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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2024, n. 42558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42558 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: L.V.nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato GUIDO CARDINALI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19.3.2024, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, ha ritenuto L.V.responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver formato false targhe automobilistiche, condannandola alla pena di giustizia e concedendo il beneficio della non menzione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42558 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/09/2024 2. Avverso tale sentenza L.V.ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, rilevando che l'affermazione di responsabilità, la quale sarebbe fondata unicamente sulla circostanza che, da accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, la ricorrente era risultata essere proprietaria dell'auto, una Audi Q3, che dai fotogrammi estrapolati dall'autovelox installato sulla autostrada Al nei pressi di Pontecorvo, risultava avere una targa alterata, essendo l'originaria lettera "F" modificata nella lettera "E". In sostanza, il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato unicamente sulla qualità di proprietaria dell'auto, senza che fossero stati acquisiti ulteriori elementi. Tale elemento non sarebbe sufficiente, non potendo escludersi - ed anzi costituendo «una regola di esperienza di vita» - che l'auto fosse nella disponibilità di un soggetto terzo, il quale, all'insaputa della ricorrente, poteva aver alterato la targa al fine di impedire l'accertamento della responsabilità del conducente per infrazioni al codice della strada, come peraltro affermato dalla stessa sentenza impugnata. Inoltre, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva la sottrazione dei punti della patente al mero proprietario di un veicolo in assenza di prova circa la attribuibilità allo stesso dell'infrazione al Codice della strada, non sarebbe possibile affermare la responsabilità penale del proprietario di un veicolo con cui è stato commesso un reato senza che vi sia stata l'identificazione di chi ne aveva la disponibilità.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge per travisamento della prova dichiarativa e della prova documentale fotografica con riferimento alla occasionalità del comportamento ai fini della valutazione ex art. 131-bis cod. pen. Si deduce altresì il vizio di violazione di legge per motivazione apparente e omessa con riguardo al requisito della gravità del danno o del pericolo da valutarsi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. Nell'escluderne il riconoscimento, la Corte d'appello sarebbe incorsa nei denunciati vizi, non avendo motivato le ragioni per cui la condotta della ricorrente avrebbe cagionato un danno o un pericolo di particolare gravità, costituendo affermazione meramente ipotetica quella per cui la falsificazione della targa non avrebbe consentito l'identificazione del veicolo in caso di sinistro stradale con conseguente impossibilità per gli eventuali soggetti lesi di essere risarciti. Costituirebbe altresì travisamento della prova l'affermazione per cui l'auto di proprietà dell'imputata aveva commesso reiterate infrazioni, laddove invece l'infrazione era una sola e che la polizia stradale era stata investita dello svolgimento di indagini per plurime violazioni. 2 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di responsabilità nei confronti della ricorrente valorizzando la circostanza che, dagli accertamenti compiuti dalla Polizia di Stato, era emerso che l'auto immortalata dalle telecamere situate sull'autostrada Al era di proprietà della ricorrente, e che ella non aveva mai dichiarato di aver prestato l'auto a qualcuno né denunciato il suo abusivo utilizzo. A fronte di tali elementi certi, la Corte territoriale ha ritenuto che V.fosse anche l'autrice del reato di falso contestato, fondando tale conclusione sul presupposto, invero logico e coerente, che il proprietario dell'auto è anche colui che di regola ne ha la disponibilità, e ravvisando un interesse del titolare del veicolo a che l'auto non sia identificata nel caso in cui commetta un'infrazione alle norme del codice della strada. A fronte di tale ineccepibile conclusione, la difesa si è limitata a prospettare come ricostruzione alternativa quella per cui, al momento del fatto, l'auto fosse nella disponibilità di terzi, fondando tale affermazione sulla «regola di esperienza di vita» per cui «un'autovettura frequentemente e legittimamente si trovi nella disponibilità di un terzo soggetto non proprietario». Trattasi di una circostanza che, seppur plausibile, è stata prospettata dalla ricorrente come meramente ipotetica e congetturale, sganciata dal benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, come tale senz'altro inidonea a prospettare un "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità dell'imputata.
2.2. Invero, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prova logica raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una considerazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228 - 01), essendo necessario e sufficiente che detta valutazione sia conseguita con rigorosità metodologica;
l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). 3 Costante è, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato con un alto grado di credibilità razionale. In tale valutazione, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 - 01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 - 01). In altri termini, l'attribuibilità del reato all'imputato con un alto grado di credibilità razionale ricorre anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).
2.3. Come già si è detto, nel caso in esame l'ipotesi alternativa formulata dalla difesa è stata prospettata in modo puramente teorico ed ipotetico, essendosi limitata ad asserire che costituirebbe «una regola di esperienza di vita» la circostanza che l'auto sia nella disponibilità di un soggetto terzo, ovvero che non poteva «escludersi che un terzo ipotetico utilizzatore del veicolo (un famigliare, un convivente della signora Burza?) ad insaputa della stessa con l'alterazione della targa» confidava di sfuggire alle rilevazioni dell'autovelox. In tal modo, la ricorrente neppure si è confrontata con la circostanza che la Corte territoriale aveva preso in considerazione tale possibilità escludendola, in ragione del fatto che V.non aveva mai dichiarato di aver prestato l'auto a terzi, né ne aveva denunciato il furto o l'utilizzo abusivo. In ogni caso, l'ipotesi alternativa prospettata dalla ricorrente, si scontra con il dato logico per cui nessun interesse poteva avere 4 V il terzo ad alterare la targa del veicolo, posto che questa serve solo ad identificarne il proprietario e non già il mero utilizzatore, il quale non è in alcun modo ad essa collegabile.
2.4. Inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza n. 27 del 2005 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, il quale comminava al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti della patente, in quanto prescindeva da qualunque accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale. Trattasi di fattispecie del tutto eterogenea rispetto a quella che rileva nel caso all'esame, ove l'affermazione di responsabilità del proprietario del veicolo consegue ad un accertamento fondato su esiti probatori che hanno condotto ad attribuire l'azione criminosa al medesimo.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Tuttavia, onde pervenire alla individuazione dell'offesa come di particolare tenuità, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Attenendosi a tali principi, la Corte distrettuale ha valorizzato sia le ragioni alla base del reato, che evidenziavano l'intensità del dolo, essendo la condotta criminosa finalizzata a commettere violazioni di legge, impedendo alle forze di polizia di accertare la responsabilità del conducente, così assicurandosi l'impunità, sia le conseguenze che dalla alterazione della targa del veicolo sarebbero potute derivare in caso lesioni riportate da terzi in ipotesi di un sinistro stradale, ai fini dell'identificazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno. Senz'altro irrilevante risulta, in tale quadro motivazionale, il dedotto travisamento della prova in cui, secondo la ricorrente, sarebbero incorsi i giudici d'appello nella valutazione della prova testimoniale e di quella fotografica, laddove avevano affermato che la ricorrente aveva commesso plurime violazioni e che in conseguenza di queste la polizia stradale aveva avviato le indagini. Trattasi invero 5 di una soltanto delle circostanze valutate nell'ambito della complessiva e articolata motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale non assume affatto valore decisivo (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avvocato GUIDO CARDINALI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19.3.2024, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino, ha ritenuto L.V.responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per aver formato false targhe automobilistiche, condannandola alla pena di giustizia e concedendo il beneficio della non menzione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42558 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/09/2024 2. Avverso tale sentenza L.V.ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione, rilevando che l'affermazione di responsabilità, la quale sarebbe fondata unicamente sulla circostanza che, da accertamenti effettuati dalla Polizia stradale, la ricorrente era risultata essere proprietaria dell'auto, una Audi Q3, che dai fotogrammi estrapolati dall'autovelox installato sulla autostrada Al nei pressi di Pontecorvo, risultava avere una targa alterata, essendo l'originaria lettera "F" modificata nella lettera "E". In sostanza, il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato unicamente sulla qualità di proprietaria dell'auto, senza che fossero stati acquisiti ulteriori elementi. Tale elemento non sarebbe sufficiente, non potendo escludersi - ed anzi costituendo «una regola di esperienza di vita» - che l'auto fosse nella disponibilità di un soggetto terzo, il quale, all'insaputa della ricorrente, poteva aver alterato la targa al fine di impedire l'accertamento della responsabilità del conducente per infrazioni al codice della strada, come peraltro affermato dalla stessa sentenza impugnata. Inoltre, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva la sottrazione dei punti della patente al mero proprietario di un veicolo in assenza di prova circa la attribuibilità allo stesso dell'infrazione al Codice della strada, non sarebbe possibile affermare la responsabilità penale del proprietario di un veicolo con cui è stato commesso un reato senza che vi sia stata l'identificazione di chi ne aveva la disponibilità.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge per travisamento della prova dichiarativa e della prova documentale fotografica con riferimento alla occasionalità del comportamento ai fini della valutazione ex art. 131-bis cod. pen. Si deduce altresì il vizio di violazione di legge per motivazione apparente e omessa con riguardo al requisito della gravità del danno o del pericolo da valutarsi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. Nell'escluderne il riconoscimento, la Corte d'appello sarebbe incorsa nei denunciati vizi, non avendo motivato le ragioni per cui la condotta della ricorrente avrebbe cagionato un danno o un pericolo di particolare gravità, costituendo affermazione meramente ipotetica quella per cui la falsificazione della targa non avrebbe consentito l'identificazione del veicolo in caso di sinistro stradale con conseguente impossibilità per gli eventuali soggetti lesi di essere risarciti. Costituirebbe altresì travisamento della prova l'affermazione per cui l'auto di proprietà dell'imputata aveva commesso reiterate infrazioni, laddove invece l'infrazione era una sola e che la polizia stradale era stata investita dello svolgimento di indagini per plurime violazioni. 2 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La sentenza impugnata è pervenuta ad un giudizio di responsabilità nei confronti della ricorrente valorizzando la circostanza che, dagli accertamenti compiuti dalla Polizia di Stato, era emerso che l'auto immortalata dalle telecamere situate sull'autostrada Al era di proprietà della ricorrente, e che ella non aveva mai dichiarato di aver prestato l'auto a qualcuno né denunciato il suo abusivo utilizzo. A fronte di tali elementi certi, la Corte territoriale ha ritenuto che V.fosse anche l'autrice del reato di falso contestato, fondando tale conclusione sul presupposto, invero logico e coerente, che il proprietario dell'auto è anche colui che di regola ne ha la disponibilità, e ravvisando un interesse del titolare del veicolo a che l'auto non sia identificata nel caso in cui commetta un'infrazione alle norme del codice della strada. A fronte di tale ineccepibile conclusione, la difesa si è limitata a prospettare come ricostruzione alternativa quella per cui, al momento del fatto, l'auto fosse nella disponibilità di terzi, fondando tale affermazione sulla «regola di esperienza di vita» per cui «un'autovettura frequentemente e legittimamente si trovi nella disponibilità di un terzo soggetto non proprietario». Trattasi di una circostanza che, seppur plausibile, è stata prospettata dalla ricorrente come meramente ipotetica e congetturale, sganciata dal benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, come tale senz'altro inidonea a prospettare un "ragionevole dubbio" in ordine alla responsabilità dell'imputata.
2.2. Invero, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prova logica raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una considerazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228 - 01), essendo necessario e sufficiente che detta valutazione sia conseguita con rigorosità metodologica;
l'unica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230-01). 3 Costante è, al riguardo, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato con un alto grado di credibilità razionale. In tale valutazione, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 - 01; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 - 01). In altri termini, l'attribuibilità del reato all'imputato con un alto grado di credibilità razionale ricorre anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).
2.3. Come già si è detto, nel caso in esame l'ipotesi alternativa formulata dalla difesa è stata prospettata in modo puramente teorico ed ipotetico, essendosi limitata ad asserire che costituirebbe «una regola di esperienza di vita» la circostanza che l'auto sia nella disponibilità di un soggetto terzo, ovvero che non poteva «escludersi che un terzo ipotetico utilizzatore del veicolo (un famigliare, un convivente della signora Burza?) ad insaputa della stessa con l'alterazione della targa» confidava di sfuggire alle rilevazioni dell'autovelox. In tal modo, la ricorrente neppure si è confrontata con la circostanza che la Corte territoriale aveva preso in considerazione tale possibilità escludendola, in ragione del fatto che V.non aveva mai dichiarato di aver prestato l'auto a terzi, né ne aveva denunciato il furto o l'utilizzo abusivo. In ogni caso, l'ipotesi alternativa prospettata dalla ricorrente, si scontra con il dato logico per cui nessun interesse poteva avere 4 V il terzo ad alterare la targa del veicolo, posto che questa serve solo ad identificarne il proprietario e non già il mero utilizzatore, il quale non è in alcun modo ad essa collegabile.
2.4. Inconferente è, infine, il richiamo alla sentenza n. 27 del 2005 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, il quale comminava al proprietario del veicolo la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti della patente, in quanto prescindeva da qualunque accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale. Trattasi di fattispecie del tutto eterogenea rispetto a quella che rileva nel caso all'esame, ove l'affermazione di responsabilità del proprietario del veicolo consegue ad un accertamento fondato su esiti probatori che hanno condotto ad attribuire l'azione criminosa al medesimo.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). Tuttavia, onde pervenire alla individuazione dell'offesa come di particolare tenuità, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). Attenendosi a tali principi, la Corte distrettuale ha valorizzato sia le ragioni alla base del reato, che evidenziavano l'intensità del dolo, essendo la condotta criminosa finalizzata a commettere violazioni di legge, impedendo alle forze di polizia di accertare la responsabilità del conducente, così assicurandosi l'impunità, sia le conseguenze che dalla alterazione della targa del veicolo sarebbero potute derivare in caso lesioni riportate da terzi in ipotesi di un sinistro stradale, ai fini dell'identificazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno. Senz'altro irrilevante risulta, in tale quadro motivazionale, il dedotto travisamento della prova in cui, secondo la ricorrente, sarebbero incorsi i giudici d'appello nella valutazione della prova testimoniale e di quella fotografica, laddove avevano affermato che la ricorrente aveva commesso plurime violazioni e che in conseguenza di queste la polizia stradale aveva avviato le indagini. Trattasi invero 5 di una soltanto delle circostanze valutate nell'ambito della complessiva e articolata motivazione resa dalla sentenza impugnata, la quale non assume affatto valore decisivo (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre