive. E' evidente, quindi, che la Corte di appello di Trieste non solo ritiene non attendibile la collaborazione in quanto non immediata, requisito non richiesto dalla norma, ma muove dal pregiudizio della decisività ex se delle dichiarazioni collaborative, trascurando la costante giurisprudenza di questa Corte al riguardo, secondo cui, in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in favore di chi si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell'imputato, la sua confessione o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, essendo necessario che egli, pur senza fornire un contributo di per sé decisivo, offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto, da valutare in funzione del suo patrimonio conoscitivo (Sez. 1, n. 5177 del 19/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287556; in senso conforme: Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Balde, Rv. Il Consigliere estensore AN Di GI 272058 e la più risalente Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009, dep. 2010, Lin, Rv. 246104). E peraltro la medesima Corte si contraddice, laddove, nel ritenere congruo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fa leva sulla confessione dell'imputato seppure non convinta. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. 1gs. n. 286/98, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, d. 1gs. n. 286/98, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2026.