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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CE, Presidente
CIAMPI CE IA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230016506713000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:--------------------------
Resistente/Appellato:---------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 16/10/2023 il signor Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n.04720230016506713000, notificata in data 17/07/2023 con cui l'Ufficio, in seguito al controllo ex art. 54 bis del D.P.R. 600/1973, provvedeva al recupero del credito IVA riportato dall'anno precedente (anno
2018), che è stato ridotto da euro 12.132,00 ad euro 5.166,00. L'iscrizione a ruolo ammonta ad euro
6.912,79 a titolo di IVA, nonché sanzioni e interessi, per un totale di euro 9.753,34.
Secondo la parte ricorrente, la rettifica era determinata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto, che per l'anno d'imposta 2018 aveva presentato, in data 05/12/2019, apposita dichiarazione IVA integrativa, da cui emergeva un credito IVA di euro 12.132,00 in luogo di quello (di euro 5.166,00) risultante dalla dichiarazione originaria presentata in data 07/03/2019 (originaria). Nella dichiarazione del 2019 veniva, conseguentemente, riportato il nuovo e maggior credito di euro 12.132,00, che ora per la differenza costituisce oggetto del recupero e iscrizione a ruolo. In seguito alla presentazione dell'istanza di annullamento/sgravio del predetto recupero, l'Ufficio comunicava al ricorrente che la dichiarazione IVA integrativa risultava non acquisita dall'Agenzia e quindi priva di effetti. Il disconoscimento del maggior credito troverebbe, quindi, sarebbe dovuto proprio e solo nella mancata acquisizione della dichiarazione integrativa “a favore” presentata per il periodo d'imposta 2018, ossia quello precedente al 2019 ove il credito veniva riportato. A suo favore, il ricorrente richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che riconosce al contribuente persino il credito maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, purché ne dimostri l'effettiva esistenza/ spettanza (Cass.10290/2022, Cass. 25288/2019, Cass. 31433/2018 e Cass.13902/2023).
Si costituiva l'Ufficio resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da cioncorde richuiestra delle parti il giudiuzio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, stante l'accordo raggiunto, con compensazione intergrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI CE, Presidente
CIAMPI CE IA, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230016506713000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:--------------------------
Resistente/Appellato:---------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 16/10/2023 il signor Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n.04720230016506713000, notificata in data 17/07/2023 con cui l'Ufficio, in seguito al controllo ex art. 54 bis del D.P.R. 600/1973, provvedeva al recupero del credito IVA riportato dall'anno precedente (anno
2018), che è stato ridotto da euro 12.132,00 ad euro 5.166,00. L'iscrizione a ruolo ammonta ad euro
6.912,79 a titolo di IVA, nonché sanzioni e interessi, per un totale di euro 9.753,34.
Secondo la parte ricorrente, la rettifica era determinata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto, che per l'anno d'imposta 2018 aveva presentato, in data 05/12/2019, apposita dichiarazione IVA integrativa, da cui emergeva un credito IVA di euro 12.132,00 in luogo di quello (di euro 5.166,00) risultante dalla dichiarazione originaria presentata in data 07/03/2019 (originaria). Nella dichiarazione del 2019 veniva, conseguentemente, riportato il nuovo e maggior credito di euro 12.132,00, che ora per la differenza costituisce oggetto del recupero e iscrizione a ruolo. In seguito alla presentazione dell'istanza di annullamento/sgravio del predetto recupero, l'Ufficio comunicava al ricorrente che la dichiarazione IVA integrativa risultava non acquisita dall'Agenzia e quindi priva di effetti. Il disconoscimento del maggior credito troverebbe, quindi, sarebbe dovuto proprio e solo nella mancata acquisizione della dichiarazione integrativa “a favore” presentata per il periodo d'imposta 2018, ossia quello precedente al 2019 ove il credito veniva riportato. A suo favore, il ricorrente richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che riconosce al contribuente persino il credito maturato in un'annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, purché ne dimostri l'effettiva esistenza/ spettanza (Cass.10290/2022, Cass. 25288/2019, Cass. 31433/2018 e Cass.13902/2023).
Si costituiva l'Ufficio resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da cioncorde richuiestra delle parti il giudiuzio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, stante l'accordo raggiunto, con compensazione intergrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.