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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4211/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 B Indirizzo_2 Giugliano In Campania NA
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_2. EL NO - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. NOTIFICA n. 20251013800117530 CONTR. IRRIGUO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di notifica n. 20251013800117530 con il quale il Consorzio_1 generale di bonifica del bacino inferiore del NO chiedeva il pagamento del contributo irriguo relativo all'anno 2021.
Con decreto del 15.11.2025 questo giudice “rilevato che, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D. Lgs. 546/1992, per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso, sicché le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza l'assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4-bis, del D. Lgs.546/1992, la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice;
che, essendo stato il ricorso in esame depositato con modalità cartacea, è necessario la sua regolarizzazione entro il termine a seguito indicato, con invito ad utilizzare per il deposito telematico la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti al RGR n.
4211/2025 ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo”, disponeva la regolarizzazione entro il termine del
9 dicembre 2025.
Si costituivano il Consorzio di bonifica e la Resistente_1 spa che chiedevano dichiararsi legittima l'imposizione del contributo irriguo, rigettando conseguentemente le domande attoree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4815/2025 ha previsto che “a seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla legge n. 136 del 2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione di norma primaria”.
Orbene, avendo questo giudice ordinato la regolarizzazione entro il termine del 9 dicembre 2025 e non avendo la ricorrente ottemperato a quanto disposto con il predetto decreto del 15 novembre 2025, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4211/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 B Indirizzo_2 Giugliano In Campania NA
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_2. EL NO - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. NOTIFICA n. 20251013800117530 CONTR. IRRIGUO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cartaceo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di notifica n. 20251013800117530 con il quale il Consorzio_1 generale di bonifica del bacino inferiore del NO chiedeva il pagamento del contributo irriguo relativo all'anno 2021.
Con decreto del 15.11.2025 questo giudice “rilevato che, a seguito della soppressione del comma 3-bis dell'art. 16 bis del D. Lgs. 546/1992, per i ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024, è stata eliminata la facoltà di utilizzo della modalità cartacea per il deposito del ricorso, sicché le modalità telematiche sono obbligatorie, sia per le notifiche che per i depositi, anche per i soggetti in giudizio senza l'assistenza tecnica nelle controversie di modico valore;
che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4-bis, del D. Lgs.546/1992, la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice;
che, essendo stato il ricorso in esame depositato con modalità cartacea, è necessario la sua regolarizzazione entro il termine a seguito indicato, con invito ad utilizzare per il deposito telematico la voce “deposito altri atti” e indicando nella NIR telematica l'abbinamento degli atti al RGR n.
4211/2025 ovvero quello attribuito al ricorso cartaceo”, disponeva la regolarizzazione entro il termine del
9 dicembre 2025.
Si costituivano il Consorzio di bonifica e la Resistente_1 spa che chiedevano dichiararsi legittima l'imposizione del contributo irriguo, rigettando conseguentemente le domande attoree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rilevare la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4815/2025 ha previsto che “a seguito dell'entrata in vigore, il 24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla legge n. 136 del 2018, la notificazione del ricorso in materia tributaria può essere effettuata esclusivamente con modalità telematica con riferimento a tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione di norma primaria”.
Orbene, avendo questo giudice ordinato la regolarizzazione entro il termine del 9 dicembre 2025 e non avendo la ricorrente ottemperato a quanto disposto con il predetto decreto del 15 novembre 2025, ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.