Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 24719
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, relativa alla cessione di droga, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 cod.proc.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 24719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24719
    Data del deposito : 3 marzo 2016

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