TAR Firenze, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 392
TAR
Decreto presidenziale 29 novembre 2025
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TAR
Dispositivo di sentenza 19 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Interpretazione legge regionale e incostituzionalità per lesione diritto di voto

    Il Collegio ritiene che la mancata previsione nella legge regionale toscana di sommare i voti espressi solo per il candidato Presidente alla lista collegata sia espressione della volontà legislativa (ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit). Tale interpretazione è avvalorata dal confronto con la legge regionale del Veneto che prevede tale meccanismo. Si esclude inoltre che tale interpretazione leda il diritto di voto costituzionalmente garantito, poiché non è scontato che chi vota per il Presidente intenda esprimere preferenza anche per la lista.

  • Rigettato
    Mancato superamento soglia di sbarramento del 5%

    La decisione si basa sul rigetto della domanda principale relativa alla sommatoria dei voti, ritenendo infondato il presupposto su cui si basa la censura.

  • Rigettato
    Correzione risultato elettorale e proclamazione candidati

    La domanda di annullamento è rigettata in quanto conseguenza del rigetto delle domande di accertamento preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 21/02/2026, n. 392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 392
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo