Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2858
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per mancata legittimazione del concessionario alla riscossione

    La Corte ritiene che la proroga disposta sia efficace, essendo stata legittimata da una delibera del Commissario Straordinario che ha demandato al Dirigente il potere di adottare gli atti necessari al proseguimento del servizio. Il giudice tributario non può sindacare o disapplicare tali scelte.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte rileva che la So.g.e.t. S.p.a. ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) che interrompono la prescrizione per tutte le annualità in contestazione. Non risulta proposto ricorso avverso tali atti.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per mancata indicazione dell'immobile

    La Corte rileva che la So.g.e.t. S.p.a. ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) che interrompono la prescrizione per tutte le annualità in contestazione. Non risulta proposto ricorso avverso tali atti.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 72 d.lgs. 507/1993

    La Corte rileva che la So.g.e.t. S.p.a. ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) che interrompono la prescrizione per tutte le annualità in contestazione. Non risulta proposto ricorso avverso tali atti.

  • Rigettato
    Mancanza di prova dell'esecutività del ruolo e della lista di carico

    La Corte rileva che la So.g.e.t. S.p.a. ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) che interrompono la prescrizione per tutte le annualità in contestazione. Non risulta proposto ricorso avverso tali atti.

  • Rigettato
    Mancanza di notifica di atti pregressi

    La Corte rileva che la So.g.e.t. S.p.a. ha dimostrato l'avvenuta notifica di atti pregressi (avviso di accertamento e ingiunzione di pagamento) che interrompono la prescrizione per tutte le annualità in contestazione. Non risulta proposto ricorso avverso tali atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2858
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2858
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo