Decreto presidenziale 29 novembre 2025
Dispositivo di sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2025, proposto da
La lista “Toscana Rossa” in persona del mandatario elettorale RI Gabriellovic AL, EN TO TU, LA MO BU, in proprio e quale candidata alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Viciconte, Fabio Puliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
il Consiglio Regionale della Toscana, Giunta Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di UC SS LI, non costituito in giudizio;
di AR UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, RO Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
NA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati NA RI, Silvia Santinelli, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Santinelli in Firenze, via Dè Rondinelli n. 2;
per l'accertamento
- previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della pertinente questione di legittimità costituzionale della l.r. Toscana n. 51/2014, della illegittimità delle operazioni di determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste, nonché delle connesse operazioni di redazione del prospetto riepilogativo allegato, di cui al Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, redatto in data 28-29 ottobre 2025, del medesimo Verbale e dei relativi allegati, per la parte in cui, nel determinare la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa" ai fini della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 5%, l'organo temporaneo dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze ha erroneamente ritenuto di non sommare ai voti di lista i voti validi espressi esclusivamente a favore della candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale LA MO BU, unica candidata collegata al suddetto gruppo di liste;
- della conseguente illegittimità dell'esclusione dalla ripartizione dei seggi del gruppo di liste "Toscana Rossa", in ragione del presunto, ma invero non verificatosi mancato superamento della soglia di sbarramento del 5% del totale dei voti espressi a favore dei gruppi di liste circoscrizionali, nonché della correlata mancata attribuzione al medesimo gruppo di liste di un seggio nel Consiglio regionale della Toscana e, dunque, del Verbale di proclamazione degli eletti nella parte e per le ragioni in cui non risulta proclamato alcun consigliere regionale per la lista "Toscana Rossa" e, in particolare, nella parte in cui non è proclamata eletta la candidata LA MO BU e/o altro candidato della medesima lista portante la maggiore cifra elettorale individuale;
nonché per l'annullamento
- dei verbali tutti di proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana (Doc.02), di tutti gli altri atti delle operazioni elettorali ad essi preordinati, connessi e conseguenti e, per quanto possa occorrere, dell'eventuale deliberazione di data e numero non conosciuti di convalida dell'elezione dei consiglieri regionali adottata dal Consiglio regionale della Toscana con conseguente correzione del risultato elettorale nel senso dell'ammissione del gruppo di liste "Toscana Rossa" alla ripartizione dei seggi e della conseguente assegnazione del seggio spettante alla medesima lista, con proclamazione, a modifica dei verbali di proclamazione degli eletti, di LA MO BU e/o, comunque, del candidato della lista "Toscana Rossa" portante la maggiore cifra elettorale individuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Consiglio Regionale della Toscana e della Giunta Regionale della Toscana, e di AR UI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. DO EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno proposto le domande epigrafate avverso le operazioni elettorali del Consiglio Regionale della Toscana.
In sostanza, i ricorrenti assumono che le preferenze espresse dagli elettori solo per la candidata Presidente BU avrebbero dovuto essere automaticamente attribuite anche alla lista Toscana Rossa alla medesima collegata.
Di qui le censure veicolate con il ricorso in esame, che si articolano nella sperimentazione di una interpretazione della legge regionale volta a sostenere che così come le preferenze espresse solo per le liste sono automaticamente attribuite anche al candidato presidente ad esse collegato, nel silenzio della legge, dovrebbe valere anche l’ipotesi inversa e cioè la traslazione dei voti espressi unicamente a un candidato Presidente anche alla lista a esso collegato.
Diversamente, ad avviso dei ricorrenti, la legge regionale sarebbe incostituzionale per lesione del diritto di voto, come declinato nell’art. 48 della Costituzione.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti e, previa notifica del ricorso, in adempimento del relativo incombente disposto dal Presidente della Sezione, si è costituito in giudizio anche il controinteressato UI, che ha chiesto l’estensione della integrazione del contraddittorio anche ad altri candidati eletti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Ha, poi, dispiegato intervento ad opponendum la candidata a consigliere regionale RI.
3. All’udienza del 18 febbraio 2026 parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum della RI per difetto di interesse e la causa, previa discussione, è stata posta in decisione.
4. In via preliminare, l’intervento ad opponendum dispiegato dalla RI va dichiarato ammissibile.
In particolare, la difesa dell’interveniente ha replicato alla eccezione in tal senso formulata dai ricorrenti, assumendo che la RI ha proposto altro ricorso il cui scrutinio sfavorevole potrebbe determinare l’attualizzazione dell’interesse alla reiezione del presente gravame.
Nel predetto contesto, alla RI va riconosciuta la qualifica di controinteressata cd sopravvenuta, individuata nella situazione in cui il controinteresse non esiste ancora al momento della proposizione del ricorso, ma che tuttavia potrebbe venire ad esistenza in un momento successivo ed essere compromesso per effetto dell’accoglimento del ricorso.
In sostanza, non si tratta di un controinteressato “ necessario ”, ma di un soggetto che, al pari del controinteressato pretermesso, sarebbe legittimato alla proposizione dell’opposizione di terzo.
Nei predetti termini, va pertanto dichiarata l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum dispiegato dalla RI.
5. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal controinteressato UI.
In detta prospettiva, deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 130, comma 3, c.p.a., “ Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2: …
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato. ”.
E’ stato precisato che: “ La giurisprudenza – che individua i controinteressati nei candidati eletti che possono ricevere pregiudizio dall’accoglimento del ricorso (cfr. Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4762) – è pressoché univoca nel ritenere che (anche) il ricorso elettorale è ammissibile se notificato ad almeno uno dei controinteressati (così già Cons. Giust. Sic. 15 febbraio 1999 n. 54, nonché, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, tra le altre Cons. Stato, V, 17 marzo 2015, n. 1376 e id., III, 19 febbraio 2018, n. 1067). ”. (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 1 dicembre 2025, n. 9452).
Pertanto “ … parti necessarie del giudizio elettorale nel quale si impugna il verbale di proclamazione degli eletti al consiglio comunale, in posizione di controinteressati, sono i candidati proclamati eletti che siano direttamente e immediatamente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso (così Cons. Stato, V, 26 settembre 2013, n. 4762, cui ha dato seguito T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 01.12.2016, n. 3618; ma cfr. nello stesso senso già Cons. Stato, V, 12 febbraio 2008, n. 496). ” e solo nei confronti dei predetti soggetti va disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 del c.p.a..
5.1 Nel caso di specie, il controinteressato correttamente individuato da parte ricorrente è il candidato eletto nelle liste di opposizione destinato, in ipotesi di accoglimento del ricorso, a cedere il seggio a favore della ricorrente BU, quale candidata presidente della lista “Toscana Rossa”, rimanendo invece consolidata la posizione dei consiglieri regionali eletti nelle liste collegate al Presidente eletto, che hanno beneficiato del premio di maggioranza e che, pertanto, restano intangibili.
6. Ciò posto in via preliminare, il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6.1 Assume in via prioritaria parte ricorrente che: “ l’art. 14, comma 2, stabilisce che, nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato; l’art. 16 regola la cifra elettorale dei gruppi di liste; l’art. 18, comma 1, lett. b), prevede che i gruppi di liste non uniti in coalizione accedano al riparto dei seggi solo se ottengono, su base regionale, almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in favore delle liste. L’Ufficio centrale regionale ha ritenuto che il mancato richiamo, nella legge toscana, dell’ipotesi di voto "solo Presidente" – a differenza della l.r. Veneto n. 5/2012, art. 20, comma 7 – implichi l’impossibilità di imputare tali voti alla lista collegata, trattandosi di effetto di trascinamento "non espressamente previsto ".
Ritiene il Collegio che la predetta mancata previsione costituisca espressione della voluntas legis di non attribuire i voti espressi unicamente per un candidato Presidente anche al gruppo di liste o alla coalizione ad esso collegati e ciò in applicazione del brocardo secondo cui ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit .
Peraltro deve osservarsi che la predetta soluzione interpretativa è avvalorata proprio dal confronto con la legge regionale del Veneto, che regola le consultazioni elettorali di quella Regione, la quale prevede anche i meccanismi di ripartizione in favore delle liste collegate dei voti espressi al solo candidato Presidente.
La mancata regolamentazione di tale aspetto da parte della legge regionale elettorale Toscana costituisce ulteriore indice sintomatico della correttezza dell’interpretazione proposta.
6.2 Deve inoltre rilevarsi che la predetta interpretazione non determina alcun vulnus al diritto di voto costituzionalmente garantito.
Il voto libero, uguale e segreto di cui all’art. 48 della Costituzione non è compromesso dalla legge elettorale della Toscana che, in modo non irragionevole, ha ritenuto di non assegnare automaticamente alle liste collegate i voti espressi solo per il candidato Presidente.
Nella delineata prospettiva, la prospettazione attorea sconta un deficit nella parte in cui dà per scontato che chi voti per un candidato Presidente abbia voluto per ciò solo esprimere una preferenza anche per la lista elettorale che lo sostiene, ma, in realtà, è verosimile anche l’ipotesi contraria per cui l’argomento, pur suggestivo, non prova alcunché.
7. Alla luce di quanto precede, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
8. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AR HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO EL | RO AR HI |
IL SEGRETARIO