Art. 54.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).