CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37018 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO dalla parte civile AN VE ON IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE C.M.C. SRL nel procedimento a carico di: LL EZ AU nato a [...] il [...] LL VA nato a [...] il [...] inoltre: DA CH - D'TE OR SOCI ED AMMINISTRATORI A.D. SOC. SEMPLICE avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili AV ET e C.M.C. s.r.l. avv. Davide Nizza, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse delle parti assistite;
lette le conclusioni del difensore di GU IA i3VV. FR ER, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, eccependo altresì la prescrizione del reato di cui al capo B;
lette le conclusioni del difensore di GU SA avv. Silvia Ughetto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, eccependo altresì la prescrizione del reato di cui al capo B. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37018 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto GU IA RA e GU SA per il reato di truffa aggravata perché il fatto non sussiste e, con la medesima formula, GU IA RA per alcuni dei fatti di bancarotta fraudolenta patrirnoniale alla stessa contestati nella sua qualità di amministratrice di G.L. VI s.r.I., fallita nel novembre del 2015. La Corte territoriale ha invece confermato la condanna della stessa GU IA RA per quest'ultimo reato in riferimento ad ulteriori condotte distrattive consistite nell'utilizzazione di risorse della fallita per spese personali, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, provvedendo a rideterminare la pena comminata alla medesima all'esito del giudizio di primo grado e concedendole altresì i doppi benefici di legge. La vicenda riguarda l'acquisto di un complesso immobiliare gestito cia IO s.g.r. da parte di GU IA - subentrata nella posizione contrattuale alla società VERE previa liquidazione alla medesima degli anticipi già versati - con lo scopo di procedere alla sua ristrutturazione ed alla sua rivendita. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale e prima di aver acquisito la proprietà dello stabile, all'imputata succedeva la G.L. VI, costituita all'uopo e di cui la stessa diveniva amministratrice ed il padre GU SA amministratore di fatto. Attraverso la fallita gli imputati intavolavano una trattativa per la cessione di alcune unità immobiliari del suddetto stabile a C.M.C. s.r.l. ed a S.D. s.s., stipulando contratti preliminari di vendita e ricevendo a più riprese anticipi sul prezzo pattuito. In seguito il trasferimento della proprietà dell'immobile a G.L. VI non si perfezionava per il recesso di IO, motivato dall'inadempimento della fallita e conseguentemente quest'ultima non procedeva alla stipula dei contratti definitivi con i promittenti cessionari, senza peraltro restituire gli anticipi da questi ultimi versati. Nel corso del processo - avviato per il reato di truffa nei confronti di entrambi gli imputati, nonché di bancarotta patrimoniale, in relazione alla distrazione degli anticipi percepiti dai promittenti cessionari e di altre somme di pertinenza della fallita, e documentale nei confronti della sola GU IA - il pubblico ministero provvedeva alla contestazione supplettiva di questi ultimi due reati anche al GU SA, che però non prestava il consenso all'estensione dell'imputazione. Nel riformare parzialmente la condanna pronunziata in primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti nei fatti esposti gli artifizi ed i raggiri tipici della contestata truffa, evidenziando la consapevolezza da parte dei promissari acquirenti del fatto che G.L. VI non fosse, al momento del versamento degli anticipi, ancora divenuta proprietaria dell'immobile e ritenendo dunque che gli stessi avessero sostanzialmente finanziato l'operazione di acquisto condotta dalla fallita. Ha inoltre ritenuto comprovata .• l'inerenza agli scopi sociali della maggior parte dei pagamenti effettuati dalla fallita - compresi quelli effettuati in favore di GU SA - di cui era stata ipotizzata invece la natura distrattiva, confermando la condanna della GU IA esclusivamente per alcuni prelievi di danaro dalle casse sociali destinati a spese personali dell'imputata, oltre che per la bancarotta documentale. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino e la parte civile C.M.C. s.r.l. in persona della legale rappresentante AV ET IM, ricorrente anche in proprio. 