CASS
Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2023, n. 36508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36508 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 'AULA B' Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Dott. UMBERTO BERRINO – Presidente – R.G.N. 4411/2021 Dott. ROSSANA MANCINO – Consigliere – Cron. Dott. GABRIELLA MARCHESE – Consigliere – Rep. Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere – P.U. 10/10/2023 Dott. ANGELO CERULO – Consigliere Rel. – 7/07/2022 Assegno d'invalidità civile. Sopravvenire dei giurisdizione requisiti reddituali. ha pronunciato la seguente Nuova domanda. SENTENZA sul ricorso 4411-2021 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorrente –
contro
RI UC – intimato – per la cassazione della sentenza n. 1939 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 19 ottobre 2020 (R.G.N. 1103/2018). Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere Angelo LO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito, per l'INPS, l'avvocato MANUELA MASSA, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Il signor LU RR ha chiesto di condannare l'INPS a corrispondergli l'assegno d'invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a decorrere dal primo gennaio 2016. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, osservando che l'INPS, con provvedimento non impugnato, aveva riscontrato l'insussistenza del requisito reddituale e che, in considerazione dell'originario diniego, era necessaria la presentazione d'una nuova domanda amministrativa. Il ricorrente non avrebbe potuto dunque beneficiare di una riattivazione dell'iniziale domanda. 2.– Con sentenza n. 1939 del 2020, depositata il 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Roma ha accolto il gravame del signor LU RR e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell'appellante di percepire, a decorrere dal primo gennaio 2016, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e ha condannato l'INPS a corrispondere la prestazione, «oltre i ratei maturati dall'indicata data, maggiorati di interessi legali con decorrenza di legge al saldo». 2.1.– In punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato che il signor RR, dopo il riconoscimento del requisito sanitario all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445- bis cod. proc. civ.), ha chiesto l'erogazione dell'assegno mensile il 20 novembre 2015, con domanda respinta il 15 marzo 2016 per la carenza dei requisiti socio-economici per gli anni 2014 e 2015. - 2 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 L'appellante ha quindi inoltrato, il 20 gennaio 2017, nuova richiesta, attestante la titolarità di tali requisiti a far data dal gennaio 2016. 2.2.– In punto di diritto, i giudici d'appello hanno rilevato che sull'interessato grava soltanto l'onere di presentare la domanda amministrativa di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di esito positivo del procedimento regolato dall'art. 445-bis cod. proc. civ., l'interessato notificherà il decreto di omologa all'Istituto previdenziale, a sua volta tenuto a provvedere, «senza la necessità di ulteriori domande amministrative, alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle relative prestazioni» (pagina 4 della pronuncia d'appello). Allorché l'INPS, dopo la notifica del decreto di omologa, rigetti la domanda per «insussistenza del requisito socio-economico», l'interessato non ha l'onere di presentare una nuova domanda amministrativa al sopraggiungere di tali requisiti. Né giova invocare, in senso contrario, la diversa prassi amministrativa dell'INPS, che non può introdurre nuove cause d'improcedibilità o d'improponibilità. 3.– L'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 3 febbraio 2021 e affidato a un motivo. 4.– Il signor LU RR non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.– Dopo l'infruttuosa trattazione camerale del 22 dicembre 2022, il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2023. - 3 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 6.– Il Pubblico Ministero ha depositato una memoria prima dell'udienza (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso. 7.– La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.), insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia violazione dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, degli artt. 11, 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella 27 febbraio 2009, n. 14. Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare la necessità d'una nuova domanda amministrativa, quando il requisito socio-economico risulti integrato solo dopo la domanda iniziale, conseguentemente respinta. Come si è già statuito in tema di pensione di anzianità e di pensione supplementare, con enunciazioni di principio di portata generale, la domanda amministrativa si atteggerebbe come «elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione» (pagina 6 del ricorso per cassazione). Il diritto di percepire una prestazione assistenziale non potrebbe sorgere in maniera automatica, a prescindere dalla presentazione della domanda. Né si potrebbe qualificare la domanda presentata nel 2017 come un mero riesame della domanda risalente al lontano 2016 (pagina 5 del ricorso per cassazione). L'ordinamento, difatti, non contemplerebbe l'istituto del “riesame” e neppure potrebbe consentire di «tenere aperto sine die un procedimento relativo ad una remota ed infondata domanda già definitivamente respinta» (pagina 6 del ricorso). - 4 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 La necessità d'una nuova domanda si trarrebbe anche dall'art. 35, comma 9, del d.l. n. 207 del 2008, che, in sede di prima liquidazione d'una prestazione previdenziale o assistenziale legata al reddito, prescriverebbe di fare riferimento al reddito dell'anno in corso, dichiarato dall'interessato in via presuntiva proprio al momento della domanda. 2.– Il ricorso è fondato. 2.1.– Nell'individuare la decorrenza dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, la sentenza impugnata reputa superflua la presentazione d'una nuova domanda amministrativa, quando i requisiti socio-economici risultino soddisfatti solo in data posteriore alla presentazione dell'originaria domanda, rigettata per la carenza di tali requisiti. 2.2.– L'assunto della Corte territoriale non può essere condiviso, per le convincenti ragioni illustrate nel ricorso e nella memoria depositata dal Pubblico Ministero in vista dell'udienza. 2.3.– La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socio- economici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza. Al presupposto della pendenza sine die del procedimento amministrativo si affianca il rilievo, egualmente fallace, che la successiva segnalazione del maturare dei requisiti si configuri come un riesame della domanda inoltrata ab origine. Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die. - 5 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 2.4.– La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni richiamate nel ricorso (pagina 9), che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda. La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità. 2.5.– La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti. 2.6.– La mancanza di ogni preventiva verifica su requisiti che si sono perfezionati solo successivamente, in relazione a una prestazione mai riconosciuta, frustrerebbe la ratio che permea la necessità di presentare la domanda amministrativa, ancorando proprio alla domanda, anche per evidenti esigenze di certezza, la decorrenza della prestazione. Come hanno chiarito di recente le sezioni unite di questa Corte, «La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti - 6 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità» (Cass., S.U., 9 maggio 2022, n. 14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione). 2.7.– È la ricostruzione sistematica del dato normativo che avvalora, in ultima analisi, la prospettazione del ricorrente. Nessun rilievo riveste, a tale riguardo, la prassi amministrativa, inidonea a fungere da fonte del diritto e richiamata come elemento di mero rincalzo. 2.8.– Alle medesime conclusioni questa Corte è giunta in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella odierna, concernente il medesimo assegno regolato dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971. A tale riguardo, questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda, «viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa. Condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria» (Cass., sez. VI- L, 24 agosto 2021, n. 23359, menzionata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa). Da tale premessa discende che «il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione» (ordinanza n. 23359 del 2021, cit.). 3.– La sentenza impugnata si è discostata da tali principi e dev'essere, pertanto, cassata, in accoglimento del ricorso. 4.– La causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della fattispecie controversa in conformità al seguente principio di diritto: «Quando l'originaria domanda di assegno mensile (art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. - 7 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 118) sia respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, l'interessato deve proporre una nuova domanda amministrativa, al sopraggiungere di tali requisiti, al fine di consentire l'indispensabile vaglio preventivo su quelli che rappresentano elementi costitutivi di una prestazione mai prima riconosciuta. Il beneficio assistenziale è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, che si configura, al pari delle altre condizioni previste dalla legge, come elemento costitutivo del diritto alla prestazione». Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo LO ER BE - 8 -
contro
RI UC – intimato – per la cassazione della sentenza n. 1939 del 2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 19 ottobre 2020 (R.G.N. 1103/2018). Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere Angelo LO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito, per l'INPS, l'avvocato MANUELA MASSA, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. FATTI DI CAUSA 1.– Il signor LU RR ha chiesto di condannare l'INPS a corrispondergli l'assegno d'invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a decorrere dal primo gennaio 2016. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso, osservando che l'INPS, con provvedimento non impugnato, aveva riscontrato l'insussistenza del requisito reddituale e che, in considerazione dell'originario diniego, era necessaria la presentazione d'una nuova domanda amministrativa. Il ricorrente non avrebbe potuto dunque beneficiare di una riattivazione dell'iniziale domanda. 2.– Con sentenza n. 1939 del 2020, depositata il 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Roma ha accolto il gravame del signor LU RR e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto dell'appellante di percepire, a decorrere dal primo gennaio 2016, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e ha condannato l'INPS a corrispondere la prestazione, «oltre i ratei maturati dall'indicata data, maggiorati di interessi legali con decorrenza di legge al saldo». 2.1.– In punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato che il signor RR, dopo il riconoscimento del requisito sanitario all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445- bis cod. proc. civ.), ha chiesto l'erogazione dell'assegno mensile il 20 novembre 2015, con domanda respinta il 15 marzo 2016 per la carenza dei requisiti socio-economici per gli anni 2014 e 2015. - 2 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 L'appellante ha quindi inoltrato, il 20 gennaio 2017, nuova richiesta, attestante la titolarità di tali requisiti a far data dal gennaio 2016. 2.2.– In punto di diritto, i giudici d'appello hanno rilevato che sull'interessato grava soltanto l'onere di presentare la domanda amministrativa di cui all'art. 20, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102. In caso di esito positivo del procedimento regolato dall'art. 445-bis cod. proc. civ., l'interessato notificherà il decreto di omologa all'Istituto previdenziale, a sua volta tenuto a provvedere, «senza la necessità di ulteriori domande amministrative, alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle relative prestazioni» (pagina 4 della pronuncia d'appello). Allorché l'INPS, dopo la notifica del decreto di omologa, rigetti la domanda per «insussistenza del requisito socio-economico», l'interessato non ha l'onere di presentare una nuova domanda amministrativa al sopraggiungere di tali requisiti. Né giova invocare, in senso contrario, la diversa prassi amministrativa dell'INPS, che non può introdurre nuove cause d'improcedibilità o d'improponibilità. 3.– L'INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, con ricorso notificato il 3 febbraio 2021 e affidato a un motivo. 4.– Il signor LU RR non ha svolto in questa sede attività difensiva. 5.– Dopo l'infruttuosa trattazione camerale del 22 dicembre 2022, il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2023. - 3 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 6.– Il Pubblico Ministero ha depositato una memoria prima dell'udienza (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso. 7.– La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.), insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l'unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'Istituto denuncia violazione dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, degli artt. 11, 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella 27 febbraio 2009, n. 14. Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare la necessità d'una nuova domanda amministrativa, quando il requisito socio-economico risulti integrato solo dopo la domanda iniziale, conseguentemente respinta. Come si è già statuito in tema di pensione di anzianità e di pensione supplementare, con enunciazioni di principio di portata generale, la domanda amministrativa si atteggerebbe come «elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione» (pagina 6 del ricorso per cassazione). Il diritto di percepire una prestazione assistenziale non potrebbe sorgere in maniera automatica, a prescindere dalla presentazione della domanda. Né si potrebbe qualificare la domanda presentata nel 2017 come un mero riesame della domanda risalente al lontano 2016 (pagina 5 del ricorso per cassazione). L'ordinamento, difatti, non contemplerebbe l'istituto del “riesame” e neppure potrebbe consentire di «tenere aperto sine die un procedimento relativo ad una remota ed infondata domanda già definitivamente respinta» (pagina 6 del ricorso). - 4 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 La necessità d'una nuova domanda si trarrebbe anche dall'art. 35, comma 9, del d.l. n. 207 del 2008, che, in sede di prima liquidazione d'una prestazione previdenziale o assistenziale legata al reddito, prescriverebbe di fare riferimento al reddito dell'anno in corso, dichiarato dall'interessato in via presuntiva proprio al momento della domanda. 2.– Il ricorso è fondato. 2.1.– Nell'individuare la decorrenza dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, la sentenza impugnata reputa superflua la presentazione d'una nuova domanda amministrativa, quando i requisiti socio-economici risultino soddisfatti solo in data posteriore alla presentazione dell'originaria domanda, rigettata per la carenza di tali requisiti. 2.2.– L'assunto della Corte territoriale non può essere condiviso, per le convincenti ragioni illustrate nel ricorso e nella memoria depositata dal Pubblico Ministero in vista dell'udienza. 2.3.– La tesi che considera necessaria e sufficiente la sola domanda amministrativa iniziale poggia sul presupposto, sguarnito di un solido supporto normativo, che tale domanda dia l'avvio a un procedimento destinato a perpetuarsi per un tempo indefinito, anche quando la domanda sia respinta per la carenza dei requisiti socio- economici e a tale provvedimento l'interessato abbia prestato acquiescenza. Al presupposto della pendenza sine die del procedimento amministrativo si affianca il rilievo, egualmente fallace, che la successiva segnalazione del maturare dei requisiti si configuri come un riesame della domanda inoltrata ab origine. Da quest'angolo visuale, la domanda che dà impulso all'iniziale procedimento presenterebbe un'efficacia ultrattiva, suscettibile di protrarsi sine die. - 5 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 2.4.– La necessità di una nuova domanda rinviene un'ulteriore conferma, sul piano sistematico, nelle previsioni richiamate nel ricorso (pagina 9), che, in caso di prima liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali correlate al reddito, conferiscono rilievo al reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva al momento della domanda. La nuova domanda è, pertanto, necessaria al fine precipuo di consentire le ineludibili verifiche in ordine a un requisito prima mancante, che assurge a elemento costitutivo indefettibile della prestazione dedotta in causa, senza esaurirsi in una mera condizione di erogabilità. 2.5.– La reiezione, oramai inoppugnabile, dell'originaria domanda, con la conseguente conclusione del procedimento, e il ruolo che tali sopraggiunti requisiti rivestono, di elementi costitutivi della prestazione rivendicata, mai prima vagliati, convergono nel rendere necessaria la presentazione d'una nuova domanda, al sopraggiungere dei requisiti all'inizio carenti. 2.6.– La mancanza di ogni preventiva verifica su requisiti che si sono perfezionati solo successivamente, in relazione a una prestazione mai riconosciuta, frustrerebbe la ratio che permea la necessità di presentare la domanda amministrativa, ancorando proprio alla domanda, anche per evidenti esigenze di certezza, la decorrenza della prestazione. Come hanno chiarito di recente le sezioni unite di questa Corte, «La domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti - 6 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità» (Cass., S.U., 9 maggio 2022, n. 14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione). 2.7.– È la ricostruzione sistematica del dato normativo che avvalora, in ultima analisi, la prospettazione del ricorrente. Nessun rilievo riveste, a tale riguardo, la prassi amministrativa, inidonea a fungere da fonte del diritto e richiamata come elemento di mero rincalzo. 2.8.– Alle medesime conclusioni questa Corte è giunta in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella odierna, concernente il medesimo assegno regolato dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971. A tale riguardo, questa Corte ha rimarcato che, quando i requisiti prescritti dalla legge maturino in data successiva alla presentazione dell'iniziale domanda, «viene in rilievo una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella precedentemente valutata, che richiede un atto di impulso in sede amministrativa. Condizione, poi, di proponibilità dell'eventuale azione in sede giudiziaria» (Cass., sez. VI- L, 24 agosto 2021, n. 23359, menzionata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa). Da tale premessa discende che «il beneficio assistenziale, ricorrendo tutti i presupposti costitutivi, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa e l'istanza medesima vale, al pari delle altre condizioni richieste dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione» (ordinanza n. 23359 del 2021, cit.). 3.– La sentenza impugnata si è discostata da tali principi e dev'essere, pertanto, cassata, in accoglimento del ricorso. 4.– La causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della fattispecie controversa in conformità al seguente principio di diritto: «Quando l'originaria domanda di assegno mensile (art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. - 7 - Numero registro generale 4411/2021 Numero sezionale 4175/2023 Numero di raccolta generale 36508/2023 Data pubblicazione 29/12/2023 118) sia respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, l'interessato deve proporre una nuova domanda amministrativa, al sopraggiungere di tali requisiti, al fine di consentire l'indispensabile vaglio preventivo su quelli che rappresentano elementi costitutivi di una prestazione mai prima riconosciuta. Il beneficio assistenziale è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, che si configura, al pari delle altre condizioni previste dalla legge, come elemento costitutivo del diritto alla prestazione». Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza;
rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo LO ER BE - 8 -