CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18295 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA svolta la relazione dal Consigliere Gabriella Cappello;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18295 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Potenza ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di NO Gerardo, con riferimento alla detenzione da costui subita in carcere in esecuzione di misura cautelare per il reato di cui all'art. 644, c. 5, nn. 2), 3) e 4), cod. pen. e 7 I. 203/1991 (misura annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza delle esigenze cautelari), reato dal quale era stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. 2. La difesa del NO ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 314, cod. proc. pen. e travisamento del fatto, rilevando che la Corte d'appello non avrebbe indicato a quali condotte tenute dal ricorrente sarebbe stata ancorata la colpa grave ostativa o ravvisato il dolo dello stesso. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, rilevando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare gli elementi valorizzati dal giudice della cautela, tralasciando l'analisi delle risultanze dibattimentali, in tal modo sovvertendo il principio che regola la materia, per il quale il giudice della riparazione, con valutazione ex ante e con un ragionamento autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, deve stabilire non se le condotte costituiscano reato, ma se siano state idonee a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. La Corte territoriale ha svolto la sua valutazione, richiamando alcuni elementi valorizzati dal giudice cautelare (dichiarazioni di GU IN sui prestiti ottenuti dal MA attraverso la dazione di somme provenienti da terzi, tra i quali il NO;
comportamento extraprocessuale di quest'ultimo, per avere egli manifestato interessamento t 2 circa le dichiarazioni fatte agli inquirenti da CASILLO SA e preoccupazione per l'arresto del MA;
sua assidua frequentazione con il MA;
contenuto di una intercettazione ambientale, nel corso della quale GU aveva espressamente indicato NO come una delle persone dalle quali MA aveva ricevuto il denaro dato in prestito). Il GU aveva confermato a.dibattimento la circostanza sul prestito ricevuto tramite il MA, cosicché la sigla rinvenuta su alcuni "pizzini" (Ger Ver) era certamente riferibile all'odierno ricorrente. A fronte di tali elementi, la Corte territoriale ha rigettato la domanda di indennizzo ritenendo irrilevante la circostanza della assoluzione del NO in appello. 3. I motivi sono fondati, con la precisazione, riguardo al primo, che il travisamento del fatto non è vizio deducibile in sede di legittimità. In linea generale, deve intanto ribadirsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Infatti, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, ma ciò deve avvenire previo esame di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, sempre che la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808). Ciò al fine di apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che - se adeguata e congrua - è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purché essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue"). Pertanto, può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (sez. 3, n. 39362 del 8/9/2021, Quarta, Rv. 282161, in fattispecie relativa ad affermazioni autoindizianti fatte nel corso di un colloquio registrato da un soggetto all'insaputa del propalante, che, pur non avendo costituito l'elemento decisivo per l'emissione, nei confronti di quest'ultimo, della misura cautelare, aveva comunque fornito riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dall'autore della registrazione). Inoltre, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione, nei confronti dell'interessato, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. 4. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati e le censure colgono nel segno laddove denunciano la violazione del protocollo valutativo previsto nell'art. 314, cod. proc. pen. e il vizio del ragionamento svolto dai giudici territoriali, i quali hanno valutato la sussistenza della condizione negativa costituita dal comportamento dell'interessato in maniera del tutto incoerente con il testo normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità. Nella ordinanza censurata, invero, si rinviene ampio richiamo agli elementi giustificativi della misura, ma in nessun passaggio motivazionale si dà atto delle ragioni della assoluzione del NO, potendo il giudice investito di una domanda ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen. apprezzare tali elementi ai fini del diverso vaglio demandatogli solo ove essi abbiano ricevuto conferma, nella loro storicità, in sede di merito. A tal fine, è del tutto irrilevante il richiamo operato nell'ordinanza a una sentenza di condanna (quella di primo grado), il cui esito è stato ribaltato in sede di gravame. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, nella loro 4 storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. I giudici della riparazione non hanno spiegato quale rilevanza assegnata i giudici dell'assoluzione hanno attribuito ai dati valorizzati nella ordinanza e all'apporto dichiarativo del GU. In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nelle frequentazioni ambigue del NO (nulla viene spiegato, peraltro, in ordine all'esito del procedimento nei confronti dei soggetti con i quali tali frequentazioni sarebbero state intrattenute) o nell'avere egli effettuato le dazioni di denaro al MA, senza nulla aggiungere in ordine alle circostanze in cui esse erano avvenute. 5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio - che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto enunciati - alla Corte d'appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Potenza. Deciso il 4 aprile 2023.
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18295 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 04/04/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Potenza ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di NO Gerardo, con riferimento alla detenzione da costui subita in carcere in esecuzione di misura cautelare per il reato di cui all'art. 644, c. 5, nn. 2), 3) e 4), cod. pen. e 7 I. 203/1991 (misura annullata dal Tribunale del riesame per insussistenza delle esigenze cautelari), reato dal quale era stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. 2. La difesa del NO ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione dell'art. 314, cod. proc. pen. e travisamento del fatto, rilevando che la Corte d'appello non avrebbe indicato a quali condotte tenute dal ricorrente sarebbe stata ancorata la colpa grave ostativa o ravvisato il dolo dello stesso. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione, rilevando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare gli elementi valorizzati dal giudice della cautela, tralasciando l'analisi delle risultanze dibattimentali, in tal modo sovvertendo il principio che regola la materia, per il quale il giudice della riparazione, con valutazione ex ante e con un ragionamento autonomo rispetto a quello del giudice della cognizione, deve stabilire non se le condotte costituiscano reato, ma se siano state idonee a sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni Di Leo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. La Corte territoriale ha svolto la sua valutazione, richiamando alcuni elementi valorizzati dal giudice cautelare (dichiarazioni di GU IN sui prestiti ottenuti dal MA attraverso la dazione di somme provenienti da terzi, tra i quali il NO;
comportamento extraprocessuale di quest'ultimo, per avere egli manifestato interessamento t 2 circa le dichiarazioni fatte agli inquirenti da CASILLO SA e preoccupazione per l'arresto del MA;
sua assidua frequentazione con il MA;
contenuto di una intercettazione ambientale, nel corso della quale GU aveva espressamente indicato NO come una delle persone dalle quali MA aveva ricevuto il denaro dato in prestito). Il GU aveva confermato a.dibattimento la circostanza sul prestito ricevuto tramite il MA, cosicché la sigla rinvenuta su alcuni "pizzini" (Ger Ver) era certamente riferibile all'odierno ricorrente. A fronte di tali elementi, la Corte territoriale ha rigettato la domanda di indennizzo ritenendo irrilevante la circostanza della assoluzione del NO in appello. 3. I motivi sono fondati, con la precisazione, riguardo al primo, che il travisamento del fatto non è vizio deducibile in sede di legittimità. In linea generale, deve intanto ribadirsi che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Infatti, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, un grave quadro indiziario a suo carico, ma ciò deve avvenire previo esame di tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, sempre che la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4, n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808). Ciò al fine di apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che - se adeguata e congrua - è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4, n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purché essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazioni ambigue"). Pertanto, può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà (sez. 3, n. 39362 del 8/9/2021, Quarta, Rv. 282161, in fattispecie relativa ad affermazioni autoindizianti fatte nel corso di un colloquio registrato da un soggetto all'insaputa del propalante, che, pur non avendo costituito l'elemento decisivo per l'emissione, nei confronti di quest'ultimo, della misura cautelare, aveva comunque fornito riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dall'autore della registrazione). Inoltre, è pur sempre necessario che emerga una concausalità rispetto all'adozione, nei confronti dell'interessato, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. 4. Tale verifica, nella specie, non è stata condotta dalla Corte territoriale in maniera coerente ai principi sopra richiamati e le censure colgono nel segno laddove denunciano la violazione del protocollo valutativo previsto nell'art. 314, cod. proc. pen. e il vizio del ragionamento svolto dai giudici territoriali, i quali hanno valutato la sussistenza della condizione negativa costituita dal comportamento dell'interessato in maniera del tutto incoerente con il testo normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità. Nella ordinanza censurata, invero, si rinviene ampio richiamo agli elementi giustificativi della misura, ma in nessun passaggio motivazionale si dà atto delle ragioni della assoluzione del NO, potendo il giudice investito di una domanda ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen. apprezzare tali elementi ai fini del diverso vaglio demandatogli solo ove essi abbiano ricevuto conferma, nella loro storicità, in sede di merito. A tal fine, è del tutto irrilevante il richiamo operato nell'ordinanza a una sentenza di condanna (quella di primo grado), il cui esito è stato ribaltato in sede di gravame. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, nella loro 4 storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. I giudici della riparazione non hanno spiegato quale rilevanza assegnata i giudici dell'assoluzione hanno attribuito ai dati valorizzati nella ordinanza e all'apporto dichiarativo del GU. In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nelle frequentazioni ambigue del NO (nulla viene spiegato, peraltro, in ordine all'esito del procedimento nei confronti dei soggetti con i quali tali frequentazioni sarebbero state intrattenute) o nell'avere egli effettuato le dazioni di denaro al MA, senza nulla aggiungere in ordine alle circostanze in cui esse erano avvenute. 5. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento dell'interessato, ostativo all'insorgenza del diritto azionato, con rinvio per un rinnovato giudizio - che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi di diritto enunciati - alla Corte d'appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Potenza. Deciso il 4 aprile 2023.