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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di L'AQUILA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 20/6/2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di PESCARA il 3/6/2022, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UA CO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pietro Molino, chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando che l'unico elemento acquisito, una telefonata intercorsa tra il ricorrente e il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7803 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 fratello alle ore 10.33 del giorno del furto, non sarebbe idonea a fondare il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusnnano, Rv 269885). 1.2. La motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento alla conversazione nella quale il ricorrente fornisce al fratello il pin per effettuare il prelievo, è adeguata a fondare il giudizio di gravità indiziaria quanto al concorso del ricorrente nella ricettazione per avere ricevuto la carta e per l'indebito uso, almeno in quella circostanza, della stessa. Del tutto irrilevante, d'altro canto, risulta la circostanza che l'orario della denuncia sia successivo, ciò in quanto questo deve ritenersi solo indicativo, riferendosi al momento in cui il furto è stato scoperto ovvero la denuncia è stata presentata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 2/11/2022
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO RITENUTO IN FATTO Il TRIBUNALE di L'AQUILA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 20/6/2022 ha confermato l'ordinanza con la quale il TRIBUNALE di PESCARA il 3/6/2022, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UA CO in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 493 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Pietro Molino, chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando che l'unico elemento acquisito, una telefonata intercorsa tra il ricorrente e il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7803 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 fratello alle ore 10.33 del giorno del furto, non sarebbe idonea a fondare il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusnnano, Rv 269885). 1.2. La motivazione del provvedimento impugnato, con il riferimento alla conversazione nella quale il ricorrente fornisce al fratello il pin per effettuare il prelievo, è adeguata a fondare il giudizio di gravità indiziaria quanto al concorso del ricorrente nella ricettazione per avere ricevuto la carta e per l'indebito uso, almeno in quella circostanza, della stessa. Del tutto irrilevante, d'altro canto, risulta la circostanza che l'orario della denuncia sia successivo, ciò in quanto questo deve ritenersi solo indicativo, riferendosi al momento in cui il furto è stato scoperto ovvero la denuncia è stata presentata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 2/11/2022