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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2858/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8275/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3074/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 30.4.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 97576 emessa in data 6.3.2025--
- Ente titolare del tributo: Comune di Castellammare di Stabia--
- Concessionario Accertamento e Riscossione: OG spa--
- Data di notifica: 20.3.2025--
- Oggetto: TARI e TARES--
- Anni d'imposta: 2014 - 2018 inclusi--
- Importo: 3.337,52--
--------------------
Assumeva a sostegno:
- che la GE non era legittimata all'emissione dell'atto in quanto non era più Concessionaria del
Servizio di Accertamento e Riscossione per il Comune di Castellammare di Stabia, avendo emesso l'atto ben 4 anni dopo la scadenza del relativo appalto (cessato il 26.5.2021) ed essendo illegittime le delibere con cui il Comune di Castellammare aveva prorogato il contratto di appalto in violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, non essendo state adottate dal Consiglio Comunale bensì con atto dirigenziale senza alcun bando
- la prescrizione quinquennale almeno per part delle pretese
- l'illegittimità dell'atto per la mancata indicazione dell'immobile cui afferivano i tributi pretesi
- la decadenza ex art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 perché la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo
- la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo e della “lista di carico”
- la mancanza di notifica di atti pregressi Si è costituita la OG depositando fascicolo e controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il processo risulta già rinviato (con ordinanza di questo giudice del
15.10.25) su istanza del ricorrente in attesa di pronuncia della S.C. sulla questione della legittimità della proroga delle attività di riscossione ed accertamento in favore di Società di Gestione per la quale sia venuto a scadere l'appalto
Tuttavia ad oggi non è stata fornita ulteriore documentazione circa l'effettiva pendenza del ricorso in questione e pertanto non può concedersi ulteriore rinvio
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento
SULLA LEGITTIMITA' DELLA C.D. Nominativo_1
Sulla proroga fatta al Concessionario scaduto (in attesa dell'espletamento della gara di nuovo affidamento del servizio) si registrano in Dottrina e Giurisprudenza, opinioni e decisioni fra lo ro contrastanti e con vari distinguo.
Ritiene il giudicante che allo stato (e per limitarsi al caso concreto) la proroga disposta debba considerarsi efficace in quanto legittimata innanzitutto da Delibera di Consiglio Comunale (rectius: Delibera del
Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio) che ha espressamente demandato al
Dirigente il potere di adottare gli atti necessari al proseguimento del servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara.
E' vero che il Codice degli Appalti limita la possibilità della c.d. Nominativo_1 a periodi di tempo limitati, tuttavia la validità di una delibera che ecceda i limiti previsti può e deve essere sindacata unicamente dal
G.A., non essendo consentito al Giudice Tributario (come pure al G.O.) di sindacare le scelte fatte dalla P.
A. e nemmeno di disapplicarle, dal momento che l'istituto della disapplicazione opera solo nei rapporti fra privati (in mancanza costituirebbe un modo per aggirare il divieto di ingerenza nell'esercizio del potere da parte dei giudici diversi dal G.A.).
SULLE RESTANTI CENSURE
Premesso quanto sopra va evidenziato che GE, costituendosi, ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi ed interruttivi della prescrizione per tutte le annualità in contestazione (avviso di accertamento notificato “a mani” il 3.2.2020 ed ingiunzine di pagamento notificata sempre “a mani” il 17.9.2022)
Avverso tali atti non risulta proposto ricorso e pertanto le ulteriori censure sono da ritenere inammissibili in quanto dirette a vizi che si riferiscono ab origine alla pretesa tributaria avanzata per il tramite di GE
----------------------
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio, atteso il contrasto che sussiste in tema di legittimità o meno della c.d. Nominativo_1
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8275/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2016
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2017
- INGIUNZIONE n. 97576 TARI 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3074/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 30.4.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso:
- INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 97576 emessa in data 6.3.2025--
- Ente titolare del tributo: Comune di Castellammare di Stabia--
- Concessionario Accertamento e Riscossione: OG spa--
- Data di notifica: 20.3.2025--
- Oggetto: TARI e TARES--
- Anni d'imposta: 2014 - 2018 inclusi--
- Importo: 3.337,52--
--------------------
Assumeva a sostegno:
- che la GE non era legittimata all'emissione dell'atto in quanto non era più Concessionaria del
Servizio di Accertamento e Riscossione per il Comune di Castellammare di Stabia, avendo emesso l'atto ben 4 anni dopo la scadenza del relativo appalto (cessato il 26.5.2021) ed essendo illegittime le delibere con cui il Comune di Castellammare aveva prorogato il contratto di appalto in violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, non essendo state adottate dal Consiglio Comunale bensì con atto dirigenziale senza alcun bando
- la prescrizione quinquennale almeno per part delle pretese
- l'illegittimità dell'atto per la mancata indicazione dell'immobile cui afferivano i tributi pretesi
- la decadenza ex art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 perché la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo
- la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo e della “lista di carico”
- la mancanza di notifica di atti pregressi Si è costituita la OG depositando fascicolo e controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il processo risulta già rinviato (con ordinanza di questo giudice del
15.10.25) su istanza del ricorrente in attesa di pronuncia della S.C. sulla questione della legittimità della proroga delle attività di riscossione ed accertamento in favore di Società di Gestione per la quale sia venuto a scadere l'appalto
Tuttavia ad oggi non è stata fornita ulteriore documentazione circa l'effettiva pendenza del ricorso in questione e pertanto non può concedersi ulteriore rinvio
Nel merito la domanda non può trovare accoglimento
SULLA LEGITTIMITA' DELLA C.D. Nominativo_1
Sulla proroga fatta al Concessionario scaduto (in attesa dell'espletamento della gara di nuovo affidamento del servizio) si registrano in Dottrina e Giurisprudenza, opinioni e decisioni fra lo ro contrastanti e con vari distinguo.
Ritiene il giudicante che allo stato (e per limitarsi al caso concreto) la proroga disposta debba considerarsi efficace in quanto legittimata innanzitutto da Delibera di Consiglio Comunale (rectius: Delibera del
Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio) che ha espressamente demandato al
Dirigente il potere di adottare gli atti necessari al proseguimento del servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara.
E' vero che il Codice degli Appalti limita la possibilità della c.d. Nominativo_1 a periodi di tempo limitati, tuttavia la validità di una delibera che ecceda i limiti previsti può e deve essere sindacata unicamente dal
G.A., non essendo consentito al Giudice Tributario (come pure al G.O.) di sindacare le scelte fatte dalla P.
A. e nemmeno di disapplicarle, dal momento che l'istituto della disapplicazione opera solo nei rapporti fra privati (in mancanza costituirebbe un modo per aggirare il divieto di ingerenza nell'esercizio del potere da parte dei giudici diversi dal G.A.).
SULLE RESTANTI CENSURE
Premesso quanto sopra va evidenziato che GE, costituendosi, ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi ed interruttivi della prescrizione per tutte le annualità in contestazione (avviso di accertamento notificato “a mani” il 3.2.2020 ed ingiunzine di pagamento notificata sempre “a mani” il 17.9.2022)
Avverso tali atti non risulta proposto ricorso e pertanto le ulteriori censure sono da ritenere inammissibili in quanto dirette a vizi che si riferiscono ab origine alla pretesa tributaria avanzata per il tramite di GE
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Per tali motivi il ricorso deve essere respinto
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio, atteso il contrasto che sussiste in tema di legittimità o meno della c.d. Nominativo_1
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)