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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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- 1. Avvocato intercettato, senza mandato difensivo nessuna tutela (Cass. 45578/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024
Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2024, n. 45578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45578 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GIUDICE RAFFAELE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 11/07/2024 EL Trib. LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione EL Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
Udito il Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso;
Uditi i difensori, avv. IGNAZIO DANZUSO e NICOLA CAPOZZOLI, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E impugnata l'ordinanza EL 11/07/2024 con la quale il Tribunale EL Riesame di AN ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P.EL Tribunale di AN, in data 30/05/2024 che ha applicato nei confronti di Giudice Raffaele la misura ELla custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di concorso esterno in associazione per ELinquere di tipo mafioso ( capo 1) per avere posto la propria attività imprenditoriale a disposizione EL clan e(/ Penale Sent. Sez. 5 Num. 45578 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 08/11/2024 capeggiato da RE NU, ritenuto articolazione di Cosa Nostra, concludendo un accordo sinallagmatico produttivo di vantaggi ingiusti. Il provvedimento impugnato si è soffermato, innanzitutto, sulla figura criminale di RE NU e sulla sua ascesa criminale, ricostruita con il richiamo ELle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia secondo i quali il RE aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi Carbonaro-Dominante, e con l'utilizzo di capitali di origine illecita. Nel corso EL tempo il medesimo aveva rafforzato il suo ruolo rivelando una grande capacità di stabilire relazioni paritarie con figure chiave ELla criminalità locale, divenendo un punto di riferimento per il contesto di OR ( in tal senso venendo anche richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LI Alfredo) coagulando attorno a sé un nuovo gruppo criminale, e capace di interfacciarsi in modo paritario con altri esponenti mafiosi quali AL RE, allora reggente ELla famiglia di cosa nostra catanese AN Ercolano, oltreché con esponenti ELla famiglia mafiosa di TA e con la ST di OR. È stata, altresì, ritenuta indicativa EL "carisma mafioso" di RE NU anche la vicenda relativa alla detenzione in carcere di RE RI ( nei cui confronti l'ostilità degli altri carcerati veniva meno a seguito ELl'intervento degli "amici di AN", conv. EL 27.10.2021) oltre che le conversazioni EL AL AN EL 14/08/2021 e EL 05/11/2021, parimenti ritenute indicative di uno spessore mafioso EL RE NU. Inoltre, dopo che, con decreto ELla Corte di appello di AN, EL 22/10/2022, era divenuta definitiva la confisca ELla società OR PA e di altre imprese di imballaggi riferibili a RE NU ( già sotto sequestro e in amministrazione giudiziaria fin dal 24/01/2019), nonostante tali misure è stata registrata una persistente operatività EL RE NU e dei suoi sodali nel medesimo settore economico, in quanto di rilievo per il controllo EL territorio e per la percezione di utili destinati ai medesimi componenti EL sodalizio. In tale contesto si è inserita l'attività svolta dal Giudice Raffaele il quale, secondo la ricostruzione EL giudice cautelare, ha stretto un accordo illecito con il RE NU e con AL RE, esponente mafioso di spicc:o catanese, con reciproci vantaggi. 2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola due motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, deducendo l'inutilizzabilità ELla conversazione telefonica intercorsa in data 22/04/2019 (n. 2385) tra il ricorrente e l'avvocato Ignazio DAnzuso. Rileva che la sentenza richiamata dal Tribunale EL riesame ( Sez. 5 n. 42854 EL 25/09/2014) avrebbe dovuto condurre a diversa conclusione in quanto relativa a fattispecie in cui il legale risultava indagato per 2 concorso esterno in associazione mafiosa ed egli stesso era intercettato: la conversazione era stata ritenuta utilizzabile tenuto conto ELla familiarità e confidenzialità EL rapporto esistente fra gli interlocutori, mentre nel caso di specie non esisteva alcun rapporto di familiarità e di confidenzialità. Anche l'altra sentenza di questa Corte, richiamata dal Tribunale EL riesame, riguardava un caso diverso da quello in esame;
invoca l'applicazione EL principio stabilito da questa Corte (con sentenza n. 32905 EL 2020) per il quale il divieto di intercettazioni è operante anche indipendentemente da uno specifico e formale mandato, quando l'esistenza di un mandato possa desumersi dalla natura stessa ELle conversazioni. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'attualità e concretezza ELle esigenze cautelari, in quanto i rapporti tra il ricorrente e RE NU risalivano al 2019, pur se formalmente contestati fino al 2021.La motivazione EL provvedimen1:o impugnato è, altresì, illogica e contraddittoria anche sotto il profillo ELl'adeguatezza ELla misura. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. I difensori hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso. Considerato in diritto 1. È manifestamente infondata la censura posta a fondamento EL primo motivo di ricorso con il quale il difensore, avv. Ignazio Danzuso, contesta l'utilizzabilità ELla conversazione n. 2385 EL 22/04/2019 intercorsa tra il ricorrente e se stesso. A mente ELl'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni ELle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione EL loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati». Secondo il costante insegnamento ELla giurisprudenza di legittimità il divieto di utilizzazione dei risultati ELle intercettazioni, stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen., è posto, tra gli altri, a tutela ELl'avvocato (come degli altri soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen.) e ELl'esercizio ELla sua funzione, ancorché non formalizzato in un mandato professionale, purché detto esercizio sia causa ELla conoscenza EL fatto, ben potendo un avvocato venire a conoscenza, in ragione ELla sua professione, di fatti relativi ad un soggetto EL 3 quale non sia difensore. Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione ELla professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta (Sez. 5 - , n. 31548 EL 24/06/2021,Rv. 281685 - 01; Sez. 5, n. 17979 EL 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255516 che ha censurato la decisione EL giudice di merito il quale era pervenuto alla conclusione ELl'utilizzabilità dei risultati ELle intercettazioni ELle conversazioni ELl'imputato con un avvocato, distinguendo tra fatti conosciuti da quest'ultimo in quarto difensore in un procedimento civile e fatti di cui avrebbe conosciuto come amic:o, esulanti dal divieto in questione, non considerando che la ragione ELla conoscenza di detti fatti era pur sempre data dal rivestire la qualità di avvocato e che proprio in quanto tale egli forniva consigli all'imputato). Per converso il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione ELla professione dalle stesse esercitata (Sez. 6, n. 18638 EL 17/03/2015, Bellocco, Rv. 263548). 1.2.11 provvedimento impugnato si colloca nel solco EL superiore insegnamento avendo considerato, nel ritenere infondata analoga eccezione difensiva, che: all'epoca ELla conversazione, non risultava rilasciato in favore ELl'avv. Danzuso alcun mandato difensivo, che sarebbe stato conferito cinque anni dopo;
al momento ELl'attività captativa Giudice Raffaele era solo persona offesa, in relazione al tentato omicidio perpetrato in suo danno da RE NU, e, comunque, dal tenore ELla conversazione doveva desumersi che il medesimo si rivolgesse all'avv. Danzuso non come al proprio difensore. Il divieto di utilizzazione ELle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi ELl'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. Il precedente richiamato dalla difesa ( Sez. 2, n. 32905 EL 30/10/2020, Rv. 280233 - 01 secondo cui « Per l'operatività EL divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non è necessario che lo svolgimento ELl'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen, potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa ELle conversazioni») non è pertinente al caso in esame, presupponendo comunque 4 che la conversazione, di cui si chiede l'inutilizzabilità, sia pertinente rispetto ad un ( possibile) mandato fiduciario, eventualmente anche non conferito, nel senso che la causa stessa ELla dichiarazione oggetto ELla conversazione intercettata sia riconducibile all'attività professionale svolta da uno degli interlocutori. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non chiedeva alcun consiglio e, d'all:ra parte, il suo interlocutore non esprimeva alcun parere limitandosi a recepire in modo neutro il contenuto ELl'informazione, senza manifestare alcun interesse alla rivelazione. Peraltro anche il tenore letterale ELla conversazione in questione, per come riportata nel provvedimento impugnato, non fornisce alcun appiglio per ritenere il contenuto ELl'esternazione effettuata dal Giudice riconducibile all'attività professionale espletata dal suo interlocutore.. 2.È inammissibile il secondo motivo. Senza contestare la consistenza degli elementi indiziari a carico in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., la difesa deduce l'insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, rilevando la sussistenza di elementi di una condotta perpetrata fino al 2019 e non già "fino al 2021". 2.1. L'art. 275 cod. proc.pen., comma 3, come è noto, prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale, quanto alla sussistenza ELle esigenze cautelari. Tale presunzione opera anche nel caso di contestazione avente ad oggetto il concorso esterno nell'associazione mafiosa e può essere superata soltanto attraverso una valutazione prognostica, ancorata a dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, ELla ripetibilità ELla situazione che ha dato luogo al contributo ELl'extraneus alla vita ELla consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, ELla persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione EL vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 EL 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900; Sez. 2, n. 32004 EL 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209; contra Sez. 1, n. 10946 EL 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280757 — 01). Sotto il profilo ELl'attualità ELle esigenze cautelari, inoltre, il requisito previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel ELitto e richiede, invece, da parte EL giudice ELla cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata ELla fattispecie concreta, che tenga conto ELle modalità realizzative ELla condotta, ELla personalità EL soggetto e EL contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza ( Sez. 5, n. 12869 EL 20/01/2022, Rv. 282991-01;.Sez. 5, Sentenza n. 11250 EL 5 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 14840 EL 22/01/2020, Rv. 279122;Sez. 5, Sentenza n. 33004 EL 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 EL 24/11/2020, dep. 2021, Ftv. 280566) Il giudizio prognostico deve fondarsi unicamente sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e ELle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e tenendo, altresì, conto ELla lontananza nel tempo dei fatti-reato per cui è emessa misura cautelare 2.2.La doglianza non si confronta con le superiori indicazioni ermeneutiche e con la motivazione EL provvedimento impugnato che ha evidenziato lo spessore degli elementi indiziari acquisiti nei confronti EL ricorrente, in ordine ad un accordo sinallagmatico stretto con RE NU e con AL RE ( reggente ELla famiglia AN di AN) da cui sono derivati vantaggi reciproci e protratti nel tempo e da cui sono stati ricavati elementi di valutazione per il giudizio di concretezza ELle esigenze cautelari, alla stregua ELla previsione contenuta nell'art. 274, comma 1 lett. c). 2.3. Il provvedimento impugnato, in particolare, ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti relativamente alla operatività di un gruppo criminale, operante in OR, facente capo a RE NU e collegato a Cosa Nostra catanese e all'attività svolta in tale contesto dal ricorrente il quale si era rivolto a RE NU quale intermediario per l'acquisto illecito di gasolio, sottratto all'accertamento e al pagamento ELl'accisa, pervenendo alla stipula di un accordo con RE NU ed altri esponenti ELla famiglia mafiosa AP di AN ( e EL AL in particolare), con previsione che una quota dei guadagni avrebbe dovuto essere ripartita con questi ultimi;
dopo alcuni ritardi nei pagamenti RE NU aveva sparato un colpo di arma da fuoco nei confronti EL Giudice ( conv. EL 18/04/2019 per non "perdere l'amicizia"), venendo arrestato. Le conversazioni captate hanno, altresì, fatto emergere che, anche dopo l'arresto di RE NU, il ricorrente ha proseguito il rapporto direttamente con AL al quale pagava la somma concordata (conv. ELl'08/08/2019), continuando, altresì, a versare al primo una somma mensile (conv. EL 29/11/2019), a comprova ELla matrice mafiosa dei rapporti commerciali in questione. La prosecuzione dei rapporti tra il ricorrente ed esponenti mafiosi ELla famiglia di AN, anche dopo che RE NU gli aveva sparato contro con la consapevolezza che i soldi pagati al AL fossero "ELla famiglia", è stato considerato come elemento negativo ELla personalità ELl'indagato ( in uno con altri elementi, compresa la precedente condanna per il reato di cui all'art. 4.16 bis cod.pen). 6 Nel caso in esame, peraltro, la difesa deduce genericamente che la condotta EL ricorrente si sia protratta "fino al 2021", senza contestare il tenore ELla conversazione EL 20/12/2021 ( n. A2.5354), utilizzata dal Tribunale per desumere la protrazione ELl'illecita attività almeno fino a tale data. 3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e al pagamento ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/11/2024.
Udito il Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso;
Uditi i difensori, avv. IGNAZIO DANZUSO e NICOLA CAPOZZOLI, che hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E impugnata l'ordinanza EL 11/07/2024 con la quale il Tribunale EL Riesame di AN ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P.EL Tribunale di AN, in data 30/05/2024 che ha applicato nei confronti di Giudice Raffaele la misura ELla custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di concorso esterno in associazione per ELinquere di tipo mafioso ( capo 1) per avere posto la propria attività imprenditoriale a disposizione EL clan e(/ Penale Sent. Sez. 5 Num. 45578 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 08/11/2024 capeggiato da RE NU, ritenuto articolazione di Cosa Nostra, concludendo un accordo sinallagmatico produttivo di vantaggi ingiusti. Il provvedimento impugnato si è soffermato, innanzitutto, sulla figura criminale di RE NU e sulla sua ascesa criminale, ricostruita con il richiamo ELle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia secondo i quali il RE aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi Carbonaro-Dominante, e con l'utilizzo di capitali di origine illecita. Nel corso EL tempo il medesimo aveva rafforzato il suo ruolo rivelando una grande capacità di stabilire relazioni paritarie con figure chiave ELla criminalità locale, divenendo un punto di riferimento per il contesto di OR ( in tal senso venendo anche richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LI Alfredo) coagulando attorno a sé un nuovo gruppo criminale, e capace di interfacciarsi in modo paritario con altri esponenti mafiosi quali AL RE, allora reggente ELla famiglia di cosa nostra catanese AN Ercolano, oltreché con esponenti ELla famiglia mafiosa di TA e con la ST di OR. È stata, altresì, ritenuta indicativa EL "carisma mafioso" di RE NU anche la vicenda relativa alla detenzione in carcere di RE RI ( nei cui confronti l'ostilità degli altri carcerati veniva meno a seguito ELl'intervento degli "amici di AN", conv. EL 27.10.2021) oltre che le conversazioni EL AL AN EL 14/08/2021 e EL 05/11/2021, parimenti ritenute indicative di uno spessore mafioso EL RE NU. Inoltre, dopo che, con decreto ELla Corte di appello di AN, EL 22/10/2022, era divenuta definitiva la confisca ELla società OR PA e di altre imprese di imballaggi riferibili a RE NU ( già sotto sequestro e in amministrazione giudiziaria fin dal 24/01/2019), nonostante tali misure è stata registrata una persistente operatività EL RE NU e dei suoi sodali nel medesimo settore economico, in quanto di rilievo per il controllo EL territorio e per la percezione di utili destinati ai medesimi componenti EL sodalizio. In tale contesto si è inserita l'attività svolta dal Giudice Raffaele il quale, secondo la ricostruzione EL giudice cautelare, ha stretto un accordo illecito con il RE NU e con AL RE, esponente mafioso di spicc:o catanese, con reciproci vantaggi. 2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola due motivi. 2.1. Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, deducendo l'inutilizzabilità ELla conversazione telefonica intercorsa in data 22/04/2019 (n. 2385) tra il ricorrente e l'avvocato Ignazio DAnzuso. Rileva che la sentenza richiamata dal Tribunale EL riesame ( Sez. 5 n. 42854 EL 25/09/2014) avrebbe dovuto condurre a diversa conclusione in quanto relativa a fattispecie in cui il legale risultava indagato per 2 concorso esterno in associazione mafiosa ed egli stesso era intercettato: la conversazione era stata ritenuta utilizzabile tenuto conto ELla familiarità e confidenzialità EL rapporto esistente fra gli interlocutori, mentre nel caso di specie non esisteva alcun rapporto di familiarità e di confidenzialità. Anche l'altra sentenza di questa Corte, richiamata dal Tribunale EL riesame, riguardava un caso diverso da quello in esame;
invoca l'applicazione EL principio stabilito da questa Corte (con sentenza n. 32905 EL 2020) per il quale il divieto di intercettazioni è operante anche indipendentemente da uno specifico e formale mandato, quando l'esistenza di un mandato possa desumersi dalla natura stessa ELle conversazioni. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'attualità e concretezza ELle esigenze cautelari, in quanto i rapporti tra il ricorrente e RE NU risalivano al 2019, pur se formalmente contestati fino al 2021.La motivazione EL provvedimen1:o impugnato è, altresì, illogica e contraddittoria anche sotto il profillo ELl'adeguatezza ELla misura. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. I difensori hanno concluso per l'accoglimento EL ricorso. Considerato in diritto 1. È manifestamente infondata la censura posta a fondamento EL primo motivo di ricorso con il quale il difensore, avv. Ignazio Danzuso, contesta l'utilizzabilità ELla conversazione n. 2385 EL 22/04/2019 intercorsa tra il ricorrente e se stesso. A mente ELl'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni ELle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione EL loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati». Secondo il costante insegnamento ELla giurisprudenza di legittimità il divieto di utilizzazione dei risultati ELle intercettazioni, stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen., è posto, tra gli altri, a tutela ELl'avvocato (come degli altri soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen.) e ELl'esercizio ELla sua funzione, ancorché non formalizzato in un mandato professionale, purché detto esercizio sia causa ELla conoscenza EL fatto, ben potendo un avvocato venire a conoscenza, in ragione ELla sua professione, di fatti relativi ad un soggetto EL 3 quale non sia difensore. Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione ELla professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta (Sez. 5 - , n. 31548 EL 24/06/2021,Rv. 281685 - 01; Sez. 5, n. 17979 EL 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255516 che ha censurato la decisione EL giudice di merito il quale era pervenuto alla conclusione ELl'utilizzabilità dei risultati ELle intercettazioni ELle conversazioni ELl'imputato con un avvocato, distinguendo tra fatti conosciuti da quest'ultimo in quarto difensore in un procedimento civile e fatti di cui avrebbe conosciuto come amic:o, esulanti dal divieto in questione, non considerando che la ragione ELla conoscenza di detti fatti era pur sempre data dal rivestire la qualità di avvocato e che proprio in quanto tale egli forniva consigli all'imputato). Per converso il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, comma 2, cod. proc. pen., non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma 1, cod. proc. pen., e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione ELla professione dalle stesse esercitata (Sez. 6, n. 18638 EL 17/03/2015, Bellocco, Rv. 263548). 1.2.11 provvedimento impugnato si colloca nel solco EL superiore insegnamento avendo considerato, nel ritenere infondata analoga eccezione difensiva, che: all'epoca ELla conversazione, non risultava rilasciato in favore ELl'avv. Danzuso alcun mandato difensivo, che sarebbe stato conferito cinque anni dopo;
al momento ELl'attività captativa Giudice Raffaele era solo persona offesa, in relazione al tentato omicidio perpetrato in suo danno da RE NU, e, comunque, dal tenore ELla conversazione doveva desumersi che il medesimo si rivolgesse all'avv. Danzuso non come al proprio difensore. Il divieto di utilizzazione ELle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi ELl'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. Il precedente richiamato dalla difesa ( Sez. 2, n. 32905 EL 30/10/2020, Rv. 280233 - 01 secondo cui « Per l'operatività EL divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non è necessario che lo svolgimento ELl'attività difensiva risulti da uno specifico e formale mandato, conferito con le modalità di cui all'art. 96 cod. proc. pen, potendo desumersi l'esistenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa ELle conversazioni») non è pertinente al caso in esame, presupponendo comunque 4 che la conversazione, di cui si chiede l'inutilizzabilità, sia pertinente rispetto ad un ( possibile) mandato fiduciario, eventualmente anche non conferito, nel senso che la causa stessa ELla dichiarazione oggetto ELla conversazione intercettata sia riconducibile all'attività professionale svolta da uno degli interlocutori. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non chiedeva alcun consiglio e, d'all:ra parte, il suo interlocutore non esprimeva alcun parere limitandosi a recepire in modo neutro il contenuto ELl'informazione, senza manifestare alcun interesse alla rivelazione. Peraltro anche il tenore letterale ELla conversazione in questione, per come riportata nel provvedimento impugnato, non fornisce alcun appiglio per ritenere il contenuto ELl'esternazione effettuata dal Giudice riconducibile all'attività professionale espletata dal suo interlocutore.. 2.È inammissibile il secondo motivo. Senza contestare la consistenza degli elementi indiziari a carico in relazione al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., la difesa deduce l'insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, rilevando la sussistenza di elementi di una condotta perpetrata fino al 2019 e non già "fino al 2021". 2.1. L'art. 275 cod. proc.pen., comma 3, come è noto, prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale, quanto alla sussistenza ELle esigenze cautelari. Tale presunzione opera anche nel caso di contestazione avente ad oggetto il concorso esterno nell'associazione mafiosa e può essere superata soltanto attraverso una valutazione prognostica, ancorata a dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, ELla ripetibilità ELla situazione che ha dato luogo al contributo ELl'extraneus alla vita ELla consorteria, tenendo conto, in questa prospettiva, ELla persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione EL vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 EL 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900; Sez. 2, n. 32004 EL 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209; contra Sez. 1, n. 10946 EL 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280757 — 01). Sotto il profilo ELl'attualità ELle esigenze cautelari, inoltre, il requisito previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel ELitto e richiede, invece, da parte EL giudice ELla cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata ELla fattispecie concreta, che tenga conto ELle modalità realizzative ELla condotta, ELla personalità EL soggetto e EL contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non contempla anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza ( Sez. 5, n. 12869 EL 20/01/2022, Rv. 282991-01;.Sez. 5, Sentenza n. 11250 EL 5 19/11/2018 Cc. (dep. 13/03/2019) Rv. 277242; in senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 14840 EL 22/01/2020, Rv. 279122;Sez. 5, Sentenza n. 33004 EL 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 5054 EL 24/11/2020, dep. 2021, Ftv. 280566) Il giudizio prognostico deve fondarsi unicamente sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e ELle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e tenendo, altresì, conto ELla lontananza nel tempo dei fatti-reato per cui è emessa misura cautelare 2.2.La doglianza non si confronta con le superiori indicazioni ermeneutiche e con la motivazione EL provvedimento impugnato che ha evidenziato lo spessore degli elementi indiziari acquisiti nei confronti EL ricorrente, in ordine ad un accordo sinallagmatico stretto con RE NU e con AL RE ( reggente ELla famiglia AN di AN) da cui sono derivati vantaggi reciproci e protratti nel tempo e da cui sono stati ricavati elementi di valutazione per il giudizio di concretezza ELle esigenze cautelari, alla stregua ELla previsione contenuta nell'art. 274, comma 1 lett. c). 2.3. Il provvedimento impugnato, in particolare, ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti relativamente alla operatività di un gruppo criminale, operante in OR, facente capo a RE NU e collegato a Cosa Nostra catanese e all'attività svolta in tale contesto dal ricorrente il quale si era rivolto a RE NU quale intermediario per l'acquisto illecito di gasolio, sottratto all'accertamento e al pagamento ELl'accisa, pervenendo alla stipula di un accordo con RE NU ed altri esponenti ELla famiglia mafiosa AP di AN ( e EL AL in particolare), con previsione che una quota dei guadagni avrebbe dovuto essere ripartita con questi ultimi;
dopo alcuni ritardi nei pagamenti RE NU aveva sparato un colpo di arma da fuoco nei confronti EL Giudice ( conv. EL 18/04/2019 per non "perdere l'amicizia"), venendo arrestato. Le conversazioni captate hanno, altresì, fatto emergere che, anche dopo l'arresto di RE NU, il ricorrente ha proseguito il rapporto direttamente con AL al quale pagava la somma concordata (conv. ELl'08/08/2019), continuando, altresì, a versare al primo una somma mensile (conv. EL 29/11/2019), a comprova ELla matrice mafiosa dei rapporti commerciali in questione. La prosecuzione dei rapporti tra il ricorrente ed esponenti mafiosi ELla famiglia di AN, anche dopo che RE NU gli aveva sparato contro con la consapevolezza che i soldi pagati al AL fossero "ELla famiglia", è stato considerato come elemento negativo ELla personalità ELl'indagato ( in uno con altri elementi, compresa la precedente condanna per il reato di cui all'art. 4.16 bis cod.pen). 6 Nel caso in esame, peraltro, la difesa deduce genericamente che la condotta EL ricorrente si sia protratta "fino al 2021", senza contestare il tenore ELla conversazione EL 20/12/2021 ( n. A2.5354), utilizzata dal Tribunale per desumere la protrazione ELl'illecita attività almeno fino a tale data. 3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali e al pagamento ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 08/11/2024.