Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, relativa alla cessione di droga, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi individuare il luogo di realizzazione della condotta, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 24719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24719 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
247 1 9 / 1 6 art. 94 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente SENTENZA FRANCESCO MARIA CIAMPIDott. N. 356/2016 - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 2465/2016 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - DANIELE CENCI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LU OL N. IL 22/01/1977 avverso l'ordinanza n. 451/2015 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 15/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Moniewo foll I cuole he dies b iocon l'incompetence ве Топшов 1. Эхов даю я, stat ancillasulle su e v o ilieraton le сочетена её чіткове 1: мела , са tim e v ite alle Rome bille er. рень X Tim ole Repubbled Milano Udit i difensor Avdifere FATTO E DIRITTO 1. LU RO, sottoposto ad indagini in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/1990, ricorre avverso l'ordinanza del 15/12/2015, depositata il 23/12/2015, con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettò il ricorso proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del G.I.P. di Ascoli Piceno del 16/11/2015, con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Con il, primo motivo, denunziante violazione degli artt. 8 e 9 del cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, il ricorrente assume il difetto di competenza per territorio dell'A.G. di Ascoli Piceno, in quanto dalla lettura della incolpazione si aveva modo di apprendere che l'illecita transazione era avvenuta in Milano, città nella quale sarebbe avvenuta anche la consegna dello stupefacente. Con la conseguenza che, applicandosi l'art.8, cod. proc. pen., la competenza per territorio si apparteneva ai giudici di Milano. Erroneo doveva considerarsi il richiamo ai criteri suppletivi di cui al successivo art. 9, ai quali si sarebbe potuto fare ricorso solo laddove non fosse stato possibile individuare il luogo ove si era svolta la prima condotta. In ogni caso, la competenza doveva considerarsi radicata nel capoluogo lombardo o a Lodi, ove sarebbe avvenuto lo scambio;
senza contare che non era stato affatto accertato il trasporto dello stupefacente in quel di Ascoli Piceno.
3. Con il secondo motivo il ricorrente allega vizio motivazionale in questa sede rilevabile in punto di vaglio dei gravi indizi di colpevolezza. Al contrario di quel che veniva affermato nel provvedimento censurato gli indizi di colpevolezza apparivano particolarmente fragili e privi di riscontri di conferma, non portentosi considerare tale il mero scambio di SMS tra il LU ed il coindagato XH. Infine, osserva il ricorrente, doveva considerarsi una mera presunzione l'affermazione secondo la quale, perquisita senza esito l'autovettura sulla quale viaggiava il XH, si era ritenuto che lo stupefacente fosse nascosto all'interno dell'autovettura di KO, non perquisita.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
5. La Corte condivide il ragionamento svolto dal Tribunale per confermare la competenza del Giudice anconetano. Non appare controverso che l'accordo per la cessione dello stupefacente fra il gruppo cedente, orbitante in quel di Milano, del quale faceva parte l'odierno 2 ricorrente, e quello cessionario, facente base a Monteprandone, venne raggiunto per telefono. Da qui, l'impossibilità d'individuare il luogo ove risulta essere stata posta in essere la prima delle condotte addebitate e, quindi, la necessità di far ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9, cod. proc. pen. (in senso conforme, cfr., Cass., Sez. 4, n. 42740 del 18/10/2007, dep. 20/11/2007, Rv. 238305); con la conseguenza che la competenza è stata correttamente individuata nel giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, da individuarsi in Monteprandone, ove giunsero gli acquirenti, recando seco la merce acquistata. Non è condivisibile la prospettazione impugnatoria secondo la quale, poiché non era stato rinvenuto lo stupefacente, l'ultimo luogo di azione od omissione doveva individuarsi in Milano. A parte che il mancato sequestro, come più avanti si dirà, non equivale ad assenza dello stupefacente, appare risolutivo chiarire che l'azione illecita, dandosi per certo che la consegna era comunque avvenuta, si è conclusa proprio a Monteprandone, ove gli acquirenti avevano fatto rientro.
6. Allo stato delle conoscenze ai quali si può attingere in sede di legititmità non è dato riscontrare il grave vizio motivazionale allegato dal ricorrente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale riferisce che da uno scambio di SMS emergeva che l'indagato aveva concordato la partenza degli acquirenti (XH RI e KO CR) per raggiungere, con autovetture separate, il luogo dell'appuntamento a Corsico, stabilito strada facendo, mediante accordi telefonici;
che da scambi successivi si comprende che gli acquirenti (LU RO e LE RP) sarebbero stati raggiunti dai venditori;
che, infine, tornati i cessionari a Monteprandone, da una intercettazione ambientale si ha la conferma dell'avvenuta cessione: XH RI dice a KO, che il LU era rimasto creditore di 25.000 euro. Spiega, inoltre, il Giudice del riesame abbastanza convincentemente la circostanza che la perquisizione di una delle due autovetture utilizzate per la trasferta aveva dato esito negativo, in quanto al controllo era sfuggita l'altra, sulla quale evidentemente si trovava lo stupefacente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma 3/3/2016Così deci SUPREMA Il Cons. est. Il Presidente E T (Giuseppe Grasso) (Francesco Maria Ciampi), R O C I D 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 14 GIU. 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Prosa Gabriella Lamelza