Art. 4.
Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvedera' mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.
Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvedera' mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.