CASS
Sentenza 6 dicembre 2021
Sentenza 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2021, n. 45087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45087 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NT, nato a [...] 1'8/02/1973 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 22/10/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui ON NT è stato condannato per il reato di peculato. L'imputato, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Ris.co riscossioni comunali Pescara s.r.1., società incaricata dal Comune di Pianella del servizio di gestione delle entrate comunali in virtù di apposita convenzione, e pertanto nella qualità di incaricato di pubblico servizio, avendo la disponibilità del denaro riscosso per conto del Comune, si sarebbe appropriato della somma di 521.169,94 euro, corrispondente a tributi incassati per conto del Comune e non versati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo sei motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 45087 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/06/2021 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto che, anche nel caso in cui fosse stato provato che l'imputato avesse utilizzato le somme riscosse per conto del Comune per pagare le spese di gestione della società SC, compresi gli emolumenti in suo favore, nondimeno sarebbe configurabile il reato. Assume la difesa che in realtà si sarebbe formato il giudicato sostanziale sul "capo" della sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva ritenuto provato che proprio l'insostenibilità economica dell'attività della SC fosse stata la ragione che aveva reso necessario l'utilizzo da parte del ricorrente dei tributi riscossi, non essendo emerso che l'imputato avesse disposto di dette somme per farne uso personale;
tale elemento, aggiunge il ricorrente, era stato tuttavia valorizzato solo ai fini della dosimetria della pena. Si assume che la Corte avrebbe dovuto considerare al fine di escludere il reato di peculato che l'uso di quelle somme per la sostenibilità della SC costituiva frutto di una convenzione pattuita e quindi non poteva ritenersi che il Comune fosse titolare di quelle somme. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si è ritenuto che non potrebbe escludersi il reato per l'uso alternativo del denaro compiuto nella specie dalla SC, atteso che il denaro riscosso da detta società sarebbe stato già di proprietà del Comune. Secondo il ricorrente, invece, la ritenzione di quelle somme sarebbe stata autorizzata dall'assemblea dei soci della SC e dunque non sarebbero configurabili condotte appropriative;
si fa riferimento, in particolare, all'art. 12 del contratto di servizio concluso tra la stessa società ed il Comune con cui si autorizzava la prima a trattenere dalle somme riscosse un corrispettivo di aggio in determinate percentuali. Solo successivamente il Comune avrebbe revocato il consenso alla compensazione dei propri crediti con quelli della SC pretendendo che tutte le somme incassate fossero a lui rimesse. Le somme ritenute dalla società non potevano considerarsi distratte in quanto detta ritenzione sarebbe stata ab origine contrattualmente legittimata e non poteva essere unilateralmente revocata. Non diversamente sarebbe accaduto per i compensi da lavoro subordinato percepiti dall'imputato, deliberati dall'assemblea, e quindi con voto favorevole dello stesso Comune;
si sarebbe trattato di somme che erano nella disponibilità del dipendente a titolo personale e non per ragioni d'ufficio. Dunque non sarebbe configurabile il peculato né sotto il profilo oggettivo, difettando il momento espropriativo e quello innpropriativo, e neppure sotto quello soggettivo 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto irrilevante a fini della configurazione del reato, la sussistenza 2 di un credito della SC nei riguardi del comune di Pianella e della successiva compensazione con il mancato versamento delle somme riscosse a titolo di tributi. Si fa riferimento agli artt. 52 d. Igs.vo n. 446 del 1997, 113 T.U..E.L. e 5 e 192 del d. Igs.vo n. 5 del 2016; la tesi è che la società in house sarebbe una mera articolazione interna della Pubblica Amministrazione e questa eserciterebbe un "controllo analogo", cioè un rapporto equivalente, ad una relazione di subordinazione gerarchica. La società non sarebbe un soggetto terzo rispetto al Comune;
in tale contesto i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che, in forza dell'autonomia dei due soggetti, sarebbero stati irrilevanti i crediti della concessionaria nei riguardi della concedente con la conseguenza che la prima non avrebbe mai potuto trattenere nei limiti del corrispettivo pattuito gli incassi tributari per operare la compensazione tra crediti. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la prova del mancato versamento da parte della SC al Ccomune della somma di circa 450.000 euro emergesse dalla missiva del 20.4.2013 a firma dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
a fronte di un accusa secondo cui ON si sarebbe appropriato delle somme indicate nella imputazione, dalla sentenza emergerebbe che la SC avrebbe trattenuto nella casse la somma di 450.000 euro. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge nella parte in cui la Corte ha ritenuto di non valutare la configurabilità della scriminante dell'adempimento del dovere;
esclusa l'appropriazione personale, la scriminante in questione sarebbe sussistente in ragione dell'interesse alla prosecuzione dell'attività di riscossione e quindi del servizio pubblico. 3. È pervenuta una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale con cui si reiterano le argomentazioni già sviluppate con il ricorso principale CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Secondo la Corte di appello la condotta appropriativa consisterebbe nel mancato versamento da parte della SC al Comune delle somme riscosse - pari a circa 450.000 euro — e sarebbe comprovata proprio dalla missiva del 20.4.2013, a firma dell'imputato, con cui questi informava l'assemblea dei soci della società e, quindi, lo stesso Comune di Pianella, che le somme riscosse erano state in parte utilizzate per far fronte ai costi sopportati per l'attività della società, atteso che il Comune aveva riconosciuto solo in parte l'agio spettante alla SC e, solo successivamente, sollevato una serie di rilievi all'attività della SC. 3 Ha aggiunto la Corte di appello che anche nel caso in cui fosse ritenuto provato che la SC avesse utilizzato le somme riscosse per conto del Comune di Pianella per pagare le spese di gestione della propria attività, nondimeno il reato sarebbe configurabile giacchè il denaro riscosso dal concessionario sarebbe di proprietà dello stesso Comune e la esistenza di eventuali crediti della SC sarebbe stata irrilevante. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. Al di là dei riferimenti del ricorrente ad inesistenti giudicati sostanziali, la Corte di appello pare non essersi confrontata con l'art.12 del contratto di servizio approvato dal Comune con delibera n. 67 del 13.9.2006 che consentiva espressamente alla società SC di trattenere dal volume lordo complessivo delle entrate riscosse un corrispettivo (aggio) fissato in determinate percentuali. Dunque la SC, e quindi l'imputato, avevano il diritto di trattenere determinate somme;
rispetto a tale dato di presupposizione, la Corte di appello non ha affatto spiegato: a) cosa sia stato trattenuto nella specie dalla SC;
b) se sia stato trattenuto più di quel che la società aveva diritto di trattenere;
c) perché sarebbe configurabile una condotta appropriativa nel caso in cui fosse accertato che la società SC, nel corso del tempo, si limitò a trattenere ciò che il contratto gli consentiva. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata;
il Giudice di rinvio, compiuti gli accertamenti indicati, verificherà se ed in che limiti la condotta attribuita all'imputato assuma rilievo penale, e posto che ne abbia, se essa consista in un fatto appropriativo o distrattivo, e se la stessa sia riconducibile al reato contestato ovvero ad altra fattispecie delittuosa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui ON NT è stato condannato per il reato di peculato. L'imputato, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Ris.co riscossioni comunali Pescara s.r.1., società incaricata dal Comune di Pianella del servizio di gestione delle entrate comunali in virtù di apposita convenzione, e pertanto nella qualità di incaricato di pubblico servizio, avendo la disponibilità del denaro riscosso per conto del Comune, si sarebbe appropriato della somma di 521.169,94 euro, corrispondente a tributi incassati per conto del Comune e non versati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo sei motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 45087 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 08/06/2021 2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte ritenuto che, anche nel caso in cui fosse stato provato che l'imputato avesse utilizzato le somme riscosse per conto del Comune per pagare le spese di gestione della società SC, compresi gli emolumenti in suo favore, nondimeno sarebbe configurabile il reato. Assume la difesa che in realtà si sarebbe formato il giudicato sostanziale sul "capo" della sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva ritenuto provato che proprio l'insostenibilità economica dell'attività della SC fosse stata la ragione che aveva reso necessario l'utilizzo da parte del ricorrente dei tributi riscossi, non essendo emerso che l'imputato avesse disposto di dette somme per farne uso personale;
tale elemento, aggiunge il ricorrente, era stato tuttavia valorizzato solo ai fini della dosimetria della pena. Si assume che la Corte avrebbe dovuto considerare al fine di escludere il reato di peculato che l'uso di quelle somme per la sostenibilità della SC costituiva frutto di una convenzione pattuita e quindi non poteva ritenersi che il Comune fosse titolare di quelle somme. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui si è ritenuto che non potrebbe escludersi il reato per l'uso alternativo del denaro compiuto nella specie dalla SC, atteso che il denaro riscosso da detta società sarebbe stato già di proprietà del Comune. Secondo il ricorrente, invece, la ritenzione di quelle somme sarebbe stata autorizzata dall'assemblea dei soci della SC e dunque non sarebbero configurabili condotte appropriative;
si fa riferimento, in particolare, all'art. 12 del contratto di servizio concluso tra la stessa società ed il Comune con cui si autorizzava la prima a trattenere dalle somme riscosse un corrispettivo di aggio in determinate percentuali. Solo successivamente il Comune avrebbe revocato il consenso alla compensazione dei propri crediti con quelli della SC pretendendo che tutte le somme incassate fossero a lui rimesse. Le somme ritenute dalla società non potevano considerarsi distratte in quanto detta ritenzione sarebbe stata ab origine contrattualmente legittimata e non poteva essere unilateralmente revocata. Non diversamente sarebbe accaduto per i compensi da lavoro subordinato percepiti dall'imputato, deliberati dall'assemblea, e quindi con voto favorevole dello stesso Comune;
si sarebbe trattato di somme che erano nella disponibilità del dipendente a titolo personale e non per ragioni d'ufficio. Dunque non sarebbe configurabile il peculato né sotto il profilo oggettivo, difettando il momento espropriativo e quello innpropriativo, e neppure sotto quello soggettivo 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto irrilevante a fini della configurazione del reato, la sussistenza 2 di un credito della SC nei riguardi del comune di Pianella e della successiva compensazione con il mancato versamento delle somme riscosse a titolo di tributi. Si fa riferimento agli artt. 52 d. Igs.vo n. 446 del 1997, 113 T.U..E.L. e 5 e 192 del d. Igs.vo n. 5 del 2016; la tesi è che la società in house sarebbe una mera articolazione interna della Pubblica Amministrazione e questa eserciterebbe un "controllo analogo", cioè un rapporto equivalente, ad una relazione di subordinazione gerarchica. La società non sarebbe un soggetto terzo rispetto al Comune;
in tale contesto i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che, in forza dell'autonomia dei due soggetti, sarebbero stati irrilevanti i crediti della concessionaria nei riguardi della concedente con la conseguenza che la prima non avrebbe mai potuto trattenere nei limiti del corrispettivo pattuito gli incassi tributari per operare la compensazione tra crediti. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la prova del mancato versamento da parte della SC al Ccomune della somma di circa 450.000 euro emergesse dalla missiva del 20.4.2013 a firma dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
a fronte di un accusa secondo cui ON si sarebbe appropriato delle somme indicate nella imputazione, dalla sentenza emergerebbe che la SC avrebbe trattenuto nella casse la somma di 450.000 euro. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge nella parte in cui la Corte ha ritenuto di non valutare la configurabilità della scriminante dell'adempimento del dovere;
esclusa l'appropriazione personale, la scriminante in questione sarebbe sussistente in ragione dell'interesse alla prosecuzione dell'attività di riscossione e quindi del servizio pubblico. 3. È pervenuta una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale con cui si reiterano le argomentazioni già sviluppate con il ricorso principale CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Secondo la Corte di appello la condotta appropriativa consisterebbe nel mancato versamento da parte della SC al Comune delle somme riscosse - pari a circa 450.000 euro — e sarebbe comprovata proprio dalla missiva del 20.4.2013, a firma dell'imputato, con cui questi informava l'assemblea dei soci della società e, quindi, lo stesso Comune di Pianella, che le somme riscosse erano state in parte utilizzate per far fronte ai costi sopportati per l'attività della società, atteso che il Comune aveva riconosciuto solo in parte l'agio spettante alla SC e, solo successivamente, sollevato una serie di rilievi all'attività della SC. 3 Ha aggiunto la Corte di appello che anche nel caso in cui fosse ritenuto provato che la SC avesse utilizzato le somme riscosse per conto del Comune di Pianella per pagare le spese di gestione della propria attività, nondimeno il reato sarebbe configurabile giacchè il denaro riscosso dal concessionario sarebbe di proprietà dello stesso Comune e la esistenza di eventuali crediti della SC sarebbe stata irrilevante. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. Al di là dei riferimenti del ricorrente ad inesistenti giudicati sostanziali, la Corte di appello pare non essersi confrontata con l'art.12 del contratto di servizio approvato dal Comune con delibera n. 67 del 13.9.2006 che consentiva espressamente alla società SC di trattenere dal volume lordo complessivo delle entrate riscosse un corrispettivo (aggio) fissato in determinate percentuali. Dunque la SC, e quindi l'imputato, avevano il diritto di trattenere determinate somme;
rispetto a tale dato di presupposizione, la Corte di appello non ha affatto spiegato: a) cosa sia stato trattenuto nella specie dalla SC;
b) se sia stato trattenuto più di quel che la società aveva diritto di trattenere;
c) perché sarebbe configurabile una condotta appropriativa nel caso in cui fosse accertato che la società SC, nel corso del tempo, si limitò a trattenere ciò che il contratto gli consentiva. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata;
il Giudice di rinvio, compiuti gli accertamenti indicati, verificherà se ed in che limiti la condotta attribuita all'imputato assuma rilievo penale, e posto che ne abbia, se essa consista in un fatto appropriativo o distrattivo, e se la stessa sia riconducibile al reato contestato ovvero ad altra fattispecie delittuosa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.