Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2024, n. 45578
CASS
Sentenza 11 dicembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Avvocato intercettato, senza mandato difensivo nessuna tutela (Cass. 45578/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024

    Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2024, n. 45578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45578
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo