Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
с.с.63004 REPUBBLI CA ITALIANA IN POPOLO ITA]0 1 7 66/03 O TE SUPREMA DI CASSAZIONE LA T A A Oggetto A I N 0 E A 1 R S C E SEZIONE TRIBUTARIA E . S Tributaria T I N A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 2711/99 Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron. 4060 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere - Rep. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63004 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DELMO SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 117/98 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 2002 12/11/98; 2784 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di L. 21.000.000, a suo dire indebitamente corrisposte all'Ufficio del registro di Roma a titolo di imposta di registro per l'atto di fusione per incorporazione tra la MO s.r.l. e la Nordinvest s.p.a., la prima proponeva ricorso alla Commissione tributaria di I grado di Bolzano. La Commissione accoglieva il ricorso. La decisione era impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione di II grado, che rigettava il gravame argomentando sull'immediata applicabilità, indipendentemente dalla normativa interna di recepimento, della direttiva CEE 17.7.1969 n. 335, che all'art. 7 dispone l'esenzione dall'imposta sui conferimenti degli atti con cui una o più società di capitali conferiscono la totalità dei patrimoni ad una o più società di capitali in via di creazione o già esistenti. Ricorre per cassazione il Ministero delle finanze sulla base di due motivi. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7, 12 della direttiva 69/335/CEE, censura la sentenza impugnata per l'inapplicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, come sostituito dalla dir. 85/303/CEE, per mancanza del requisito per cui il conferimento doveva essere esclusivamente remunerato mediante attribuzione di quote sociali, laddove la MO era già proprietaria del 100% del capitale della società incorporata, e non aveva proceduto ad aumenti. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione del d.m.
5.10.1994 n. 585, censura la sentenza nel capo relativo alle spese di lite, liquidate in importo complessivo superiore agli importi indicati in tariffa. Riguardo al primo motivo, esso risulta inammissibile. I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi. temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 4.6.2001, n. 7521; 5.5.2000, n. 5671). E ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 18.6.2001, n. 8208). Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l'oggetto del contendere era costituito dall'applicabilità immediata della direttiva 69/335/CEE, indipendentemente dalla normativa interna di recepimento. L'inapplicabilità dell'esenzione prevista dalla dir. 85/303/CEE, presuppone - nella prospettazione del ricorrente - la mancanza del requisito della remunerazione del conferimento mediante attribuzione di quote sociali, il che non sarebbe avvenuta nella specie, in cui si assume che la MO era già integralmente proprietaria del capitale della società incorporata, e che non aveva proceduto ad aumenti in occasione della fusione. Si allega dunque una situazione di fatto che non ha costituito oggetto di accertamento nel giudizio di merito. Per di più il ricorso non si dà in alcun modo carico di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, e tanto meno di indicare in quale atto del Lil ricozze giudizio precedenteylo abbia fatto. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Pur essendo vero che il giudice, nella liquidazione delle spese processuali, deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente può liquidare spese, diritti, ed onorari, in un'unica somma, purché abbia cura di specificare in motivazione le componenti dell'importo liquidato. La Commissione tributaria regionale di Bolzano ha liquidato onnicomprensivamente per le spese del giudizio di appello la somma di L.
4.500.000. Tale liquidazione non appare di per sé in violazione della tariffa professionale. Il Ministero delle finanze, peraltro, omette di denunciare il vizio di motivazione nella parte della sentenza in cui si regolano le spese del giudizio. Non v'è luogo a procedere alle spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18.6.2002 IL PRESIDENTE Стисе блестен IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casaro Analb مسلم DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogy 6 FEB 2003 CANCELLIERE C1 E Arnaldo Casano N O lolo Calore fold I Z 6 8 A 0 R 11 A T 5 I S . R A T . A 5 S S L 1 E I R . A E N T