2.1 II PG ricorre agli effetti penali nei confronti della sola GU IA ed esclusivamente con riguardo al capo relativo alla parziale assoluzione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In tal senso, con riguardo alla restituzione ad IV PI della somma di circa 25.000 euro, il ricorrente eccepisce l'omessa considerazione delle risultanze processuali idonee a dimostrare come la, peraltro generica, affermazione della Corte territoriale circa l'inerenza di tale pagamento all'attività della fallita sia invero priva di fondamento. Dalle testimonianze della AV, della ER e del consulente tecnico Fiorito si evincerebbe infatti che la somma era stata illecitamente prelevata dalla GU, all'epoca dipendente di PI, dalle casse di quest'ultima per finanziare il subentro a titolo personale nel contratto stipulato da VE.RE con IO e che la suddetta PI mai aveva intrattenuto rapporti con la fallita, talchè il pagamento con risorse di quest'ultima di un debito personale dell'imputata non potrebbe che avere natura distrattiva. Quanto invece alle somme versate da G.L. al padre della GU, il ricorrente osserva che la Corte ha individuato la causale nella restituzione di un finanziamento asseritamente operato alla società dal medesimo, pretermettendo peraltro che lo stesso in realtà sarebbero stato effettuato prima della costituzione di quest'ultima, con la conseguenza che quantomeno avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta preferenziale. 2.2 II ricorso proposto agli effetti civili e nei confronti di entrambi gli imputati da IM AV ET, in proprio e quale legale rappresentante di C.M.C. s.r.I., articola due motivi. 2.2.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza della truffa ai danni della ricorrente. In tal senso la stessa lamenta l'omessa considerazione delle risultanze processuali in grado di evidenziare, per un verso, che gli imputati avevano intrapreso l'operazione immobiliare senza possedere in proprio le rilevanti risorse necessarie al suo finanziamento e senza essersi rivolti al sistema bancario per procurarsele e, per l'altro, che G.L. VI ottenne da C.M.C. il 2 pagamento di uno degli anticipi pattuiti sul prezzo di rivendita dell'immobile per 143.000 euro nel maggio del 2014, ossia quando gli stessi imputati già da tre mesi erano consapevoli del recesso di IO. Circostanza quest'ultima che rendeva impossibile la rivendita del bene e che veniva invece taciuta alla ricorrente, mentre il Tribunale l'aveva posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei GU. Frutto di ulteriore travisamento delle risultanze processuali sarebbe poi l'affermazione della Corte per cui ad essersi avvantaggiata dall'intera operazione sarebbe stata la citata IO, avendo i giudici dell'appello trascurato di considerare l'intestazione delle polizze assicurative per il valore di 76.000 euro effettuate da C.M.C. in favore di GU SA - e non già della fallita - su richiesta del medesimo. In tal senso, dunque, la sentenza avrebbe omesso di considerare come tale somma, come quella pagata nel maggio del 2014, non sarebbe stata versata a IO, né restituita a C.M.C., bensì distratta in favore degli imputati. E nello stesso senso la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di GU IA, la quale avrebbe ammesso di aver utilizzato ulteriori 20.000 euro anticipati dalla parte civile per saldare il debito dalla stessa contratto con VERE, anche questa somma, dunque, non utilizzata per pagare IO e poi restituita all'imputata da G.L. VI come se quest'ultima avesse finanziato con risorse proprie la cessione del contratto da parte della citata VE.RE . 2.2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'assoluzione di GU IA per alcuni dei fatti di bancarotta patrimoniale a lei contestati. In tal senso la ricorrente contesta la valutazione di inerenza all'oggetto sociale dei rimborsi disposti dalla fallita in favore di GU SA e di IV PI. Quanto ai primi, osserva la ricorrente come la Corte sia giunta a tale conclusione sulla base della produzione difensiva di alcuni assegni, pari per importo ai rimborsi, emessi dall'imputato in favore di IO, ritenendo dunque che questi avesse anticipato personalmente parte della provvista necessaria ad onorare le scadenze che gravavano sulla fallita. Affermazione che sarebbe apodittica nella misura in cui rimane ignota la causale degli assegni emessi dal GU, né questa emergerebbe documentalmente da un accordo ad oggetto il finanziamento della società ovvero dalla contabilità di G.L. VI, peraltro in parte inesistente e in parte fraudolentemente tenuta, come contraddittoriamente riconosciuto dalla sentenza impugnata che ha confermato la condanna della GU IA per il reato di bancarotta documentale. Non di meno, anche qualora i versamenti nei confronti del GU SA potessero effettivamente qualificarsi come la restituzione di un finanziamento operato in favore della società, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere integrato il reato di bancarotta preferenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore di GU IA, nelle sue conclusioni scritte, ha anzitutto chiesto l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini depositata il 23 marzo 2022 per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino e di cui lo stesso giudice, con provvedimento del successivo 9 maggio dello stesso anno, ha disposto la trasmissione a questa Corte per competenza. Non risultando agli atti del presente procedimento né l'istanza in questione, né il menzionato provvedimento di trasmissione, la cancelleria di questa Sezione procedeva con esito negativo a verificare l'eventuale iscrizione della suddetta istanza sotto un diverso numero di Registro Generale. Conseguentemente la stessa cancelleria provvedeva a interloquire con quella della Corte d'appello di Torino e dal relativo carteggio, inserito in atti, emerge che l'istanza di restituzione in termini e il provvedimento di trasmissione, alla data del 27 giugno 2023, non sono stati ancora inviati a questa Corte. Ne deriva che l'istanza non può essere decisa, come richiesto dalla difesa, in quanto la Corte non ne è stata ancora formalmente investita, fermo restando che, quando verrà trasmessa, verrà decisa a seguito dell'instaurazione di autonomo procedimento e che la sua pendenza non è ostativa alla decisione degli odierni ricorsi, i quali hanno ad oggetto i capi della sentenza in relazione ai quali la Corte territoriale ha pronunziato assoluzione, che la stessa non potrebbe impugnare anche qualora rimessa in termini per proporre ricorso. 2. Ciò premesso i ricorsi sono fondati. 2.1 Fondate sono anzitutto le doglianze articolate dal PG e dalle parti civili in relazione all'assoluzione di GU IA per alcuni dei fatti di bancarotta contestate alla medesima. Nel riformare in proposito la pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha escluso la natura distrattiva dei versamenti in danaro effettuati dalla fallita in favore, rispettivamente, di IV PI e di GU SA, ritenendoli, in maniera invero apodittica, l'inerenza agli scopi sociali. Dalla motivazione delle due sentenze di merito emerge peraltro, come eccepito da tutti i ricorrenti, che la somma versata a PI altro non sarebbe stato se non che la restituzione a tale ultima società del danaro indebitamente prelevato dalle sue casse dall'imputata per procurarsi la provvista necessaria per subentrare a VE.RE nel contratto preliminare con IO. Si tratta all'evidenza di un debito contratto personalmente dalla GU prima della costituzione della fallita, al cui patrimonio l'imputata ha attinto per estinguerlo senza una apparente ragione formale in grado di giustificare tale condotta. Ed infatti la sentenza impugnata non chiarisce né se tale debito era stato ceduto alla fallita e con quale contropartita, né in che modo 4 quest'ultima fosse subentrata alla GU nel rapporto contrattuale con IO. In altri termini il mero fatto che il debito in questione avesse comunque a che fare con la l'operazione immobiliare per la cui conclusione la società era stata costituita non comporta, come apoditticamente preteso dalla Corte territoriale, che lo stesso possa essere considerato inerente agli scopi sociali e il suo pagamento mediante le risorse della fallita, dunque, giustificato. La sentenza nemmeno chiarisce infine se dell'assunzione del debito vi sia traccia contabile, fermo restando, peraltro, che i giudici del merito hanno sottolineato l'inattendibilità delle risultanze contabili nel confermare la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In assenza dunque di una formale giustificazione dell'assunzione del debito da parte della fallita e di un valido corrispettivo, il suo pagamento non potrebbe che integrare una distrazione. Ne consegue che la motivazione relativa al giudizio di inerenza dello stesso formulato per escludere la natura illecita dello stesso pagamento presenta natura meramente apparente. Quanto alla restituzione a GU SA di quanto da questi asseritamente anticipato per consentire il pagamento di alcune delle scadenze previste dal contratto con IO va osservato anzitutto che la sentenza impugnata non chiarisce da quale risultanza risulterebbe la causale del presunto finanziamento, né se effettivamente lo stesso sia stato effettuato in favore della fallita ovvero di GU IA e prima della costituzione della medesima, nel qual caso