TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 275
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza della sottoscrizione del contratto di soggiorno e incompetenza territoriale

    Il Tribunale ritiene che non possa essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura di ingresso regolare non va a buon fine a causa del rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di sottoscrivere il contratto di soggiorno. L'ingresso in Italia è correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo e non può essere utilizzato per costituire un diverso rapporto o per ottenere un permesso per attesa occupazione in assenza di tale presupposto.

  • Rigettato
    Richiesta di permesso per attesa occupazione

    Il permesso per attesa occupazione non può essere concesso in assenza dei presupposti legali, in particolare quando l'ingresso in Italia è legato a un nulla osta per lavoro stagionale e il datore di lavoro si sottrae all'impegno assunto. La circolare invocata è superata e non può derogare alle disposizioni di legge.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di permesso di soggiorno

    La domanda subordinata non viene esaminata nel dettaglio, ma l'infondatezza del ricorso principale implica il rigetto anche delle domande subordinate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 275
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 275
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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