CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 28206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28206 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO RK nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da IR CH di applicazione della continuazione in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (trasporto e cessione di eroina), commesso il 23 marzo :2019 e giudicato con sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona n. 915 del 25.3.2019, irrevocabile 1'11.5.2019, e il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi tra il 29 giugno e il 14 agosto 2018, Penale Sent. Sez. 1 Num. 28206 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 11/01/2023 giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia il 2.12.2021, irrevocabile il 30.12.2021. Con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'unico elemento comune ad entrambi gli episodi criminosi oggetto delle due sentenze era costituito dall'identità delle violazioni, concernenti entrambe la disciplina degli stupefacenti. Per il resto, ha rilevato che i reati erano stati commessi a notevole distanza di tempo (8 mesi), con modalità eterogenee ed in luoghi diversi, sicché ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della continuazione. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Verona con la sentenza 25.3.2019, irrevocabile 1'11.5.2019. 2. Avverso l'ordinanza il CH, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, e specificamente dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in quanto l'istanza formulata dal condannato era ab origine inammissibile, non essendo stata seguita la procedura prevista da tale disposizione. Benché infatti i due reati cui si riferiva l'istanza di riconoscimento della continuazione avessero formato oggetto di due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., su detta istanza il Pubblico ministero non aveva mai espresso il proprio parere. Inoltre, l'istanza non avrebbe recato una esplicita determinazione del quantum di pena richiesta da sottoporre al vaglio di congruità del giudice. L'ordinanza impugnata doveva pertanto ritenersi abnorme e illegale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, non avendo il Tribunale compiutamente esaminato gli elementi processuali allegati dalla difesa a dimostrazione dell'identità del disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Brescia nei limiti di seguito specificati. 2. Preliminarmente si osserva che con il provvedimento impugnato il Tribunale ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata dal CH e, in accoglimento dell'istanza formulata dal Pubblico ministero, ha T contestualmente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza del 25.3.2019 del Tribunale di Verona. Il ricorso proposto dal CH è circoscritto al mancato riconoscimento della continuazione, mentre il provvedimento di revoca della sospensione condizionale, pure contenuto nella richiamata ordinanza, non ha formato oggetto di impugnazione. 3. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, si rileva che la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata dal ricorrente al Tribunale di Brescia aveva ad oggetto i reati giudicati con due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Tale ipotesi è regolata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il quale - come già chiarito da questa Corte - introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep, 2019, Spatola, Rv. 275169 - 01). Detta disposizione stabilisce che il condannato deve concordare con il pubblico ministro l'entità della pena detentiva per poter chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato, col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile, quindi i cinque anni o i due anni nel caso di cui all'articolo 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tali casi il presupposto della riconducibilità dei reati ad un disegno criminoso unitario non è sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, ma è altresì necessario: che tale applicazione sia oggetto di concorde richiesta dall'interessato e del pubblico ministero;
che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione; che la pena complessiva stabilita non superi i limiti dell'art. 444 c.p.p.; che la stessa sia ritenuta congrua dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 - 01; Sez. 1, n. 18233 del 2/4/2014, Costanzo, Rv. 259892; Sez. 1, n. 1749 del 26/4/1993, Imprice, Rv. 194423). In sostanza, l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce in sede esecutiva un meccanismo pattizio analogo a quello previsto per il giudizio di cognizione dall'art. 444 cod. proc. pen., il quale, da un lato implica la necessità dell'adesione del pubblico ministero alla determinazione della pena da applicare a titolo di continuazione, e dall'altro riserva al giudice la facoltà di recepire l'accordo delle parti, ovvero di procedere comunque alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato ove ritenga il dissenso del pubblico ministero ingiustificato, ovvero ancora di rigettare la richiesta. Al giudice è invece precluso di operare di propria iniziativa una determinazione della pena per il reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Questa Corte ha infatti ritenuto che la ratio dell'art. 188 disp. 3 att. cod. proc. pen. sia quella di «consentire un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto in seguito ad una successiva loro pattuizione da valere a fini esecutivi quanto agli effetti del concorso formale o della continuazione» (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, cit.; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, cit.). La violazione del procedimento delineato dall'articolo 188 clisp. att. cod. proc. pen. determina l'illegalità ed abnormità del provvedimento del giudice che ridetermini la pena secondo le regole generali (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, cit.; Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo, Rv. 259892 - 01; Sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, Rv. 256028 - 01; Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, Liberti, Rv. 231261; Sez. 1, n. 29678 del 9/7/2003, Verardi, Rv. 225541). Ne consegue che, benché la legge non stabilisca espressamente alcuna conseguenza per la richiesta proposta senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., essa deve ritenersi inammissibile, perché le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione non ammettono alternative. 3. Nella specie, come puntualmente rilevato dalla parte attraverso l'articolazione di uno specifico motivo di ricorso, lo schema procedimentale dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non è stato osservato, non essendosi il giudice avveduto della inammissibilità della domanda sulla quale il pubblico ministero non aveva espresso il proprio parere. Pertanto, tale inammissibilità deve essere rilevata in questa sede. La sopravvenuta mancanza della domanda, la quale costituisce presupposto della decisione, riconduce il provvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui all'articolo 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che devono essere annullati da questa Corte senza rinvio (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, cit. in motivazione).
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da IR CH di applicazione della continuazione in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (trasporto e cessione di eroina), commesso il 23 marzo :2019 e giudicato con sentenza di applicazione pena del Tribunale di Verona n. 915 del 25.3.2019, irrevocabile 1'11.5.2019, e il reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi tra il 29 giugno e il 14 agosto 2018, Penale Sent. Sez. 1 Num. 28206 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 11/01/2023 giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia il 2.12.2021, irrevocabile il 30.12.2021. Con il provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'unico elemento comune ad entrambi gli episodi criminosi oggetto delle due sentenze era costituito dall'identità delle violazioni, concernenti entrambe la disciplina degli stupefacenti. Per il resto, ha rilevato che i reati erano stati commessi a notevole distanza di tempo (8 mesi), con modalità eterogenee ed in luoghi diversi, sicché ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della continuazione. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Verona con la sentenza 25.3.2019, irrevocabile 1'11.5.2019. 2. Avverso l'ordinanza il CH, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, e specificamente dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., in quanto l'istanza formulata dal condannato era ab origine inammissibile, non essendo stata seguita la procedura prevista da tale disposizione. Benché infatti i due reati cui si riferiva l'istanza di riconoscimento della continuazione avessero formato oggetto di due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., su detta istanza il Pubblico ministero non aveva mai espresso il proprio parere. Inoltre, l'istanza non avrebbe recato una esplicita determinazione del quantum di pena richiesta da sottoporre al vaglio di congruità del giudice. L'ordinanza impugnata doveva pertanto ritenersi abnorme e illegale. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, non avendo il Tribunale compiutamente esaminato gli elementi processuali allegati dalla difesa a dimostrazione dell'identità del disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Brescia nei limiti di seguito specificati. 2. Preliminarmente si osserva che con il provvedimento impugnato il Tribunale ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata dal CH e, in accoglimento dell'istanza formulata dal Pubblico ministero, ha T contestualmente disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza del 25.3.2019 del Tribunale di Verona. Il ricorso proposto dal CH è circoscritto al mancato riconoscimento della continuazione, mentre il provvedimento di revoca della sospensione condizionale, pure contenuto nella richiamata ordinanza, non ha formato oggetto di impugnazione. 3. Così circoscritto l'ambito del presente giudizio, si rileva che la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata dal ricorrente al Tribunale di Brescia aveva ad oggetto i reati giudicati con due sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Tale ipotesi è regolata dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il quale - come già chiarito da questa Corte - introduce un'autonoma disciplina dell'istituto della continuazione (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep, 2019, Spatola, Rv. 275169 - 01). Detta disposizione stabilisce che il condannato deve concordare con il pubblico ministro l'entità della pena detentiva per poter chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato, col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile, quindi i cinque anni o i due anni nel caso di cui all'articolo 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. In tali casi il presupposto della riconducibilità dei reati ad un disegno criminoso unitario non è sufficiente ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione, ma è altresì necessario: che tale applicazione sia oggetto di concorde richiesta dall'interessato e del pubblico ministero;
che, in assenza del precedente requisito, il disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell'esecuzione; che la pena complessiva stabilita non superi i limiti dell'art. 444 c.p.p.; che la stessa sia ritenuta congrua dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138 - 01; Sez. 1, n. 18233 del 2/4/2014, Costanzo, Rv. 259892; Sez. 1, n. 1749 del 26/4/1993, Imprice, Rv. 194423). In sostanza, l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. introduce in sede esecutiva un meccanismo pattizio analogo a quello previsto per il giudizio di cognizione dall'art. 444 cod. proc. pen., il quale, da un lato implica la necessità dell'adesione del pubblico ministero alla determinazione della pena da applicare a titolo di continuazione, e dall'altro riserva al giudice la facoltà di recepire l'accordo delle parti, ovvero di procedere comunque alla unificazione dei reati nei termini indicati dall'interessato ove ritenga il dissenso del pubblico ministero ingiustificato, ovvero ancora di rigettare la richiesta. Al giudice è invece precluso di operare di propria iniziativa una determinazione della pena per il reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Questa Corte ha infatti ritenuto che la ratio dell'art. 188 disp. 3 att. cod. proc. pen. sia quella di «consentire un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto in seguito ad una successiva loro pattuizione da valere a fini esecutivi quanto agli effetti del concorso formale o della continuazione» (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, cit.; Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, cit.). La violazione del procedimento delineato dall'articolo 188 clisp. att. cod. proc. pen. determina l'illegalità ed abnormità del provvedimento del giudice che ridetermini la pena secondo le regole generali (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, cit.; Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, Costanzo, Rv. 259892 - 01; Sez. 1, n. 18794 del 27/03/2013, Dumitru, Rv. 256028 - 01; Sez. 1, n. 12461 del 18/02/2005, Liberti, Rv. 231261; Sez. 1, n. 29678 del 9/7/2003, Verardi, Rv. 225541). Ne consegue che, benché la legge non stabilisca espressamente alcuna conseguenza per la richiesta proposta senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., essa deve ritenersi inammissibile, perché le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione non ammettono alternative. 3. Nella specie, come puntualmente rilevato dalla parte attraverso l'articolazione di uno specifico motivo di ricorso, lo schema procedimentale dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non è stato osservato, non essendosi il giudice avveduto della inammissibilità della domanda sulla quale il pubblico ministero non aveva espresso il proprio parere. Pertanto, tale inammissibilità deve essere rilevata in questa sede. La sopravvenuta mancanza della domanda, la quale costituisce presupposto della decisione, riconduce il provvedimento impugnato nella categoria di quelli non consentiti dalla legge di cui all'articolo 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che devono essere annullati da questa Corte senza rinvio (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, cit. in motivazione).
PQM
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'Il gennaio 2023.