varrebbero le medesime osservazioni svolte in precedenza in merito alla natura distrattiva del pagamento in assenza di una formale e documentata assunzione del debito da parte della società. Non di meno, anche qualora dovesse concludersi che le somme versate al GU costituiscano la restituzione di un finanziamento operato da un socio o da un terzo alla fallita, compito della Corte era quello di verificare l'eventuale natura preferenziale del pagamento, anche solo ai fini della conferma delle statuizioni civili adottate con la pronunzia di primo grado qualora il suddetto reato dovesse ritenersi prescritto. Risulta dunque sostanzialmente immotivato il giudizio di insussistenza del fatto formulato dalla Corte territoriale, in quanto ancora una volta riferito all'apodittica valutazione di inerenza agli scopi sociali del distacco dal patrimonio della fallita della somma versata a GU SA. 2.2 Fondate sono altresì le censure dedotte dalle parti civili in merito all'assoluzione di entrambi gli imputati per il reato di truffa contestato al capo B). In proposito è anzitutto ininfluente l'eccezione di prescrizione sollevata nelle rispettive conclusioni dai difensori di entrambi gli imputati. Va infatti ribadito che il PG non ha impugnato il capo della sentenza della Corte d'appello relativo all'assoluzione per il suddetto reato, destinata a rimanere definitiva agli effetti penali anche a seguito dell'accoglimento dei ricorsi delle parti civili. 5 Ciò detto, la Corte territoriale ha concentrato la propria attenzione sulla genesi del rapporto contrattuale instaurato con queste ultime, al fine di escludere che le stesse ignorassero la mancata acquisizione della titolarità del bene da parte della fallita. Ciò che i giudici del merito non hanno valutato però è se sussistano gli artifizi e i raggiri propri della truffa nel successivo comportamento degli imputati, che non versavano quanto ottenuto da C.M.C. per pagare quanto dovuto a IO e, soprattutto, ottenevano il versamento di una ulteriore e rilevante tranche del prezzo pattuito tacendo che quest'ultima aveva già risolto il rapporto con la fallita, con conseguente impossibilità di acquisire la proprietà dell'immobile. 3. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che con riferimento al fatto di cui al capo B) dovrà pronunziarsi esclusivamente agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 28/6/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Kate Tassone, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili AV ET e C.M.C. s.r.l. avv. Davide Nizza, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse delle parti assistite;
lette le conclusioni del difensore di GU IA i3VV. FR ER, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, eccependo altresì la prescrizione del reato di cui al capo B;
lette le conclusioni del difensore di GU SA avv. Silvia Ughetto, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, eccependo altresì la prescrizione del reato di cui al capo B. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37018 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto GU IA RA e GU SA per il reato di truffa aggravata perché il fatto non sussiste e, con la medesima formula, GU IA RA per alcuni dei fatti di bancarotta fraudolenta patrirnoniale alla stessa contestati nella sua qualità di amministratrice di G.L. VI s.r.I., fallita nel novembre del 2015. La Corte territoriale ha invece confermato la condanna della stessa GU IA RA per quest'ultimo reato in riferimento ad ulteriori condotte distrattive consistite nell'utilizzazione di risorse della fallita per spese personali, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, provvedendo a rideterminare la pena comminata alla medesima all'esito del giudizio di primo grado e concedendole altresì i doppi benefici di legge. La vicenda riguarda l'acquisto di un complesso immobiliare gestito cia IO s.g.r. da parte di GU IA - subentrata nella posizione contrattuale alla società VERE previa liquidazione alla medesima degli anticipi già versati - con lo scopo di procedere alla sua ristrutturazione ed alla sua rivendita. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale e prima di aver acquisito la proprietà dello stabile, all'imputata succedeva la G.L. VI, costituita all'uopo e di cui la stessa diveniva amministratrice ed il padre GU SA amministratore di fatto. Attraverso la fallita gli imputati intavolavano una trattativa per la cessione di alcune unità immobiliari del suddetto stabile a C.M.C. s.r.l. ed a S.D. s.s., stipulando contratti preliminari di vendita e ricevendo a più riprese anticipi sul prezzo pattuito. In seguito il trasferimento della proprietà dell'immobile a G.L. VI non si perfezionava per il recesso di IO, motivato dall'inadempimento della fallita e conseguentemente quest'ultima non procedeva alla stipula dei contratti definitivi con i promittenti cessionari, senza peraltro restituire gli anticipi da questi ultimi versati. Nel corso del processo - avviato per il reato di truffa nei confronti di entrambi gli imputati, nonché di bancarotta patrimoniale, in relazione alla distrazione degli anticipi percepiti dai promittenti cessionari e di altre somme di pertinenza della fallita, e documentale nei confronti della sola GU IA - il pubblico ministero provvedeva alla contestazione supplettiva di questi ultimi due reati anche al GU SA, che però non prestava il consenso all'estensione dell'imputazione. Nel riformare parzialmente la condanna pronunziata in primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti nei fatti esposti gli artifizi ed i raggiri tipici della contestata truffa, evidenziando la consapevolezza da parte dei promissari acquirenti del fatto che G.L. VI non fosse, al momento del versamento degli anticipi, ancora divenuta proprietaria dell'immobile e ritenendo dunque che gli stessi avessero sostanzialmente finanziato l'operazione di acquisto condotta dalla fallita. Ha inoltre ritenuto comprovata .• l'inerenza agli scopi sociali della maggior parte dei pagamenti effettuati dalla fallita - compresi quelli effettuati in favore di GU SA - di cui era stata ipotizzata invece la natura distrattiva, confermando la condanna della GU IA esclusivamente per alcuni prelievi di danaro dalle casse sociali destinati a spese personali dell'imputata, oltre che per la bancarotta documentale. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino e la parte civile C.M.C. s.r.l. in persona della legale rappresentante AV ET IM, ricorrente anche in proprio. 2.1 II PG ricorre agli effetti penali nei confronti della sola GU IA ed esclusivamente con riguardo al capo relativo alla parziale assoluzione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. In tal senso, con riguardo alla restituzione ad IV PI della somma di circa 25.000 euro, il ricorrente eccepisce l'omessa considerazione delle risultanze processuali idonee a dimostrare come la, peraltro generica, affermazione della Corte territoriale circa l'inerenza di tale pagamento all'attività della fallita sia invero priva di fondamento. Dalle testimonianze della AV, della ER e del consulente tecnico Fiorito si evincerebbe infatti che la somma era stata illecitamente prelevata dalla GU, all'epoca dipendente di PI, dalle casse di quest'ultima per finanziare il subentro a titolo personale nel contratto stipulato da VE.RE con IO e che la suddetta PI mai aveva intrattenuto rapporti con la fallita, talchè il pagamento con risorse di quest'ultima di un debito personale dell'imputata non potrebbe che avere natura distrattiva. Quanto invece alle somme versate da G.L. al padre della GU, il ricorrente osserva che la Corte ha individuato la causale nella restituzione di un finanziamento asseritamente operato alla società dal medesimo, pretermettendo peraltro che lo stesso in realtà sarebbero stato effettuato prima della costituzione di quest'ultima, con la conseguenza che quantomeno avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità dell'imputata per il reato di bancarotta preferenziale. 2.2 II ricorso proposto agli effetti civili e nei confronti di entrambi gli imputati da IM AV ET, in proprio e quale legale rappresentante di C.M.C. s.r.I., articola due motivi. 2.2.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza della truffa ai danni della ricorrente. In tal senso la stessa lamenta l'omessa considerazione delle risultanze processuali in grado di evidenziare, per un verso, che gli imputati avevano intrapreso l'operazione immobiliare senza possedere in proprio le rilevanti risorse necessarie al suo finanziamento e senza essersi rivolti al sistema bancario per procurarsele e, per l'altro, che G.L. VI ottenne da C.M.C. il 2 pagamento di uno degli anticipi pattuiti sul prezzo di rivendita dell'immobile per 143.000 euro nel maggio del 2014, ossia quando gli stessi imputati già da tre mesi erano consapevoli del recesso di IO. Circostanza quest'ultima che rendeva impossibile la rivendita del bene e che veniva invece taciuta alla ricorrente, mentre il Tribunale l'aveva posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei GU. Frutto di ulteriore travisamento delle risultanze processuali sarebbe poi l'affermazione della Corte per cui ad essersi avvantaggiata dall'intera operazione sarebbe stata la citata IO, avendo i giudici dell'appello trascurato di considerare l'intestazione delle polizze assicurative per il valore di 76.000 euro effettuate da C.M.C. in favore di GU SA - e non già della fallita - su richiesta del medesimo. In tal senso, dunque, la sentenza avrebbe omesso di considerare come tale somma, come quella pagata nel maggio del 2014, non sarebbe stata versata a IO, né restituita a C.M.C., bensì distratta in favore degli imputati. E nello stesso senso la Corte non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni di GU IA, la quale avrebbe ammesso di aver utilizzato ulteriori 20.000 euro anticipati dalla parte civile per saldare il debito dalla stessa contratto con VERE, anche questa somma, dunque, non utilizzata per pagare IO e poi restituita all'imputata da G.L. VI come se quest'ultima avesse finanziato con risorse proprie la cessione del contratto da parte della citata VE.RE . 2.2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'assoluzione di GU IA per alcuni dei fatti di bancarotta patrimoniale a lei contestati. In tal senso la ricorrente contesta la valutazione di inerenza all'oggetto sociale dei rimborsi disposti dalla fallita in favore di GU SA e di IV PI. Quanto ai primi, osserva la ricorrente come la Corte sia giunta a tale conclusione sulla base della produzione difensiva di alcuni assegni, pari per importo ai rimborsi, emessi dall'imputato in favore di IO, ritenendo dunque che questi avesse anticipato personalmente parte della provvista necessaria ad onorare le scadenze che gravavano sulla fallita. Affermazione che sarebbe apodittica nella misura in cui rimane ignota la causale degli assegni emessi dal GU, né questa emergerebbe documentalmente da un accordo ad oggetto il finanziamento della società ovvero dalla contabilità di G.L. VI, peraltro in parte inesistente e in parte fraudolentemente tenuta, come contraddittoriamente riconosciuto dalla sentenza impugnata che ha confermato la condanna della GU IA per il reato di bancarotta documentale. Non di meno, anche qualora i versamenti nei confronti del GU SA potessero effettivamente qualificarsi come la restituzione di un finanziamento operato in favore della società, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere integrato il reato di bancarotta preferenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore di GU IA, nelle sue conclusioni scritte, ha anzitutto chiesto l'accoglimento dell'istanza di remissione in termini depositata il 23 marzo 2022 per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino e di cui lo stesso giudice, con provvedimento del successivo 9 maggio dello stesso anno, ha disposto la trasmissione a questa Corte per competenza. Non risultando agli atti del presente procedimento né l'istanza in questione, né il menzionato provvedimento di trasmissione, la cancelleria di questa Sezione procedeva con esito negativo a verificare l'eventuale iscrizione della suddetta istanza sotto un diverso numero di Registro Generale. Conseguentemente la stessa cancelleria provvedeva a interloquire con quella della Corte d'appello di Torino e dal relativo carteggio, inserito in atti, emerge che l'istanza di restituzione in termini e il provvedimento di trasmissione, alla data del 27 giugno 2023, non sono stati ancora inviati a questa Corte. Ne deriva che l'istanza non può essere decisa, come richiesto dalla difesa, in quanto la Corte non ne è stata ancora formalmente investita, fermo restando che, quando verrà trasmessa, verrà decisa a seguito dell'instaurazione di autonomo procedimento e che la sua pendenza non è ostativa alla decisione degli odierni ricorsi, i quali hanno ad oggetto i capi della sentenza in relazione ai quali la Corte territoriale ha pronunziato assoluzione, che la stessa non potrebbe impugnare anche qualora rimessa in termini per proporre ricorso. 2. Ciò premesso i ricorsi sono fondati. 2.1 Fondate sono anzitutto le doglianze articolate dal PG e dalle parti civili in relazione all'assoluzione di GU IA per alcuni dei fatti di bancarotta contestate alla medesima. Nel riformare in proposito la pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha escluso la natura distrattiva dei versamenti in danaro effettuati dalla fallita in favore, rispettivamente, di IV PI e di GU SA, ritenendoli, in maniera invero apodittica, l'inerenza agli scopi sociali. Dalla motivazione delle due sentenze di merito emerge peraltro, come eccepito da tutti i ricorrenti, che la somma versata a PI altro non sarebbe stato se non che la restituzione a tale ultima società del danaro indebitamente prelevato dalle sue casse dall'imputata per procurarsi la provvista necessaria per subentrare a VE.RE nel contratto preliminare con IO. Si tratta all'evidenza di un debito contratto personalmente dalla GU prima della costituzione della fallita, al cui patrimonio l'imputata ha attinto per estinguerlo senza una apparente ragione formale in grado di giustificare tale condotta. Ed infatti la sentenza impugnata non chiarisce né se tale debito era stato ceduto alla fallita e con quale contropartita, né in che modo 4 quest'ultima fosse subentrata alla GU nel rapporto contrattuale con IO. In altri termini il mero fatto che il debito in questione avesse comunque a che fare con la l'operazione immobiliare per la cui conclusione la società era stata costituita non comporta, come apoditticamente preteso dalla Corte territoriale, che lo stesso possa essere considerato inerente agli scopi sociali e il suo pagamento mediante le risorse della fallita, dunque, giustificato. La sentenza nemmeno chiarisce infine se dell'assunzione del debito vi sia traccia contabile, fermo restando, peraltro, che i giudici del merito hanno sottolineato l'inattendibilità delle risultanze contabili nel confermare la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In assenza dunque di una formale giustificazione dell'assunzione del debito da parte della fallita e di un valido corrispettivo, il suo pagamento non potrebbe che integrare una distrazione. Ne consegue che la motivazione relativa al giudizio di inerenza dello stesso formulato per escludere la natura illecita dello stesso pagamento presenta natura meramente apparente. Quanto alla restituzione a GU SA di quanto da questi asseritamente anticipato per consentire il pagamento di alcune delle scadenze previste dal contratto con IO va osservato anzitutto che la sentenza impugnata non chiarisce da quale risultanza risulterebbe la causale del presunto finanziamento, né se effettivamente lo stesso sia stato effettuato in favore della fallita ovvero di GU IA e prima della costituzione della medesima, nel qual caso varrebbero le medesime osservazioni svolte in precedenza in merito alla natura distrattiva del pagamento in assenza di una formale e documentata assunzione del debito da parte della società. Non di meno, anche qualora dovesse concludersi che le somme versate al GU costituiscano la restituzione di un finanziamento operato da un socio o da un terzo alla fallita, compito della Corte era quello di verificare l'eventuale natura preferenziale del pagamento, anche solo ai fini della conferma delle statuizioni civili adottate con la pronunzia di primo grado qualora il suddetto reato dovesse ritenersi prescritto. Risulta dunque sostanzialmente immotivato il giudizio di insussistenza del fatto formulato dalla Corte territoriale, in quanto ancora una volta riferito all'apodittica valutazione di inerenza agli scopi sociali del distacco dal patrimonio della fallita della somma versata a GU SA. 2.2 Fondate sono altresì le censure dedotte dalle parti civili in merito all'assoluzione di entrambi gli imputati per il reato di truffa contestato al capo B). In proposito è anzitutto ininfluente l'eccezione di prescrizione sollevata nelle rispettive conclusioni dai difensori di entrambi gli imputati. Va infatti ribadito che il PG non ha impugnato il capo della sentenza della Corte d'appello relativo all'assoluzione per il suddetto reato, destinata a rimanere definitiva agli effetti penali anche a seguito dell'accoglimento dei ricorsi delle parti civili. 5 Ciò detto, la Corte territoriale ha concentrato la propria attenzione sulla genesi del rapporto contrattuale instaurato con queste ultime, al fine di escludere che le stesse ignorassero la mancata acquisizione della titolarità del bene da parte della fallita. Ciò che i giudici del merito non hanno valutato però è se sussistano gli artifizi e i raggiri propri della truffa nel successivo comportamento degli imputati, che non versavano quanto ottenuto da C.M.C. per pagare quanto dovuto a IO e, soprattutto, ottenevano il versamento di una ulteriore e rilevante tranche del prezzo pattuito tacendo che quest'ultima aveva già risolto il rapporto con la fallita, con conseguente impossibilità di acquisire la proprietà dell'immobile. 3. Alla luce delle evidenziate lacune motivazionali la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che con riferimento al fatto di cui al capo B) dovrà pronunziarsi esclusivamente agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 28/6/2023