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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8565/2025 R.G.
BBLICA ITALIANAREPYBAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Il Tribunale, in camera di
Presidente Dott.ssa M.laura Amato
Giudice, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt 2
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], Milano con l'Avv. Maria Francesca Francese presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 3
Nato a Genova (GE) il 29.08.1975 cittadino: Pt 4
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Milano con l'Avv. Maria Francesca Francese presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 8.11.2014
(anno 2014 atto n. 764 reg. Atti di Matrimonio parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 1700/2024 del 31.10.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
,nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 3 Persona 1
cittadina italiana, minore di età; Parte 5 nata a [...], 1'8.09.2016,; codice fiscale C.F. 4 cittadina italiana, minore di età.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Persona 1 e Parte 51) Le figlie minori saranno collocate presso la madre nella di lei abitazione, già casa coniugale, in Milano, via Giotto n. 29 ed affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita a Milano in via Giotto n. 29, di proprietà della Signora Parte 1
viene assegnata alla stessa;
3) Le figlie Per_1 e Pt 5 trascorreranno con il papà, presso la di lui abitazione, almeno un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. I genitori auspicano che i fine settimana con il papà saranno due al mese, in alternanza con la mamma. Il papà le porterà a casa sua, oppure organizzerà attività da svolgersi insieme a loro, oppure ancora le accompagnerà ai loro impegni prefissati. Le figlie trascorreranno con il padre un pomeriggio con pernottamento a settimana, dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola il giorno dopo. Il giorno infrasettimanale e i fine settimana con il padre verranno decisi, indicativamente, due volte l'anno a ottobre e a febbraio, tenendo conto degli impegni delle figlie, del calendario scolastico e delle loro richieste.
Le figlie festeggeranno i propri compleanni a cena oppure a pranzo con entrambi i genitori presso l'abitazione della madre, e/o con la madre dai nonni materni, e/o con il padre dai nonni paterni, secondo un'organizzazione tempestiva volta ad assicurare la serenità delle figlie e la buona riuscita dei festeggiamenti. Le figlie festeggeranno il compleanno della madre con la stessa la sera a cena;
festeggeranno il compleanno del padre con lo stesso la sera a cena. Tutto, salvo diversi accordi.
Le vacanze estive verranno concordate entro il febbraio di ogni anno. Le figlie trascorreranno in agosto almeno una settimana con il padre. Nel mese di giugno le figlie frequenteranno dei campus estivi e gli accordi rimangono quelli del periodo scolastico. Nel mese di luglio, normalmente, le figlie staranno con i nonni o con la tata in vacanza, sotto la supervisione dei genitori che andranno a trovarle a fine settimana alternati o comunque facendo in modo che sia la mamma, sia il papà possano vederle nel periodo di villeggiatura, accordandosi tempestivamente allo scopo. Se nel mese di luglio non fosse possibile per le figlie andare in villeggiatura, le stesse frequenteranno dei campus estivi e gli accordi tra i genitori saranno quelli del periodo scolastico oppure resteranno a casa con la tata. Lo stesso dicasi per i giorni di settembre, fino all'inizio della scuola.
Nel caso di malattia delle figlie, o dei genitori, questi si avviseranno tempestivamente onde gestire la situazione. Salvo accordi specifici presi di volta in volta, il periodo che le figlie avrebbero dovuto trascorrere con il padre e durante il quale loro stesse o il papà sono stati ammalati, non verrà recuperato. Questi accordi circa la frequentazione del padre resteranno in vigore fino a quando non si rivelassero inadeguati per rispondere ai bisogni delle figlie o le figlie stesse chiedessero dei cambiamenti. In questo caso, i genitori si confronteranno e concorderanno pacificamente delle modifiche ai presenti accordi, impegnandosi in un dialogo costruttivo, senza adottare immediatamente decisioni unilaterali né dare corso sin da subito a pratiche avversariali.
Le festività religiose e civili, ovvero il periodo dal 26 al 31 dicembre, il periodo dal 1 al 6 gennaio,
Pasqua, e i ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7 e 8 dicembre) verranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore, seguendo il principio dell'alternanza. A tale scopo, i genitori prenderanno degli accordi all'inizio dell'anno, tenendo in considerazione il calendario scolastico ed i rispettivi impegni di lavoro.
Indicativamente, le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre, la mattina di Natale con entrambi i genitori presso l'abitazione della madre, pranzo e cena di Natale con la madre.
I genitori concordano di introdurre alle figlie eventuali nuovi compagni solo quando saranno sicuri di aver intrapreso una relazione che promette di essere seria e duratura, onde evitare di esporre le figlie a ulteriori distacchi. L'introduzione di nuovi compagni avverrà solo successivamente aver informato l'altro genitore e sarà graduale.
I genitori si impegnano ad adottare un comportamento ed un atteggiamento rispettoso verso l'altro genitore per rispetto delle loro figlie ed estenderanno tale loro impegno curando che i loro rispettivi familiari ed eventuali nuovi compagni altresì vi si attengano.
4) Il Signor Parte 3 verserà alla Signora Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla Signora Parte 1 sul suo conto corrente IBAN [...]
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
costo vita.
5) Le spese straordinarie concordate o da concordarsi (ad es.: iscrizioni scolastiche e di studio in generale, corsi e sport, campus estivi e vacanze delle figlie da sole, compleanni e feste, materiale di cancelleria particolare e/o tecnico e libri per la scuola, abbigliamento sportivo particolare, parrucchiere/estetista, strumenti musicali, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e altre spese straordinarie eventuali) saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno. Tali spese straordinarie saranno rendicontate trimestralmente ed ogni tre mesi provvederanno a pareggiare il dare/avere reciproco.
Il Signor Parte_3 contribuirà al costo dello stipendio e dei contributi della tata/baby- sitter nella misura di 1/3, versando il dovuto sul conto corrente della Signora Parte 1 di cui al precedente punto 4.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) La casa familiare di via Giotto n. 29 in Milano, ora di proprietà della Signora [...] Pt 1 è stata a quest'ultima donata dalla madre, Signora Parte_6 perché la famiglia potesse ivi costituire la propria abitazione, così privandosi di un bene redditizio. Da sempre i ricorrenti riconoscono alla Signora Parte_6 un contributo a titolo di obbligazione naturale per provvedere al di lei sostentamento. Il Signor si impegna a Parte 3
alla Signora versare, per il tramite della figlia, Signora Parte 1 Parte 6 la "
somma mensile di € 300,00 fino a che le figlie risiederanno nell'abitazione di via Giotto n. 29 in Milano, ovvero fino a che la Signora continuerà a farne richiesta.Parte 6
7) Nel caso di trasferimento in altra località di uno dei genitori o di entrambi, così come nel caso di un cambiamento significativo nelle condizioni di salute, economiche e patrimoniali, i genitori si impegnano a dialogare per trovare dei nuovi accordi, anche attraverso la mediazione familiare e comunque a non intraprendere da subito delle pratiche avversariali.
8) In caso di futuri contrasti economici o educativi o di scelte, tutti relativi alle figlie, i genitori si impegnano a ricorrere alla mediazione familiare prima di intraprendere la via giudiziale. 9) I genitori esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio delle minori, nonché del rilascio e/o rinnovo del passaporto personale.
10) I ricorrenti precisano che al momento del deposito del presente atto, fatto salvo quanto disposto ai paragrafi precedenti, ogni aspetto economico pendente fra le stesse è già stato interamente regolato e, pertanto, nulla hanno a che ulteriormente pretendere l'una dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano 1'8.11.2014 tra Parte 1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano
BBLICA ITALIANAREPYBAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Il Tribunale, in camera di
Presidente Dott.ssa M.laura Amato
Giudice, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt 2
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], Milano con l'Avv. Maria Francesca Francese presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 3
Nato a Genova (GE) il 29.08.1975 cittadino: Pt 4
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Milano con l'Avv. Maria Francesca Francese presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 8.11.2014
(anno 2014 atto n. 764 reg. Atti di Matrimonio parte 2 serie A)
separati con sentenza n. 1700/2024 del 31.10.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
,nata a [...] il [...], codice fiscale C.F. 3 Persona 1
cittadina italiana, minore di età; Parte 5 nata a [...], 1'8.09.2016,; codice fiscale C.F. 4 cittadina italiana, minore di età.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Persona 1 e Parte 51) Le figlie minori saranno collocate presso la madre nella di lei abitazione, già casa coniugale, in Milano, via Giotto n. 29 ed affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita a Milano in via Giotto n. 29, di proprietà della Signora Parte 1
viene assegnata alla stessa;
3) Le figlie Per_1 e Pt 5 trascorreranno con il papà, presso la di lui abitazione, almeno un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. I genitori auspicano che i fine settimana con il papà saranno due al mese, in alternanza con la mamma. Il papà le porterà a casa sua, oppure organizzerà attività da svolgersi insieme a loro, oppure ancora le accompagnerà ai loro impegni prefissati. Le figlie trascorreranno con il padre un pomeriggio con pernottamento a settimana, dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola il giorno dopo. Il giorno infrasettimanale e i fine settimana con il padre verranno decisi, indicativamente, due volte l'anno a ottobre e a febbraio, tenendo conto degli impegni delle figlie, del calendario scolastico e delle loro richieste.
Le figlie festeggeranno i propri compleanni a cena oppure a pranzo con entrambi i genitori presso l'abitazione della madre, e/o con la madre dai nonni materni, e/o con il padre dai nonni paterni, secondo un'organizzazione tempestiva volta ad assicurare la serenità delle figlie e la buona riuscita dei festeggiamenti. Le figlie festeggeranno il compleanno della madre con la stessa la sera a cena;
festeggeranno il compleanno del padre con lo stesso la sera a cena. Tutto, salvo diversi accordi.
Le vacanze estive verranno concordate entro il febbraio di ogni anno. Le figlie trascorreranno in agosto almeno una settimana con il padre. Nel mese di giugno le figlie frequenteranno dei campus estivi e gli accordi rimangono quelli del periodo scolastico. Nel mese di luglio, normalmente, le figlie staranno con i nonni o con la tata in vacanza, sotto la supervisione dei genitori che andranno a trovarle a fine settimana alternati o comunque facendo in modo che sia la mamma, sia il papà possano vederle nel periodo di villeggiatura, accordandosi tempestivamente allo scopo. Se nel mese di luglio non fosse possibile per le figlie andare in villeggiatura, le stesse frequenteranno dei campus estivi e gli accordi tra i genitori saranno quelli del periodo scolastico oppure resteranno a casa con la tata. Lo stesso dicasi per i giorni di settembre, fino all'inizio della scuola.
Nel caso di malattia delle figlie, o dei genitori, questi si avviseranno tempestivamente onde gestire la situazione. Salvo accordi specifici presi di volta in volta, il periodo che le figlie avrebbero dovuto trascorrere con il padre e durante il quale loro stesse o il papà sono stati ammalati, non verrà recuperato. Questi accordi circa la frequentazione del padre resteranno in vigore fino a quando non si rivelassero inadeguati per rispondere ai bisogni delle figlie o le figlie stesse chiedessero dei cambiamenti. In questo caso, i genitori si confronteranno e concorderanno pacificamente delle modifiche ai presenti accordi, impegnandosi in un dialogo costruttivo, senza adottare immediatamente decisioni unilaterali né dare corso sin da subito a pratiche avversariali.
Le festività religiose e civili, ovvero il periodo dal 26 al 31 dicembre, il periodo dal 1 al 6 gennaio,
Pasqua, e i ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7 e 8 dicembre) verranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore, seguendo il principio dell'alternanza. A tale scopo, i genitori prenderanno degli accordi all'inizio dell'anno, tenendo in considerazione il calendario scolastico ed i rispettivi impegni di lavoro.
Indicativamente, le figlie trascorreranno la Vigilia di Natale con il padre, la mattina di Natale con entrambi i genitori presso l'abitazione della madre, pranzo e cena di Natale con la madre.
I genitori concordano di introdurre alle figlie eventuali nuovi compagni solo quando saranno sicuri di aver intrapreso una relazione che promette di essere seria e duratura, onde evitare di esporre le figlie a ulteriori distacchi. L'introduzione di nuovi compagni avverrà solo successivamente aver informato l'altro genitore e sarà graduale.
I genitori si impegnano ad adottare un comportamento ed un atteggiamento rispettoso verso l'altro genitore per rispetto delle loro figlie ed estenderanno tale loro impegno curando che i loro rispettivi familiari ed eventuali nuovi compagni altresì vi si attengano.
4) Il Signor Parte 3 verserà alla Signora Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla Signora Parte 1 sul suo conto corrente IBAN [...]
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
costo vita.
5) Le spese straordinarie concordate o da concordarsi (ad es.: iscrizioni scolastiche e di studio in generale, corsi e sport, campus estivi e vacanze delle figlie da sole, compleanni e feste, materiale di cancelleria particolare e/o tecnico e libri per la scuola, abbigliamento sportivo particolare, parrucchiere/estetista, strumenti musicali, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e altre spese straordinarie eventuali) saranno sostenute dai coniugi al 50% ciascuno. Tali spese straordinarie saranno rendicontate trimestralmente ed ogni tre mesi provvederanno a pareggiare il dare/avere reciproco.
Il Signor Parte_3 contribuirà al costo dello stipendio e dei contributi della tata/baby- sitter nella misura di 1/3, versando il dovuto sul conto corrente della Signora Parte 1 di cui al precedente punto 4.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6) La casa familiare di via Giotto n. 29 in Milano, ora di proprietà della Signora [...] Pt 1 è stata a quest'ultima donata dalla madre, Signora Parte_6 perché la famiglia potesse ivi costituire la propria abitazione, così privandosi di un bene redditizio. Da sempre i ricorrenti riconoscono alla Signora Parte_6 un contributo a titolo di obbligazione naturale per provvedere al di lei sostentamento. Il Signor si impegna a Parte 3
alla Signora versare, per il tramite della figlia, Signora Parte 1 Parte 6 la "
somma mensile di € 300,00 fino a che le figlie risiederanno nell'abitazione di via Giotto n. 29 in Milano, ovvero fino a che la Signora continuerà a farne richiesta.Parte 6
7) Nel caso di trasferimento in altra località di uno dei genitori o di entrambi, così come nel caso di un cambiamento significativo nelle condizioni di salute, economiche e patrimoniali, i genitori si impegnano a dialogare per trovare dei nuovi accordi, anche attraverso la mediazione familiare e comunque a non intraprendere da subito delle pratiche avversariali.
8) In caso di futuri contrasti economici o educativi o di scelte, tutti relativi alle figlie, i genitori si impegnano a ricorrere alla mediazione familiare prima di intraprendere la via giudiziale. 9) I genitori esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio delle minori, nonché del rilascio e/o rinnovo del passaporto personale.
10) I ricorrenti precisano che al momento del deposito del presente atto, fatto salvo quanto disposto ai paragrafi precedenti, ogni aspetto economico pendente fra le stesse è già stato interamente regolato e, pertanto, nulla hanno a che ulteriormente pretendere l'una dall'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano 1'8.11.2014 tra Parte 1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano