TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00393 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00352/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2025, proposto da AN OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 143/2024, depositata il 7.2.2024, passata in giudicato. N. 00352/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa BE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, AN OR ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 143/2024, pubblicata in data 7.2.2024, con la quale il Tribunale ordinario di
Bergamo ha così statuito “ dichiara il diritto di AN OR al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione (dal 2018/19 al 2021/22) e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della medesima la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR, e successivamente, in data 28.1.2026, ha depositato una nota dando atto che “in data 4/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale
d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico l'importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente OR
AN.”
3.- Ciò posto, deve essere anzitutto respinta l'istanza di riunione dei giudizi, posto che tale riunione si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi N. 00352/2025 REG.RIC.
cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, potendosi richiamare al riguardo, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., le considerazioni già svolte nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025, 445/2025.
4.- In secondo luogo, reputa il Collegio che la menzionata dichiarazione dell'Amministrazione depositata il 28.1.2026 sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione. Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore della ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
5.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
6.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, venendo compensate solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento. N. 00352/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE IZ GE RI N. 00352/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00393 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00352/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2025, proposto da AN OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 143/2024, depositata il 7.2.2024, passata in giudicato. N. 00352/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa BE IZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, AN OR ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 143/2024, pubblicata in data 7.2.2024, con la quale il Tribunale ordinario di
Bergamo ha così statuito “ dichiara il diritto di AN OR al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in motivazione (dal 2018/19 al 2021/22) e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della medesima la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio chiedendo la riunione del presente procedimento ad altri – patrocinati dal medesimo studio legale - pendenti dinnanzi a questo TAR, e successivamente, in data 28.1.2026, ha depositato una nota dando atto che “in data 4/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale
d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico l'importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente OR
AN.”
3.- Ciò posto, deve essere anzitutto respinta l'istanza di riunione dei giudizi, posto che tale riunione si presenta priva di qualsiasi effettiva utilità per la decisione dei ricorsi N. 00352/2025 REG.RIC.
cui si riferisce, pregiudicando anzi le esigenze di speditezza del procedimento, potendosi richiamare al riguardo, anche ai sensi dell'art. 74 c.p.a., le considerazioni già svolte nelle sentenze della Sezione nn. 569/2025, 522/2025, 445/2025.
4.- In secondo luogo, reputa il Collegio che la menzionata dichiarazione dell'Amministrazione depositata il 28.1.2026 sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione. Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore della ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
5.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
6.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, venendo compensate solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento. N. 00352/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare alla ricorrente parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE IZ GE RI N. 00352/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO