TAR
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00611/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00275 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00611/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2025, proposto da
HA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Bergamo emesso il 19.12.2024 e notificato il
24.3.2025, Catg. Q2/2/2024/IMM/BG/Rig/1042, con il quale è stata confermata l'archiviazione della domanda del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per N. 00611/2025 REG.RIC.
lavoro stagionale, e di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, con ogni consequenziale statuizione; con ordine alla Questura di Bergamo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione,
o in via subordinata un permesso di soggiorno di altra tipologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale emesso dalla Prefettura di
Napoli e il visto d'ingresso dall'autorità consolare italiana, e ha fatto così regolare ingresso nel territorio nazionale in data 24.12.2022.
Dopo diversi mesi, il 28.7.2023, egli ha presentato alla Questura di Bergamo
(essendosi trasferito in quella provincia dalla Campania) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ma l'istanza è stata archiviata con provvedimento del 27.6.2024 perché ritenuta inammissibile e irricevibile, sia in quanto il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, sia per incompetenza territoriale, atteso che nella richiesta di rilascio del nulla osta era stato indicato che il ricorrente era domiciliato a Giugliano in Campania (NA). N. 00611/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso R.G. n. 636/2024 davanti a questo Tribunale, che, con ordinanza propulsiva 4.9.2024, n. 300, ha accolto la domanda cautelare ritenendo competente a pronunciarsi la Questura di Bergamo, e ha ordinato a tale autorità di riaprire il procedimento consentendo il contradditorio procedimentale con il ricorrente.
A seguito di tale remand, la Questura di Bergamo ha emesso un nuovo provvedimento, datato 20.12.2024, depositato in giudizio il 18.2.2025 e notificato all'interessato il
24.3.2025, di conferma dell'archiviazione, per mancanza della chiusura della procedura flussi lavoro stagionale con contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura.
Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con un distinto ricorso, introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 21.5.2025.
L'Amministrazione si è costituita eccependo la tardività del ricorso, senza svolgere difese nel merito.
Questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 259 del
27.6.2025, non appellata.
Da allora le parti non hanno svolto difese scritte e all'udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato, e per tale ragione si può prescindere dall'eccezione di tardività del medesimo, sollevata dall'Avvocatura dello Stato perché il provvedimento impugnato era stato depositato nell'altro giudizio il 18.2.2025 e, sempre in quella sede, il ricorrente, all'udienza camerale del 26.2.2025, aveva rinunciato alla domanda cautelare, proprio alla luce del nuovo provvedimento, sicché da allora il ricorrente avrebbe avuto conoscenza di quest'ultimo, mentre il ricorso qui in esame è stato notificato solo il 21.5.2025. N. 00611/2025 REG.RIC.
2.- Il ricorrente sostiene di non avere potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro, residente in [...]in Campania (NA), che aveva chiesto il suo ingresso in Italia, sicché egli, arrivato in Italia senza conoscere la lingua, si sarebbe trovato spaesato e costretto a vagabondare per il Paese, fino a quando avrebbe trovato ospitalità a Bergamo presso un conoscente, sig. DE SI.
Notificatagli l'archiviazione dell'istanza, egli si è rivolto all'attuale difensore, che ha chiesto alla Prefettura di Napoli il rilascio di un'attestazione della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumerlo.
Sulla base di ciò, il ricorrente lamenta che non gli sia stato rilasciato un permesso per attesa occupazione, e richiama la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del
20.8.2007.
Afferma di essere stato assunto da giugno a settembre 2024 in un autolavaggio con contratto a tempo parziale.
3.- Il ricorso è infondato, perché non può essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l'ingresso regolare di lavoratori stranieri non va a buon fine a causa del rifiuto, senza alcun giustificato motivo, di sottoscrivere il contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro che ha chiesto il nulla osta.
3.1.- È sufficiente richiamare in proposito quanto di recente affermato da questa
Sezione con sentenza 1.12.2025 n. 1099: «3.4.1. Invero, l'art. 22 del d. lgs. 286/1998, stabilisce che un determinato nulla osta richiesto e poi rilasciato per silenzio assenso, può essere validamente utilizzato soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che l'ha richiesto e il lavoratore che vi è stato nominativamente indicato.
3.4.2. Qualora il datore di lavoro, dopo l'arrivo dello straniero in Italia, si sottragga all'impegno assunto, lo stesso nulla osta non può essere utilizzato dal lavoratore per costituire un diverso rapporto di lavoro, e ancor meno per conseguire un permesso per attesa occupazione, perché appunto l'ingresso in Italia è per legge correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo, e solo a quello; e ciò vale, giova N. 00611/2025 REG.RIC.
precisare, pure nell'ipotesi che il nulla osta venga legittimamente revocato per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le sentenze 2 agosto 2025 n. 733 e 11 aprile 2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare
n. 261 del 2.8.2024, confermata da C.d.S. III, 18 ottobre 2024, n. 3898).
3.4.3. La circostanza che il lavoratore straniero sia incolpevole della situazione determinatasi non è peraltro significativo, essendo qui rilevante la legalità obiettiva della sua posizione e non l'assenza di dolo o di colpa (del resto praticamente indimostrabili). Né, va soggiunto, può invocarsi il suo affidamento, giacché la disciplina vigente non garantisce affatto allo straniero che, una volta giunto pur legalmente in Italia, gli sarà assicurato comunque di permanervi finché non regolarizzerà la sua posizione, e che di ciò si farà carico l'Amministrazione; è invece previsto invece, come già si è detto, che solo da quel determinato datore di lavoro lo straniero dovrà essere assunto con un regolare contratto, se vorrà poi ottenere un permesso di soggiorno, che deve essere coerente con i termini dell'assunzione, ma ciò, a contrario, comporta che venendo a mancare questi elementi – ed è ragionevolmente possibile che ciò avvenga, per le ragioni più svariate - non avrà titolo a ottenere un permesso di soggiorno.
3.4.4. Tanto è ulteriormente confermato dall'art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore». N. 00611/2025 REG.RIC.
3.2.- Va poi ribadito quanto rilevato da questa Sezione nella citata sentenza 733/2025,
a proposito della richiesta di nulla osta in assenza dei requisiti di legge, ma con considerazioni che possono estendersi all'analoga situazione di nulla osta richiesto da un datore di lavoro che poi si rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore:
“estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge [o, si aggiunga, in assenza di una reale volontà di assumere il lavoratore], ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all'art. 22, comma
5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere
l'onere economico derivante dall'assunzione [o, si aggiunga, che non hanno alcuna reale necessità di assumere il lavoratore], a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro [o, si aggiunga, dell'indisponibilità ad assumerli del datore di lavoro che ne aveva chiesto l'ingresso in Italia], e dunque non meritevoli di tutela)”. N. 00611/2025 REG.RIC.
3.3.- La circolare ministeriale 3836 del 20.8.2007, invocata dal ricorrente e in numerosi altri ricorsi contenenti analoga doglianza di mancato rilascio del permesso per attesa occupazione, oltre a non essere vincolante, è superata, poiché nei diciott'anni che sono trascorsi dalla sua emanazione la disciplina di legge è mutata, come ha confermato lo stesso Ministero dell'Interno, che quella circolare aveva emanato. Difatti il precedente di questa Sezione del 29.10.2025 n. 968 ha dato atto che, in quel giudizio, il Ministero aveva depositato una sua nota (della quale non risultava la data, ma successiva al 14.8.2025) in cui affermava che:
- il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconosciuto esclusivamente nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, oppure nell'ipotesi di mancata instaurazione iniziale del rapporto di lavoro per “cause oggettive, documentate e non imputabili al lavoratore (es. chiusura delle attività o impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro)”;
- la circolare 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge e comunque “le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella circolare”.
Nel caso in esame la procedura per l'ingresso regolare del ricorrente non si è conclusa non per una causa sopravvenuta oggettiva, ma per una scelta soggettiva del datore di lavoro richiedente, il quale si è reso indisponibile ad assumere il lavoratore di cui aveva chiesto l'ingresso in Italia.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in misura che tiene conto del fatto che l'Amministrazione non si è difesa nel merito, ma ha solo eccepito la tardività del ricorso.
5.- L'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta dalla competente Commissione con decreto n. 38 del 15.7.2025 per manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 126, 1° comma, D.P.R. 115/2012, senza che N. 00611/2025 REG.RIC.
il ricorrente abbia riproposto l'istanza al Collegio ai sensi dell'art. 126, comma 3,
D.P.R. cit., sicché non v'è luogo a provvedere sulla stessa da parte del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
SA FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA FE GE BB N. 00611/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/02/2026
N. 00275 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00611/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2025, proposto da
HA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona rispettivamente del Ministro
e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Bergamo emesso il 19.12.2024 e notificato il
24.3.2025, Catg. Q2/2/2024/IMM/BG/Rig/1042, con il quale è stata confermata l'archiviazione della domanda del ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per N. 00611/2025 REG.RIC.
lavoro stagionale, e di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, con ogni consequenziale statuizione; con ordine alla Questura di Bergamo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione,
o in via subordinata un permesso di soggiorno di altra tipologia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SA FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale emesso dalla Prefettura di
Napoli e il visto d'ingresso dall'autorità consolare italiana, e ha fatto così regolare ingresso nel territorio nazionale in data 24.12.2022.
Dopo diversi mesi, il 28.7.2023, egli ha presentato alla Questura di Bergamo
(essendosi trasferito in quella provincia dalla Campania) domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ma l'istanza è stata archiviata con provvedimento del 27.6.2024 perché ritenuta inammissibile e irricevibile, sia in quanto il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione, sia per incompetenza territoriale, atteso che nella richiesta di rilascio del nulla osta era stato indicato che il ricorrente era domiciliato a Giugliano in Campania (NA). N. 00611/2025 REG.RIC.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso R.G. n. 636/2024 davanti a questo Tribunale, che, con ordinanza propulsiva 4.9.2024, n. 300, ha accolto la domanda cautelare ritenendo competente a pronunciarsi la Questura di Bergamo, e ha ordinato a tale autorità di riaprire il procedimento consentendo il contradditorio procedimentale con il ricorrente.
A seguito di tale remand, la Questura di Bergamo ha emesso un nuovo provvedimento, datato 20.12.2024, depositato in giudizio il 18.2.2025 e notificato all'interessato il
24.3.2025, di conferma dell'archiviazione, per mancanza della chiusura della procedura flussi lavoro stagionale con contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno presso la competente Prefettura.
Il ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con un distinto ricorso, introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 21.5.2025.
L'Amministrazione si è costituita eccependo la tardività del ricorso, senza svolgere difese nel merito.
Questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 259 del
27.6.2025, non appellata.
Da allora le parti non hanno svolto difese scritte e all'udienza pubblica del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato, e per tale ragione si può prescindere dall'eccezione di tardività del medesimo, sollevata dall'Avvocatura dello Stato perché il provvedimento impugnato era stato depositato nell'altro giudizio il 18.2.2025 e, sempre in quella sede, il ricorrente, all'udienza camerale del 26.2.2025, aveva rinunciato alla domanda cautelare, proprio alla luce del nuovo provvedimento, sicché da allora il ricorrente avrebbe avuto conoscenza di quest'ultimo, mentre il ricorso qui in esame è stato notificato solo il 21.5.2025. N. 00611/2025 REG.RIC.
2.- Il ricorrente sostiene di non avere potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro, residente in [...]in Campania (NA), che aveva chiesto il suo ingresso in Italia, sicché egli, arrivato in Italia senza conoscere la lingua, si sarebbe trovato spaesato e costretto a vagabondare per il Paese, fino a quando avrebbe trovato ospitalità a Bergamo presso un conoscente, sig. DE SI.
Notificatagli l'archiviazione dell'istanza, egli si è rivolto all'attuale difensore, che ha chiesto alla Prefettura di Napoli il rilascio di un'attestazione della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumerlo.
Sulla base di ciò, il ricorrente lamenta che non gli sia stato rilasciato un permesso per attesa occupazione, e richiama la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del
20.8.2007.
Afferma di essere stato assunto da giugno a settembre 2024 in un autolavaggio con contratto a tempo parziale.
3.- Il ricorso è infondato, perché non può essere concesso un permesso per attesa occupazione quando la procedura per l'ingresso regolare di lavoratori stranieri non va a buon fine a causa del rifiuto, senza alcun giustificato motivo, di sottoscrivere il contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro che ha chiesto il nulla osta.
3.1.- È sufficiente richiamare in proposito quanto di recente affermato da questa
Sezione con sentenza 1.12.2025 n. 1099: «3.4.1. Invero, l'art. 22 del d. lgs. 286/1998, stabilisce che un determinato nulla osta richiesto e poi rilasciato per silenzio assenso, può essere validamente utilizzato soltanto per instaurare un rapporto di lavoro tra il datore che l'ha richiesto e il lavoratore che vi è stato nominativamente indicato.
3.4.2. Qualora il datore di lavoro, dopo l'arrivo dello straniero in Italia, si sottragga all'impegno assunto, lo stesso nulla osta non può essere utilizzato dal lavoratore per costituire un diverso rapporto di lavoro, e ancor meno per conseguire un permesso per attesa occupazione, perché appunto l'ingresso in Italia è per legge correlato alla stipula di un determinato rapporto lavorativo, e solo a quello; e ciò vale, giova N. 00611/2025 REG.RIC.
precisare, pure nell'ipotesi che il nulla osta venga legittimamente revocato per il difetto originario dei requisiti, come più volte affermato da questa Sezione (cfr. le sentenze 2 agosto 2025 n. 733 e 11 aprile 2025 n. 318, nonché l'ordinanza cautelare
n. 261 del 2.8.2024, confermata da C.d.S. III, 18 ottobre 2024, n. 3898).
3.4.3. La circostanza che il lavoratore straniero sia incolpevole della situazione determinatasi non è peraltro significativo, essendo qui rilevante la legalità obiettiva della sua posizione e non l'assenza di dolo o di colpa (del resto praticamente indimostrabili). Né, va soggiunto, può invocarsi il suo affidamento, giacché la disciplina vigente non garantisce affatto allo straniero che, una volta giunto pur legalmente in Italia, gli sarà assicurato comunque di permanervi finché non regolarizzerà la sua posizione, e che di ciò si farà carico l'Amministrazione; è invece previsto invece, come già si è detto, che solo da quel determinato datore di lavoro lo straniero dovrà essere assunto con un regolare contratto, se vorrà poi ottenere un permesso di soggiorno, che deve essere coerente con i termini dell'assunzione, ma ciò, a contrario, comporta che venendo a mancare questi elementi – ed è ragionevolmente possibile che ciò avvenga, per le ragioni più svariate - non avrà titolo a ottenere un permesso di soggiorno.
3.4.4. Tanto è ulteriormente confermato dall'art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall'origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore». N. 00611/2025 REG.RIC.
3.2.- Va poi ribadito quanto rilevato da questa Sezione nella citata sentenza 733/2025,
a proposito della richiesta di nulla osta in assenza dei requisiti di legge, ma con considerazioni che possono estendersi all'analoga situazione di nulla osta richiesto da un datore di lavoro che poi si rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore:
“estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l'aggiramento delle regole sull'ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un'impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l'assenza dei requisiti di legge [o, si aggiunga, in assenza di una reale volontà di assumere il lavoratore], ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all'art. 22, comma
5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso. In questo modo si incentiverebbe la presentazione di richieste di nulla osta da parte di imprenditori che non sono in grado di sostenere
l'onere economico derivante dall'assunzione [o, si aggiunga, che non hanno alcuna reale necessità di assumere il lavoratore], a scapito sia degli imprenditori realmente bisognosi di manodopera straniera e in grado di retribuirla adeguatamente (i quali in questo modo si vedrebbero “sottrarre” le limitate quote disponibili stabilite col decreto flussi), sia degli stessi stranieri che vengono attirati in Italia con la prospettiva di un'assunzione che poi si rivela essere un miraggio (quando non siano essi stessi consapevoli dell'insussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro [o, si aggiunga, dell'indisponibilità ad assumerli del datore di lavoro che ne aveva chiesto l'ingresso in Italia], e dunque non meritevoli di tutela)”. N. 00611/2025 REG.RIC.
3.3.- La circolare ministeriale 3836 del 20.8.2007, invocata dal ricorrente e in numerosi altri ricorsi contenenti analoga doglianza di mancato rilascio del permesso per attesa occupazione, oltre a non essere vincolante, è superata, poiché nei diciott'anni che sono trascorsi dalla sua emanazione la disciplina di legge è mutata, come ha confermato lo stesso Ministero dell'Interno, che quella circolare aveva emanato. Difatti il precedente di questa Sezione del 29.10.2025 n. 968 ha dato atto che, in quel giudizio, il Ministero aveva depositato una sua nota (della quale non risultava la data, ma successiva al 14.8.2025) in cui affermava che:
- il permesso di soggiorno per attesa occupazione è riconosciuto esclusivamente nei casi di cessazione di un rapporto di lavoro già instaurato, oppure nell'ipotesi di mancata instaurazione iniziale del rapporto di lavoro per “cause oggettive, documentate e non imputabili al lavoratore (es. chiusura delle attività o impossibilità sopravvenuta del datore di lavoro)”;
- la circolare 3836 del 20.8.2007 non può derogare alle disposizioni di legge e comunque “le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 hanno ridefinito in via normativa la materia, prevalendo rispetto alle indicazioni contenute nella circolare”.
Nel caso in esame la procedura per l'ingresso regolare del ricorrente non si è conclusa non per una causa sopravvenuta oggettiva, ma per una scelta soggettiva del datore di lavoro richiedente, il quale si è reso indisponibile ad assumere il lavoratore di cui aveva chiesto l'ingresso in Italia.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in misura che tiene conto del fatto che l'Amministrazione non si è difesa nel merito, ma ha solo eccepito la tardività del ricorso.
5.- L'istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta dalla competente Commissione con decreto n. 38 del 15.7.2025 per manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell'art. 126, 1° comma, D.P.R. 115/2012, senza che N. 00611/2025 REG.RIC.
il ricorrente abbia riproposto l'istanza al Collegio ai sensi dell'art. 126, comma 3,
D.P.R. cit., sicché non v'è luogo a provvedere sulla stessa da parte del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE BB, Presidente
SA FE, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA FE GE BB N. 00611/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO