TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Laura De Simone Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 1282-1/2025 Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data 8.10.2025 DA
[C.F. ], Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. CINZIA CONTI
NEI CONFRONTI DI
[C.F. Controparte_1
], con sede legale in VIA FILIPPO TAJANI 3 . P.IVA_2 Pt_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 8.10.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
; Controparte_1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• fissata udienza in data 25.11.025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 13.10.2025, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
in area web; Controparte_2
• la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue.
• Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in
, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa. Pt_1
• La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale come risulta dalla visura camerale in atti.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da
[...]
(si consideri che la società non ha Controparte_1 mai depositato bilanci)
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € 26.000 di cui circa 11.000 portati da titolo giudiziale e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE -
RISCOSSIONE) per circa € 49.000.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
2) dal reiterato mancato deposito dei bilanci fin dalla costituzione;
3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
[C.F. ], con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in VIA FILIPPO TAJANI 3 , quale procedura principale di Pt_1 insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
3) NOMINA Curatore, dr. in possesso dei requisiti ex art. 358 CP_3
CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del
18.3.2025 ore 11:15 , innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
27/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
Pagina nr. 5
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Laura De Simone Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 1282-1/2025 Pre-Liquidazione
promosso su ricorso depositato in data 8.10.2025 DA
[C.F. ], Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. CINZIA CONTI
NEI CONFRONTI DI
[C.F. Controparte_1
], con sede legale in VIA FILIPPO TAJANI 3 . P.IVA_2 Pt_1
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 8.10.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa
[...]
; Controparte_1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
• fissata udienza in data 25.11.025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 13.10.2025, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
in area web; Controparte_2
• la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osserva quanto segue.
• Sussiste la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in
, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa. Pt_1
• La resistente è impresa che esercita attività di natura commerciale come risulta dalla visura camerale in atti.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da
[...]
(si consideri che la società non ha Controparte_1 mai depositato bilanci)
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che parte ricorrente vanta crediti per circa € 26.000 di cui circa 11.000 portati da titolo giudiziale e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (AGENZIA ENTRATE -
RISCOSSIONE) per circa € 49.000.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dall'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti da parte ricorrente;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
2) dal reiterato mancato deposito dei bilanci fin dalla costituzione;
3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
[C.F. ], con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in VIA FILIPPO TAJANI 3 , quale procedura principale di Pt_1 insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
3) NOMINA Curatore, dr. in possesso dei requisiti ex art. 358 CP_3
CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del
18.3.2025 ore 11:15 , innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
27/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Agnese Dott. Laura De Simone
Pagina nr. 5