CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2023, n. 44130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44130 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KA EH nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44130 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata nell'interesse di AM AD, intesa all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione con riferimento all'espiazione della pena a lui irrogata. Ha, a tal fine, rilevato che il condannato non ha ancora scontato la porzione di sanzione relativa al reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ostativo, ai sensi dell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, all'accoglimento dell'istanza. 2. AM AD propone, con il ministero dell'avv. Serena Pierini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche sub specie di carenza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza sancito l'inammissibilità dell'istanza in spregio al vigente testo dell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — che prevede la possibilità, per chi stia scontando una pena per reato ostativo, di essere ammesso ad una misura alternativa nell'ipotesi in cui non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — e, vieppiù, senza considerare che egli, coinvolto nel traffico illecito di migranti in posizione marginale, ha allegato, sin dalla presentazione dell'istanza, documentazione attestante quanto dedotto, che ha ricevuto ulteriore conferma dalle informazioni, pure versate al fascicolo di causa, trasmesse dalla Questura e dalla Casa circondariale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. É pacifico che AM AD stava scontando, alla data della decisione, condanna per il reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, compreso nel novero dei delitti per i quali, ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'eccezione della liberazione 2 anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Il comma 2 dell'art. 4-bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione». La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del 'rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...». 3. Nel caso di specie, AD, all'atto della presentazione dell'istanza, ha esibito, a dimostrazione della sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento, copia della sentenza di condanna che, a suo dire, comproverebbe la marginalità del suo apporto all'illecito accertato, l'interruzione dei contatti con gli ambienti criminali in cui esso è maturato e l'assenza del pericolo del loro ripristino. A fronte di tale allegazione, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione lapidaria («ritenuto che il richiedente non ha ancora scontato la pena inflittagli per i reati ostativi...») ha sancito tout court dell'istanza, così determinandosi in ragione di una radicale preclusione — in realtà non più sussistente — all'accesso alle misure alternative in capo ai condannati per reati ostativi e venendo meno all'obbligo, scaturente dalle disposizioni sopra citate, di vagliare l'attitudine delle circostanze dedotte ad attestare la sussistenza delle condizioni indicate dal sopra menzionato comma 1-bis dell'art.
4-bis. Il provvedimento impugnato si palesa, sotto questo aspetto, gravemente carente, tanto più ove si consideri che nulla è detto in ordine ad obbligazioni civili ovvero obblighi di riparazione pecuniaria che il condannato avrebbe dovuto adempiere né al tenore delle informazioni eventualmente trasmesse dagli organi a ciò deputati. 4. Dalle precedenti considerazioni discende, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dai vizi riscontrati. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 12/07/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44130 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 12/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata nell'interesse di AM AD, intesa all'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione con riferimento all'espiazione della pena a lui irrogata. Ha, a tal fine, rilevato che il condannato non ha ancora scontato la porzione di sanzione relativa al reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ostativo, ai sensi dell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, all'accoglimento dell'istanza. 2. AM AD propone, con il ministero dell'avv. Serena Pierini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche sub specie di carenza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza sancito l'inammissibilità dell'istanza in spregio al vigente testo dell'art.
4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — che prevede la possibilità, per chi stia scontando una pena per reato ostativo, di essere ammesso ad una misura alternativa nell'ipotesi in cui non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — e, vieppiù, senza considerare che egli, coinvolto nel traffico illecito di migranti in posizione marginale, ha allegato, sin dalla presentazione dell'istanza, documentazione attestante quanto dedotto, che ha ricevuto ulteriore conferma dalle informazioni, pure versate al fascicolo di causa, trasmesse dalla Questura e dalla Casa circondariale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. É pacifico che AM AD stava scontando, alla data della decisione, condanna per il reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, compreso nel novero dei delitti per i quali, ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'eccezione della liberazione 2 anticipata) possono essere concessi, «anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile». La citata disposizione prevede, subito dopo, che «al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa». Il comma 2 dell'art. 4-bis assegna, poi, alla magistratura di sorveglianza il compito di richiedere, in vista della decisione sull'istanza di ammissione ai benefici penitenziari e per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dettagliate informazioni che, con specifico riferimento ai casi, quale quello in esame, di cui al comma 1-bis consentano di «verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione». La normativa di nuovo conio impone, altresì, al giudice di sollecitare il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato, nonché di disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Il comma 2-bis stabilisce, ancora, che «Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria» e che «In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del 'rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti...». 3. Nel caso di specie, AD, all'atto della presentazione dell'istanza, ha esibito, a dimostrazione della sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento, copia della sentenza di condanna che, a suo dire, comproverebbe la marginalità del suo apporto all'illecito accertato, l'interruzione dei contatti con gli ambienti criminali in cui esso è maturato e l'assenza del pericolo del loro ripristino. A fronte di tale allegazione, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione lapidaria («ritenuto che il richiedente non ha ancora scontato la pena inflittagli per i reati ostativi...») ha sancito tout court dell'istanza, così determinandosi in ragione di una radicale preclusione — in realtà non più sussistente — all'accesso alle misure alternative in capo ai condannati per reati ostativi e venendo meno all'obbligo, scaturente dalle disposizioni sopra citate, di vagliare l'attitudine delle circostanze dedotte ad attestare la sussistenza delle condizioni indicate dal sopra menzionato comma 1-bis dell'art.
4-bis. Il provvedimento impugnato si palesa, sotto questo aspetto, gravemente carente, tanto più ove si consideri che nulla è detto in ordine ad obbligazioni civili ovvero obblighi di riparazione pecuniaria che il condannato avrebbe dovuto adempiere né al tenore delle informazioni eventualmente trasmesse dagli organi a ciò deputati. 4. Dalle precedenti considerazioni discende, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esente dai vizi riscontrati. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 12/07/2023.