Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 3318
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza per omessa notifica avvisi di accertamento

    Gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati alla de cuius e non impugnati, rendendosi definitivi. La cartella di pagamento, anche in forza della proroga per emergenza sanitaria, risultava tempestiva.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti intimati

    Gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati alla de cuius e non impugnati, rendendosi definitivi. La cartella di pagamento, anche in forza della proroga per emergenza sanitaria, risultava tempestiva.

  • Rigettato
    Inesigibilità dei crediti per scadenza termine decadenziale notifica cartella

    Gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati alla de cuius e non impugnati, rendendosi definitivi. La cartella di pagamento, anche in forza della proroga per emergenza sanitaria, risultava tempestiva.

  • Accolto
    Illegittimità della cartella per parziarietà dei debiti tributari locali

    Gli artt. 752 e 754 c.c. prevedono la parziarietà dei debiti ereditari relativi a tributi locali. L'ente creditore deve rivolgersi a ciascun erede per la sola quota di sua spettanza. La cartella impugnata si riferisce a tributi il cui presupposto è sorto anteriormente all'apertura della successione.

  • Accolto
    Illegittimità della procedura di riscossione per intrasmissibilità delle sanzioni

    L'art. 8 del d.lgs. 472/1997 stabilisce che l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. La cartella impugnata deve essere riformata nel senso della decurtazione della parte sanzionatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 3318
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3318
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo