Art. 27.
Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio e stabilita con decreto motivato del Ministro".
Il primo comma dell'articolo 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari e' di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio e stabilita con decreto motivato del Ministro".